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Sentenza

Sentenza del 14/03/2017 n. 1233 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Studi di settore - Caratteri e fondamento - Mezzi di prova consentiti al contribuente - Presunzioni gravi, precise e concordanti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'accertamento IRPEF relativo al 2007, fondato sullo scostamento dai ricavi risultanti dagli studi di settore. Ha contestato sia l'applicabilità concreta dello studio alla propria attività sia la congruità dei maggiori ricavi determinati dall'Ufficio, evidenziando la forte concorrenza degli operatori asiatici, i prezzi inferiori praticati nel mercato e la necessità di applicare sconti consistenti. L'Agenzia ha sostenuto che gli studi di settore costituissero una presunzione sufficiente, non adeguatamente confutata dal contribuente.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo legittimo in astratto il ricorso agli studi di settore, ma non congrui i maggiori ricavi accertati rispetto alla concreta realtà commerciale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo ha respinto. Il giudice ha affermato che gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e non possono fondare l'accertamento sulla sola divergenza tra ricavi dichiarati e ricavi standardizzati. La loro efficacia probatoria si consolida attraverso il contraddittorio con il contribuente e la dimostrazione dell'applicabilità dello standard al caso concreto. Nel merito, le condizioni particolarmente sfavorevoli del mercato, la concorrenza aggressiva e la specifica collocazione dell'attività hanno reso inadeguata la stima standardizzata. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro.

Norme richiamate

  • Studi di settore e parametri come presunzioni semplici

    La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici.

    Lo scostamento dagli studi di settore non determina automaticamente la prova dell'evasione. L'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto e considerare le circostanze specifiche dell'attività.

  • Contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti da studi di settore

    La gravità, precisione e concordanza delle presunzioni nasce procedimentalmente in esito ad un contraddittorio con il contribuente, da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento.

    Il contribuente deve essere invitato a fornire chiarimenti e giustificazioni prima dell'emissione dell'accertamento. Se l'Ufficio omette il contraddittorio, l'accertamento è nullo; se invece il contribuente non partecipa o non offre elementi utili, l'Ufficio può procedere, ma l'accertamento non diventa per ciò solo automaticamente fondato.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 26635/2009

    La motivazione dell'accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento.

    L'accertamento deve indicare perché lo standard statistico sia concretamente applicabile e perché le contestazioni del contribuente siano state disattese.

  • Cassazione, sentenza n. 21036/2010

    È richiamato il principio secondo cui gli studi di settore necessitano di un'applicazione individualizzata e di una valutazione delle circostanze concrete del contribuente.

  • Cassazione, sentenza n. 87444 del 14 novembre 2014

    La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore si colloca nell'ambito delle presunzioni semplici.

    Il contraddittorio è essenziale per attribuire gravità, precisione e concordanza alla presunzione; la mancata partecipazione del contribuente consente all'Ufficio di procedere, ma non rende incontestabile il risultato dello studio.

  • D.L. 193/2016, articolo 7-bis

    La norma è richiamata quale conferma della progressiva sostituzione degli studi di settore con gli indici sintetici di affidabilità fiscale, anche in ragione dei limiti dello strumento standardizzato.

Massime di principio

  • Un accertamento basato sugli studi di settore non è automaticamente valido o fondato per il solo fatto che i ricavi dichiarati siano inferiori a quelli stimati.
  • L'Ufficio deve instaurare il contraddittorio e motivare sia l'applicabilità dello specifico studio o cluster sia il rigetto delle spiegazioni fornite dal contribuente.
  • Il contribuente può dimostrare con ogni mezzo, comprese presunzioni semplici, documenti e circostanze economiche locali, che la propria attività si discosta dalla redditività standard.
  • Fattori come concorrenza anomala, localizzazione svantaggiata, prezzi inferiori, vendite promozionali, stagionalità e caratteristiche dei prodotti possono rendere inattendibile la stima standardizzata.
  • La mancata partecipazione al contraddittorio può danneggiare il contribuente e consentire all'Ufficio di utilizzare le risultanze dello studio, ma non impedisce al giudice di verificarne comunque la concreta attendibilità.
  • Nel giudizio tributario il giudice deve valutare autonomamente sia la corretta applicazione dello standard da parte dell'Amministrazione sia la controprova offerta dal contribuente.

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