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Circolare

Circolare numero 152 del 27-11-2014

1. Premessa 2. Flusso procedurale 2.1 Adempimenti del medico certificatore 2.2 Acquisizione della richiesta di prestazione assistenziale 2.3 Commissione medica ASL (procedura INVCIV2010) 2.4 Adempimenti della funzione medico-legale Inps 2.5 Modelli AS1invciv e RTinvciv 2.6 Adempimenti della funzione Servizi collegati a requisiti socio sanitari 2.7 Adempimenti della funzione Controllo Prestazioni 2.8 Adempimenti degli Uffici legali 3. Prescrizione 4. Procedure informatiche 4.1 Nuova procedura “Gestione Rivalse” in ambito INVCIV 4.2 Applicazione ad uso della funzione medico legale – azioni di rivalsa 4.3 Applicazione ad uso della funzione Controllo prestazioni – Gestione rivalsa 5. Criteri e tariffe per la determinazione del valore capitale delle prestazioni erogate 5.1 Struttura della tariffa 6. Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina in modo organico il recupero, da parte dell’INPS, delle prestazioni assistenziali erogate a invalidi civili quando la causa invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Vengono illustrati il fondamento normativo dell’azione autonoma di rivalsa, i flussi procedurali tra medico certificatore, commissioni ASL/INPS, funzione Servizi collegati ai requisiti socio-sanitari, Controllo Prestazioni e Uffici legali, nonché i modelli da utilizzare (AS1invciv, RTinvciv, AS2invciv, AS3invciv, AS4invciv). La circolare richiama inoltre i termini di prescrizione applicabili, la nuova procedura informatica "Gestione Rivalse"/"Gestione Surroghe/Rivalse web 2.0", i criteri e le tariffe per la determinazione del valore capitale delle prestazioni e le relative istruzioni contabili.

Azione di rivalsa INPS per prestazioni di invalidità civile dovute a fatto illecito di terzi: flussi operativi, prescrizione, tariffa e contabilità

Azione di rivalsa INPS per prestazioni di invalidità civile dovute a fatto illecito di terzi

La circolare disciplina l’azione di recupero delle prestazioni assistenziali erogate agli invalidi civili quando la causa invalidante derivi da fatto illecito di terzi. L’obiettivo è definire in modo coordinato i flussi amministrativi, medico-legali e contabili necessari per l’esercizio del diritto di rivalsa dell’INPS, distinto dalla surroga prevista in altre fattispecie.

Quadro normativo e natura del diritto dell’Istituto

L’intervento trova fondamento nell’art. 41, comma 1, della legge n. 183 del 4 novembre 2010, che attribuisce all’Istituto la possibilità di recuperare pensioni, assegni e indennità di invalidità civile corrisposti in conseguenza di fatti illeciti di terzi nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicuratrice. Il valore capitale della prestazione erogata è determinato secondo i criteri e le tariffe stabiliti dal D.M. 19 marzo 2013, pubblicato nella G.U. del 23 settembre 2013, n. 223.

La circolare chiarisce che l’azione dell’INPS costituisce un diritto autonomo e distinto da quello dell’assistito, diverso dall’azione surrogatoria di cui agli artt. 1916 c.c. e 14 della legge n. 222/1984. La specifica disciplina è giustificata dall’assenza di un rapporto assicurativo tra Istituto e danneggiato, e mira sia ad attribuire all’INPS la competenza al recupero, sia a definire le modalità di quantificazione delle somme da recuperare.

Esigenza di controllo e prevenzione del danno patrimoniale

La circolare richiama espressamente l’esigenza di una puntuale gestione delle attività di controllo, al fine di evitare danni patrimoniali all’Istituto. In quest’ottica vengono introdotti strumenti informatici e passaggi procedurali destinati a tracciare la segnalazione della possibile responsabilità di terzi fin dalle prime fasi di acquisizione della domanda e della certificazione medica.

