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Legge

L.R. Lombardia 17/2011

Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea

Normativa regionaleL.R. Lombardia 17/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Lombardia, la partecipazione di Consiglio e Giunta alla formazione, attuazione e controllo del diritto UE: sessione europea, relazioni annuali, osservazioni su atti europei, sussidiarietà, legge europea regionale, potere sostitutivo per infrazioni, aiuti di Stato e GECT. Prevede termini annuali (31 gennaio, 31 marzo) e regole per atti e procedure europee in corso.

Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea

Partecipazione della Regione Lombardia al diritto dell’Unione europea

La legge definisce il quadro con cui la Regione Lombardia partecipa alla formazione, all’attuazione e al controllo del diritto dell’Unione europea, nel rispetto delle competenze regionali e delle procedure statali. Il testo coordina l’azione di Consiglio e Giunta, disciplina gli strumenti di indirizzo e verifica e prevede atti annuali dedicati all’adeguamento dell’ordinamento regionale.

Principi generali e cooperazione istituzionale

La partecipazione regionale si ispira ai principi di sussidiarietà, partecipazione, coerenza e solidarietà, con l’obiettivo di migliorare la qualità della legislazione. Consiglio regionale e Giunta partecipano alle sedi di collaborazione interistituzionale e regolano d’intesa i rispettivi assetti organizzativi interni, anche mediante tavoli tecnici permanenti e raccordi con strutture statali ed europee.

Informazione del Consiglio regionale e flussi informativi

La Giunta deve informare il Consiglio sull’attività regionale relativa agli atti europei nelle materie di competenza regionale. L’informazione riguarda, in particolare, osservazioni inviate sui progetti di atti europei, iter di formazione degli atti, esiti delle riunioni del Consiglio UE, atti amministrativi adottati per l’attuazione degli obblighi europei ed eventuali decisioni della Commissione europea o del Consiglio UE, compresi i ricorsi giurisdizionali avverso tali decisioni.

Sessione europea regionale

Il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea secondo le modalità del proprio regolamento interno per esaminare congiuntamente il programma legislativo annuale della Commissione europea, la relazione di conformità dell’ordinamento regionale e la legge europea regionale. Su tali documenti è promossa anche la partecipazione delle autonomie territoriali e delle realtà sociali ed economiche.

Relazione programmatica annuale della Giunta

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente della Regione presenta una relazione programmatica sugli orientamenti e sulle priorità della Giunta rispetto all’evoluzione dell’integrazione europea e alle politiche UE. La relazione indica anche le posizioni assunte o da assumere su specifici progetti di atti normativi o documenti di consultazione europei e le strategie di comunicazione della Giunta sull’attività dell’Unione europea.

Relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale

Entro il 31 gennaio di ogni anno, in occasione della sessione europea, il Presidente della Regione presenta al Consiglio una relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale al diritto dell’Unione europea e sulle eventuali procedure di infrazione. La relazione contiene anche l’elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa e quello delle direttive attuate con regolamento regionale, con i relativi estremi.

Partecipazione alla formazione del diritto UE e formulazione delle osservazioni

La Regione partecipa alla formazione degli atti dell’Unione europea nelle forme previste dall’ordinamento vigente. Per esprimere una posizione unitaria, Consiglio e Giunta condividono la formulazione delle osservazioni sui progetti di atti europei e sugli atti preordinati alla loro adozione. Il Consiglio formula le osservazioni tramite risoluzione della commissione consiliare competente in materia di politiche europee, nel rispetto dei tempi di legge; l’assessore competente o un suo delegato partecipa alle sedute per favorire l’unità di indirizzo.

Riserva di esame e raccordo tra Giunta e Consiglio

Il Consiglio può indirizzare la Giunta affinché chieda l’apposizione della riserva di esame in sede di Conferenza Stato-Regioni, quando ciò sia utile rispetto agli atti europei in formazione. La Giunta può a sua volta chiedere il parere della commissione competente prima di formulare osservazioni; se il parere non è richiesto, le osservazioni sono comunque trasmesse alla commissione. Nei casi previsti, la Giunta comunica inoltre i nominativi degli esperti regionali coinvolti nelle delegazioni del Governo presso gruppi di lavoro e comitati del Consiglio UE e della Commissione europea.

Controllo del principio di sussidiarietà

Il Consiglio regionale può esprimere osservazioni sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea nelle materie di competenza regionale. Le osservazioni possono essere approvate anche dalla commissione consiliare competente e gli esiti del controllo sono comunicati alla Giunta, al Parlamento, al Comitato delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative. La Giunta effettua le valutazioni di propria competenza in raccordo con il Consiglio.

