Circolare numero 150 del 24-11-2014
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore CONF.S.A.L.P.E.(Confederazione Sindacale Autonoma dei Lavoratori e Pensionati Europei)sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 24/10/2014 tra INPS e CONF.S.A.L.P.E. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Vengono indicati i beneficiari, le modalità di rilascio e revoca della delega, le percentuali dei contributi, i tempi di versamento all’associazione e il costo del servizio a carico della stessa. Sono inoltre disciplinate le responsabilità delle parti, la durata della convenzione, le cause di sospensione o recesso e le istruzioni contabili con i relativi conti da utilizzare.
Convenzione INPS-CONF.S.A.L.P.E. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-CONF.S.A.L.P.E. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare disciplina l’applicazione della convenzione sottoscritta il 24 ottobre 2014 tra INPS e CONF.S.A.L.P.E. per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni previdenziali temporanee. Il testo definisce i soggetti interessati, la procedura per il rilascio e la revoca della delega, le percentuali di contribuzione, i flussi di pagamento all’associazione e le relative istruzioni contabili.
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
Possono aderire alla trattenuta i beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ASpI e Mini ASpI, disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili. Il contributo associativo viene prelevato direttamente sulla prestazione erogata dall’INPS, secondo quanto previsto nella delega rilasciata dall’interessato.
Delega all’INPS e documentazione necessaria
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite una delega da trasmettere all’INPS insieme alla domanda di prestazione. La delega deve essere redatta sul modulo allegato al modello INPS, sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento di identità. Il codice identificativo attribuito a CONF.S.A.L.P.E. è 6301.
Gestione delle deleghe, revoche e contestazioni
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro. Se vi è contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione; l’Associazione deve restituire le somme indebitamente percepite.
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente all’INPS o tramite l’Associazione sindacale, secondo le modalità concordate. Se l’INPS riceve la revoca direttamente dal lavoratore, procede nel più breve tempo possibile alla sua acquisizione e ne dà comunicazione all’Associazione revocata. Quando una nuova delega interviene su una prestazione già assistita da altra delega, essa produce effetti solo se è stata preventivamente revocata la precedente, con indicazione dell’Associazione revocata; alla revoca o nuova delega deve essere allegata copia del documento di identità.
Misura del contributo associativo
La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uniforme per tutti gli iscritti. CONF.S.A.L.P.E. ha comunicato le seguenti aliquote:
- 3,00% sull’indennità di disoccupazione Mini ASPI;
- 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 0,80% sui restanti trattamenti indicati nella circolare, tra cui CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, ASPI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamenti all’Associazione e costo del servizio
L’INPS versa all’Associazione gli importi delle trattenute operate sui pagamenti, al netto delle spese e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. L’Associazione deve corrispondere all’INPS il costo del servizio, fissato in 0,80 euro per ogni delega. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di specifica comunicazione, dopo la quale l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni.
Servizi online e trasmissione delle informazioni
L’INPS mette a disposizione dell’Associazione, attraverso l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e gli importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali. Tramite la medesima applicazione vengono trasmesse anche le fatture per il costo del servizio e tutte le comunicazioni inerenti la convenzione.
Responsabilità delle parti e controversie
L’applicazione della convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità derivante dalla convenzione, anche in relazione a eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo, da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa collegate, anche se già in corso alla data della stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la trattenuta operata. Inoltre, per controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra associati e Associazione, quest’ultima si impegna a rimborsare l’INPS delle spese sostenute, previa presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo e poteri dell’INPS
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti richiesti dalla legge o per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto si riserva anche la facoltà di recedere unilateralmente in tutti i casi in cui risultino pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Indicazioni sulla sede e sui conti contabili
La sede legale di CONF.S.A.L.P.E. è indicata in Via S. Pedicini n. 68, Foglianise (BN). Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25425 per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti, GPA35425 per l’accreditamento dei contributi all’Associazione e GPA11425 per la rilevazione del debito verso l’Associazione. I pagamenti a favore dell’Associazione devono essere imputati in dare del conto GPA11425, con eventuale saldo da riprendere nell’esercizio successivo. I rimborsi delle spese per il servizio di esazione vanno imputati al conto GPA24042.
Punti principali
Oggetto e soggetti interessati
La convenzione, sottoscritta il 24/10/2014 secondo il nuovo schema approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014, consente il versamento dei contributi associativi a favore di CONF.S.A.L.P.E. mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee erogate dall’INPS. Possono aderire i beneficiari di mobilità, ASpI, Mini ASpI, disoccupazione speciale, CIG ordinaria e straordinaria, sussidi per lavori socialmente utili e altri trattamenti indicati nella circolare.
Delega, documentazione e codice identificativo
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite apposita delega trasmessa all’INPS insieme alla richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento di identità. Il codice identificativo dell’Associazione è 6301.
Gestione delle trattenute e delle contestazioni
Per il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori, incluse le autorizzazioni ex art. 18 della legge n. 223/1991, conservando la documentazione, comprese revoche e nuove deleghe. In caso di contestazione sul rilascio effettivo della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione; l’Associazione deve restituire le somme indebitamente percepite. Se la prestazione viene revocata o annullata, l’Associazione deve rimborsare al lavoratore le somme trattenute.
Revoca della delega e nuove deleghe
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente all’INPS o tramite le associazioni sindacali secondo le modalità concordate. In caso di revoca comunicata direttamente all’INPS, l’Istituto acquisisce la revoca e ne dà comunicazione all’Associazione revocata. Una nuova delega su una prestazione già assistita da delega ad altra associazione produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente; anche in questo caso va allegata copia del documento di identità.
Misura del contributo e percentuali applicate
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti. CONF.S.A.L.P.E. ha comunicato le seguenti aliquote: 3,00% sull’indennità di disoccupazione Mini ASPI; 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 0,80% sui restanti trattamenti indicati nella circolare.
Versamento all’Associazione e costi del servizio
L’INPS versa all’Associazione gli importi trattenuti, dedotte le spese e le eventuali trattenute già versate ma non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. L’Associazione corrisponde all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,80 euro per singola delega. La variazione annuale dei costi sarà comunicata all’Associazione, che potrà recedere entro 60 giorni.
Servizi online e flussi informativi
Sui servizi online, nell’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’Associazione gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e gli importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la stessa applicazione sono inviate anche le fatture del costo del servizio e le eventuali comunicazioni relative alla convenzione.
Responsabilità, contenzioso e manleve
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa. Se l’Associazione risulta soccombente in controversie sul rilascio della delega, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS per le spese sostenute dietro presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti ex lege o per sopravvenute esigenze normative o regolamentari. L’Istituto può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Sede legale e istruzioni contabili
La sede legale della CONF.S.A.L.P.E. è indicata in Via S. Pedicini n. 68, Foglianise (BN). Per la rilevazione contabile dei contributi e dei versamenti sono istituiti i conti GPA25425 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35425 per l’accreditamento all’Associazione e GPA11425 per la rilevazione del debito verso la stessa. I pagamenti vanno imputati in dare del conto GPA11425, con ripresa del saldo nell’esercizio successivo; i rimborsi spese per il servizio di esazione sono imputati al conto GPA24042.
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