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Legge

L.R. Lombardia 18/2011

Esposizione del crocifisso negli immobili regionali

Normativa regionaleL.R. Lombardia 18/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge dispone l’esposizione del crocifisso nelle sale istituzionali e all’ingresso degli immobili regionali e di quelli in uso all’amministrazione regionale. Il servizio demanio e patrimonio deve provvedere entro sei mesi dall’entrata in vigore. Prevista una spesa di 2.500 euro per il solo anno 2011.

Esposizione del crocifisso negli immobili regionali

Esposizione del crocifisso negli immobili regionali

La legge della Regione disciplina l’esposizione del crocifisso negli immobili regionali e in quelli utilizzati dall’amministrazione regionale. Il provvedimento richiama espressamente il riconoscimento dei valori storico-culturali e sociali delle radici giudaico-cristiane della Regione.

Finalità e ambito di applicazione

La norma individua come obiettivo quello di dare attuazione al riconoscimento di tali valori nell’ambito degli spazi istituzionali regionali. L’applicazione riguarda:

  • le sale istituzionali;
  • l’ingresso degli immobili regionali;
  • gli immobili in uso all’amministrazione regionale.

Obbligo di esposizione e modalità attuative

Per le finalità indicate, la Regione dispone l’esposizione del crocifisso nei luoghi sopra elencati. L’attuazione materiale è affidata al servizio demanio e patrimonio, che deve provvedere alla collocazione del crocifisso nei locali interessati secondo quanto previsto dalla disciplina sui beni immobili regionali.

Termine di attuazione

La collocazione del crocifisso deve essere effettuata entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Copertura finanziaria

Per la realizzazione della finalità della legge è autorizzata, per l’anno 2011, una spesa di 2.500 euro. La copertura è assicurata mediante le risorse già allocate all’UPB 4.2.1.181 "Amministrazione dei mobili e immobili regionali" del bilancio 2011 e pluriennale 2011-2013.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Attualità della disciplina

La norma ha contenuto puntuale e legato a un adempimento amministrativo da realizzare in un termine determinato e con copertura riferita al solo esercizio 2011; per questo, pur potendo restare formalmente in vigore, risulta oggi sostanzialmente superata e priva di reale applicazione pratica.

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