Legge europea regionale

La legge europea regionale è lo strumento principale di adeguamento dell’ordinamento lombardo al diritto dell’Unione europea, sulla base della verifica di conformità e tenendo conto degli indirizzi emersi nella sessione europea. Il progetto di legge reca nel titolo la dicitura “Legge europea regionale” con l’indicazione dell’anno di riferimento. Il Presidente della Regione la presenta entro il 31 gennaio e il Consiglio la approva entro il 31 marzo di ogni anno.

Contenuti della legge europea regionale

La legge europea regionale può:

  • recepire direttive europee nelle materie di competenza regionale, rinviando ad atti ulteriori di attuazione;
  • disciplinare l’esecuzione di regolamenti europei, anche autorizzando la Giunta a intervenire con regolamento regionale secondo criteri e principi direttivi;
  • disciplinare l’esecuzione di atti europei di natura amministrativa, incluse decisioni della Commissione europea;
  • dettare disposizioni per l’esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali dell’Unione europea;
  • modificare o abrogare la legislazione vigente necessaria all’attuazione o applicazione degli atti europei;
  • individuare gli atti cui la Giunta può provvedere in via amministrativa;
  • contenere disposizioni per programmi regionali cofinanziati dall’Unione europea;
  • prevedere direttamente le misure necessarie quando l’adempimento comporti nuove spese, minori entrate, sanzioni amministrative o nuovi organi.

La legge deve inoltre indicare i termini per gli atti regionali ulteriori cui rinvia e gli altri termini necessari per gli adempimenti di adeguamento.

Potere sostitutivo in caso di violazioni del diritto UE

Quando una sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea accerta una violazione del diritto UE da cui derivino vincoli o oneri imputabili alla Regione, e sia necessario adottare una pluralità di atti in materie regionali, il Presidente della Giunta o l’assessore delegato assegna agli enti locali inadempienti termini congrui per provvedere. Se uno dei termini decorre inutilmente, la Giunta nomina un commissario ad acta, con facoltà di avvalersi degli uffici dell’ente inadempiente o, se necessario, di provvedere direttamente. La disciplina si applica anche, per le materie regionali, alle procedure di infrazione in corso.

Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE

Su richiesta delle commissioni consiliari competenti, la Giunta riferisce sulle conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE che comportano obblighi di adeguamento per la Regione, indicando anche i tempi di esecuzione. Il Consiglio può formulare indirizzi sulla modalità di esecuzione o sulla eventuale impugnazione.

Impugnazione di atti normativi europei

Nelle materie di competenza legislativa regionale, la Giunta può chiedere al Governo e alla Conferenza Stato-Regioni l’impugnazione di un atto normativo comunitario ritenuto illegittimo, informando preventivamente il Consiglio che può approvare indirizzi. Il Consiglio può inoltre invitare la Giunta a richiedere l’impugnazione, soprattutto quando la Regione si sia già espressa nella fase di formazione del diritto dell’Unione o nel controllo di sussidiarietà. Resta salva la possibilità di concorrere alla richiesta di controllo giurisdizionale sul rispetto della sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale.

Partecipazione a progetti e programmi europei

La Regione partecipa, nell’ambito delle proprie competenze e delle finalità statutarie, ai programmi e ai progetti promossi dall’Unione europea. Promuove inoltre la conoscenza delle attività dell’Unione presso enti locali e altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale, favorendone la partecipazione ai programmi europei.

Aiuti di Stato

Le agevolazioni regionali e gli interventi attuativi che configurano aiuti di Stato devono rispettare gli articoli 107, 108 e 109 TFUE. La Giunta definisce le modalità applicative in base al regime prescelto e provvede, se necessario, alle notifiche e comunicazioni alla Commissione europea; tali regole si applicano anche se non richiamate espressamente nella legge che prevede le agevolazioni, salvo che la stessa legge contenga già l’inquadramento europeo. La struttura che concede le agevolazioni deve adempiere agli obblighi europei e statali e richiamarli espressamente nei propri atti.

Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT)

La Regione approva con legge sia la costituzione sia l’adesione a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale, istituito ai sensi della normativa europea e nazionale richiamata. Alle procedure si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni regionali in materia di assestamento e di programmazione economico-finanziaria. Tali regole si applicano alle procedure avviate dal giorno successivo all’entrata in vigore della legge regionale recante la Legge europea regionale 2017.

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