Sentenza del 28/03/2017 n. 2472 - Comm. Trib. Prov. Milano
IMPOSTA DI REGISTRO - Applicazione dell'imposta - Pluralità di atti diversi, non contestuali - Interpretazione ai fini fiscali - Art. 20, d.P.R. 131/1986 - Preminenza della causa reale dell'operazione economica rispetto alle forme negoziali concretamente adoperate - Valutazione di circostanze di fatto ed elementi extratestuali - Possibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che, quando più atti non contestuali risultano collegati nell'ambito di un'unica operazione economica, l'amministrazione finanziaria e il giudice possono individuare la causa reale dell'operazione e applicare il trattamento fiscale coerente con essa, senza limitarsi al tenore letterale dei singoli contratti. Nel testo fornito non sono indicati gli esiti concreti del giudizio, quali l'accoglimento o il rigetto del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la corretta determinazione dell'imposta di registro in presenza di una pluralità di atti diversi e non contestuali. Il punto centrale è stabilire se la tassazione debba fondarsi esclusivamente sulla forma e sul contenuto letterale dei singoli negozi oppure sulla causa reale dell'operazione economica complessiva. La sentenza afferma che, ai fini dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, può essere valutata anche la sostanza economica dell'operazione, mediante l'esame di circostanze ed elementi extratestuali secondo i criteri interpretativi dell'art. 1362, comma 2, del codice civile.
Norme richiamate
Art. 20, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Ai fini dell'imposta di registro, gli atti devono essere interpretati considerando la loro natura e gli effetti giuridici dell'operazione, con prevalenza della causa reale rispetto alle forme negoziali utilizzate.
Art. 1362, comma 2, codice civile
Nell'interpretazione del contratto possono essere considerate anche le circostanze e il comportamento complessivo delle parti, quindi elementi diversi dal solo significato letterale delle clausole.
Massime di principio
- In presenza di più atti distinti ma economicamente collegati, la qualificazione fiscale può basarsi sull'operazione complessiva e sulla sua causa reale, non soltanto sulla forma dei singoli contratti.
- L'amministrazione finanziaria può valutare elementi extratestuali e circostanze di fatto per ricostruire il collegamento negoziale e gli effetti economici effettivamente perseguiti.
- La mera separazione temporale o formale degli atti non impedisce di considerarli unitariamente ai fini dell'imposta di registro, se emerge un unico disegno economico.
- La valutazione deve comunque essere motivata e fondata su elementi concreti che dimostrino il collegamento tra gli atti e non su una presunzione meramente astratta.
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