Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 151 del 26-11-2014

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla CONF.A.S.I.- Confederazione Autonoma Sindacati Italiani, dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e CONF.A.S.I. per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative dovute da imprenditori agricoli e coltivatori diretti. Sono indicati le modalità operative di trasmissione e verifica delle deleghe, i termini per l’invio dei dati e delle revoche, la natura volontaria del contributo, i costi del servizio aggiornati al 2013, la durata della convenzione e le modalità di rinnovo. Vengono inoltre fornite le istruzioni contabili con l’istituzione di un apposito conto e l’attribuzione della gestione finanziaria alla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.

Convenzione INPS-CONF.A.S.I. per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti

Convenzione INPS-CONF.A.S.I. per la riscossione dei contributi associativi

La circolare dà conto della convenzione stipulata l’8 agosto 2014 tra INPS e CONF.A.S.I. – Confederazione Autonoma Sindacati Italiani, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334. L’accordo riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti e ne disciplina modalità operative, termini, costi e profili contabili.

Ambito della riscossione e natura volontaria del contributo

La riscossione del contributo associativo viene effettuata insieme a quella dei contributi obbligatori, con le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti l’INPS deve indicare l’ammontare della quota associativa con la dicitura specifica: “quota associativa CONF.A.S.I. – Confederazione Autonoma Sindacati Italiani”.

La circolare precisa tuttavia che la riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo. Ne deriva che per l’Istituto resta escluso qualsiasi obbligo di riscossione coattiva della quota associativa.

Flusso dei dati e controllo delle deleghe

Sul piano operativo, la CONF.A.S.I. deve trasmettere alla Sede Centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, entro il 10 gennaio di ciascun anno e, per la parte residua, entro il 30 marzo, i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo. Nella stessa comunicazione devono essere indicati anche i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o che hanno dichiarato di non voler più versare la quota associativa.

La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici rende disponibili tali dati alle Strutture INPS territorialmente competenti, che devono confermarne il contenuto dopo averlo verificato con le deleghe degli associati in loro possesso. Le deleghe sottoscritte da ciascun socio, controfirmate e timbrate dal responsabile della CONF.A.S.I., devono essere presentate alle Strutture INPS competenti per territorio entro il 30 marzo.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione sono stati aggiornati con Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2013. Per la convenzione sono previsti i seguenti importi:

  • € 2,20 per la gestione delle deleghe sindacali, l’emissione dell’F24 con code line corretta e il riversamento alle associazioni sindacali;
  • € 1,99 per la gestione delle revoche e degli annullamenti delle deleghe sindacali;
  • € 0,17 per la riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2014. È previsto il rinnovo annuale su richiesta della CONF.A.S.I., da presentare all’Istituto entro il 30 settembre di ogni anno, ossia almeno tre mesi prima della scadenza. La richiesta deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Indicazioni organizzative e istruzioni contabili

La sede della CONF.A.S.I. è indicata in Piazza Prati degli Strozzi n. 34, Roma.

Ai fini contabili, per la rilevazione delle trattenute effettuate per conto della CONF.A.S.I. viene istituito il conto GPN25136, denominato “Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della CONF.A.S.I. – Confederazione Autonoma Sindacati Italiani”. Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono attribuiti direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è richiamata la variazione apportata al piano dei conti.

Punti principali

Oggetto della convenzione e natura del contributo

INPS e CONF.A.S.I. hanno stipulato una convenzione, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e sull’avviso di pagamento viene indicata la quota associativa con specifica dizione. Resta fermo il carattere volontario del contributo associativo, con esclusione di qualunque obbligo di esazione coattiva da parte dell’Istituto.

Trasmissione dei dati e verifica delle deleghe

La CONF.A.S.I. deve trasmettere alla Sede Centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati identificativi degli associati per cui chiede la riscossione, nonché i nominativi di chi ha revocato l’adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota. La Direzione centrale rende disponibili tali dati alle Strutture territorialmente competenti, che devono verificarli confrontandoli con le deleghe in loro possesso. Le deleghe sottoscritte dai soci, controfirmate e timbrate dal responsabile della CONF.A.S.I., devono essere presentate alle Strutture INPS competenti per territorio entro il 30 marzo.

Costi del servizio di riscossione

I costi del servizio sono stati attualizzati con Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014, sulla base della contabilità analitica dell’esercizio 2013. Gli importi previsti sono: € 2,20 per la gestione delle deleghe sindacali, l’emissione dell’F24 con code line corretta e il riversamento alle associazioni sindacali; € 1,99 per la gestione di revoche e annullamenti delle deleghe; € 0,17 per la riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2014. È previsto il rinnovo annuale su richiesta della CONF.A.S.I., che deve pervenire all’Istituto entro il 30 settembre di ogni anno, almeno tre mesi prima della scadenza, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure via PEC.

Informazioni organizzative e istruzioni contabili

La sede della CONF.A.S.I. è indicata in Piazza Prati degli Strozzi n. 34, Roma. Ai fini contabili, per la rilevazione delle trattenute effettuate per conto dell’Organizzazione sindacale, viene istituito il conto GPN25136, denominato "Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della CONF.A.S.I. – Confederazione Autonoma Sindacati Italiani". La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con la CONF.A.S.I. sono affidate alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali; nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.