Sentenza del 21/04/2021 n. 353 - Comm. Trib. Prov. Torino
Reddito di impresa - Costi deducibili - Contributo per esposizione marchi - Deducibilità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si discuteva la deducibilità fiscale dei contributi versati ai clienti (esercizi commerciali) in forza di contratti che prevedevano l'obbligo di lasciare spazi per il piazzamento di marchi e segni distintivi, esporre in modo visibile il pacco di caffè accanto alla macchina e consentire azioni pubblicitarie finalizzate alla comunicazione dei segni distintivi. La questione era se tali esborsi fossero spese strumentali e quindi deducibili dal reddito d'impresa o, al contrario, non inerenti e non deducibili.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che i contributi siano fiscalmente deducibili: sono chiaramente strumentali all'attività d'impresa in quanto mirano a rafforzare l'identità del brand e a far preferire agli avventori gli esercizi che espongono il marchio. La strumentalità è provata dal sinallagma contrattuale tra obblighi degli esercenti e il contributo corrisposto, e la mera supposizione di una finalità finanziaria non è sufficiente a escludere la deducibilità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - norme generali sul reddito d'impresa
Le spese sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa se inerenti e strumentali all'attività aziendale; la decisione interpreta la norma nel senso che i contributi a clienti per esposizione di marchi rientrano nelle spese strumentali qualora vi sia sinallagma contrattuale e un utile economico atteso (promozione del brand, incremento della clientela).
Massime di principio
- I contributi o sconti erogati a terzi (clienti/esercizi) sono deducibili se collegati contrattualmente a obblighi che producono un vantaggio commerciale concreto per l'impresa (esposizione marchi, pubblicità).
- La prova della strumentalità può desumersi dal sinallagma contrattuale: quando il pagamento corrisponde a un impegno concreto e specifico del ricevente, si considera inerente all'attività d'impresa.
- Non è sufficiente l'asserita natura finanziaria o l'apparente carattere promozionale: occorre valutare la funzione economica dell'esborso rispetto all'attività aziendale (rafforzamento brand, attrazione clientela).
- È consigliabile documentare chiaramente contratti, obblighi degli esercenti, modalità di esecuzione e benefici attesi per sostenere la deducibilità in caso di controllo.
- In situazioni analoghe valutare sempre la prova del nesso causale tra spesa e interesse aziendale e l'assenza di operazioni simulate o prive di reale riscontro economico.
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