Flusso procedurale e integrazione tra sistemi informatici

Per agevolare e tracciare le attività necessarie all’azione di rivalsa è stata realizzata l’interconnessione tra la procedura "Surroghe/Rivalse web 2.0" e la procedura di gestione telematica delle domande di invalidità civile, cecità e sordità (INVCIV2010). Quando la patologia viene segnalata come dipendente da fatto causato da terzi in qualsiasi fase del processo, l’informazione confluisce automaticamente nella procedura di rivalsa, così da permettere l’acquisizione dei dati utili all’avvio dell’azione contro il terzo responsabile.

La circolare richiama inoltre la convenzione con IVASS per la consultazione della banca dati sinistri, funzionale a verificare l’eventuale presenza di un sinistro stradale in cui è incorso il richiedente e ad aiutare le strutture medico-legali nell’individuazione dei casi potenzialmente rilevanti ai fini della rivalsa.

Adempimenti del medico certificatore e del cittadino/patronato

Il medico certificatore, tramite il certificato medico on-line, può indicare che una o più infermità poste a base della domanda dipendono da fatto illecito di terzi. La circolare richiama anche le prime istruzioni operative già rese con il messaggio n. 8363 del 7 aprile 2011, che aveva introdotto la nuova versione del certificato medico on-line con la segnalazione dell’eventuale responsabilità di terzi.

Parallelamente, il cittadino o il patronato, al momento della domanda di invalidità, può segnalare la possibile responsabilità di terzi quale causa della condizione invalidante, anche in assenza di analoga indicazione nel certificato medico introduttivo. In presenza di tale segnalazione la procedura richiede la compilazione del modello AS1invciv, composto da:

  • Quadro A, in caso di incidente stradale;
  • Quadro B, in caso di fatto illecito di terzi;
  • sezione con le notizie generali sull’incidente.

Le informazioni così raccolte vengono registrate a sistema e rese disponibili per le successive consultazioni e lavorazioni.

Valutazione della commissione medica ASL e della funzione medico-legale INPS

La commissione medica integrata CMI-ASL, in fase di prima visita e di compilazione del verbale, può visionare la segnalazione di responsabilità di terzi presente nel certificato introduttivo o nella domanda e può confermarla oppure non confermarla. Se la segnalazione non è presente, la commissione può comunque inserirla ove lo ritenga opportuno.

La procedura non si applica alle ASL che hanno stipulato la convenzione per l’accentramento della fase accertativa: in tali casi si utilizza la procedura CIC e la valutazione sulla possibile responsabilità di terzi spetta esclusivamente alla commissione medica INPS.

Anche la funzione medico-legale INPS, in presenza della segnalazione sul verbale ASL, può confermare o rimuovere la possibile responsabilità di terzi. Inoltre, se ne ravvisa l’opportunità, può inserirla anche in assenza di segnalazione precedente, in fase di definizione del verbale conclusivo. Questa possibilità vale anche per la procedura CIC, dove la commissione INPS può confermare, non confermare o inserire ex novo la segnalazione di possibile rivalsa.

Quando nel verbale definitivo è presente la responsabilità di terzi, il medico della UO Medico legale, oppure la commissione INPS nei casi CIC, deve compilare il modello RTinvciv, contenente le valutazioni medico-legali ai fini dell’azione di rivalsa ai sensi dell’art. 41 della legge n. 183/2010. La circolare precisa che i dati del verbale sono resi disponibili alla funzione Controllo Prestazioni solo se il modello RTinvciv è stato compilato. Inoltre, se già acquisito, anche il modello AS1invciv viene trasmesso alla medesima funzione.

Il verbale definitivo, indipendentemente dalla presenza della segnalazione di rivalsa, prosegue comunque nelle ordinarie procedure di spedizione e nella fase concessoria, senza vincoli o limitazioni per l’accertamento amministrativo, la liquidazione della prestazione e l’invio del verbale.

Modelli AS1invciv e RTinvciv

Il modello AS1invciv contiene informazioni di natura amministrativa utili all’esercizio dell’azione di rivalsa e può essere inserito in più momenti: già in sede di domanda da parte del patronato/cittadino oppure successivamente, tramite apposita procedura informatica, se la segnalazione di rivalsa emerge nel verbale definitivo.

