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Sentenza

Sentenza del 28/03/2017 n. 2472 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTA DI REGISTRO - Applicazione dell'imposta - Pluralità di atti diversi, non contestuali - Interpretazione ai fini fiscali - Art. 20, d.P.R. 131/1986 - Preminenza della causa reale dell'operazione economica rispetto alle forme negoziali concretamente adoperate - Valutazione di circostanze di fatto ed elementi extratestuali - Possibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è che, quando più atti non contestuali risultano collegati nell'ambito di un'unica operazione economica, l'amministrazione finanziaria e il giudice possono individuare la causa reale dell'operazione e applicare il trattamento fiscale coerente con essa, senza limitarsi al tenore letterale dei singoli contratti. Nel testo fornito non sono indicati gli esiti concreti del giudizio, quali l'accoglimento o il rigetto del ricorso.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la corretta determinazione dell'imposta di registro in presenza di una pluralità di atti diversi e non contestuali. Il punto centrale è stabilire se la tassazione debba fondarsi esclusivamente sulla forma e sul contenuto letterale dei singoli negozi oppure sulla causa reale dell'operazione economica complessiva. La sentenza afferma che, ai fini dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, può essere valutata anche la sostanza economica dell'operazione, mediante l'esame di circostanze ed elementi extratestuali secondo i criteri interpretativi dell'art. 1362, comma 2, del codice civile.

Norme richiamate

  • Art. 20, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Ai fini dell'imposta di registro, gli atti devono essere interpretati considerando la loro natura e gli effetti giuridici dell'operazione, con prevalenza della causa reale rispetto alle forme negoziali utilizzate.

  • Art. 1362, comma 2, codice civile

    Nell'interpretazione del contratto possono essere considerate anche le circostanze e il comportamento complessivo delle parti, quindi elementi diversi dal solo significato letterale delle clausole.

Massime di principio

  • In presenza di più atti distinti ma economicamente collegati, la qualificazione fiscale può basarsi sull'operazione complessiva e sulla sua causa reale, non soltanto sulla forma dei singoli contratti.
  • L'amministrazione finanziaria può valutare elementi extratestuali e circostanze di fatto per ricostruire il collegamento negoziale e gli effetti economici effettivamente perseguiti.
  • La mera separazione temporale o formale degli atti non impedisce di considerarli unitariamente ai fini dell'imposta di registro, se emerge un unico disegno economico.
  • La valutazione deve comunque essere motivata e fondata su elementi concreti che dimostrino il collegamento tra gli atti e non su una presunzione meramente astratta.

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