Il modello RTinvciv è invece compilato dal medico INPS in fase di validazione del verbale ASL o nella compilazione del verbale definitivo, qualora venga confermata la responsabilità di terzi. Le informazioni contenute nel RTinvciv hanno valenza esclusivamente interna all’Istituto, servono all’istruttoria e non sono trasmesse al cittadino.

Al momento dell’acquisizione dell’AS1invciv, la funzione medico-legale deve:

  • valutare quanto dichiarato nel modello;
  • compilare il RTinvciv con le considerazioni e il parere medico-legale conclusivo sulla azionabilità del recupero economico;
  • trasmettere la documentazione alla funzione Servizi collegati a requisiti socio sanitari e, per conoscenza, alla funzione Controllo Prestazioni tramite segnalazione telematica.

Compiti della funzione Servizi collegati a requisiti socio sanitari

La funzione Servizi collegati a requisiti socio sanitari deve individuare le istanze di prestazioni assistenziali riconducibili a responsabilità di terzi tramite una serie di verifiche coordinate. In particolare deve controllare:

  • la presenza della segnalazione sul rapporto causale tra stato invalidante e condotta del terzo in INVCIV2010;
  • la tipologia di prestazione assistenziale richiesta;
  • la dichiarazione di responsabilità di terzi contenuta nella domanda;
  • le informazioni del modello AS1invciv e le osservazioni medico-legali del modello RTinvciv;
  • in assenza di AS1invciv, la data di consegna all’interessato del modello in sede di visita, verificabile in Gestione Rivalse web;
  • l’eventuale mancata restituzione del questionario, da segnalare immediatamente al Controllo Prestazioni;
  • ulteriori accertamenti da fonti diverse;
  • l’accertamento tempestivo del diritto e della misura della prestazione.

Accertato il rapporto causale tra infortunio con responsabilità di terzi e stato invalidante, la funzione deve trasmettere al Controllo Prestazioni la segnalazione completa, unitamente ai dati previsti dall’apposita scheda e al modello RTinvciv.

Compiti della funzione Controllo Prestazioni

Il Controllo Prestazioni deve attivare immediatamente le pratiche di rivalsa derivanti dalle segnalazioni presenti nella lista prodotta dalla procedura informatica, dalle acquisizioni da visite o da qualunque altra fonte, incluse le comunicazioni ex art. 142 del d.lgs. 209/2005 e la banca dati IVASS.

Gli adempimenti richiesti sono i seguenti:

  • verificare l’eventuale esistenza di una pratica di surrogazione per il recupero di indennità economiche di malattia e/o prestazioni pensionistiche sul medesimo evento, quando il richiedente sia un assicurato INPS, acquisendo e riunificando i fascicoli se necessario;
  • inviare all’assistito il modello AS1invciv se non già acquisito;
  • acquisire, nei verbali ASL definiti in silenzio assenso, il modello RTinvciv con le osservazioni e il parere medico-legale conclusivo;
  • trasmettere al competente ufficio di Pubblica Sicurezza il modello AS2invciv di richiesta notizie, salvo che ciò sia già stato eseguito per altre prestazioni analoghe;
  • inviare con raccomandata A/R il modello AS3invciv al terzo presunto responsabile, alla compagnia assicuratrice e, per conoscenza, al danneggiato; il modello contiene anche la diffida a non stipulare accordi con il terzo e il richiamo alle sanzioni dell’art. 142, comma 3, d.lgs. 209/2005 e dell’art. 640 c.p.; la comunicazione va rinnovata a scadenza predeterminata per interrompere tempestivamente i termini di prescrizione;
  • acquisire i dati sull’ammontare delle indennità e determinare il relativo importo tramite la procedura Gestione Surroghe/Rivalse web 2.0;
  • inviare al terzo responsabile, e/o alla compagnia assicuratrice, nonché per conoscenza al danneggiato, il modello AS4invciv con l’estratto conto recante valore capitale, ratei maturati, interessi legali, rivalutazione monetaria e spese amministrative;
  • trascorsi 20 giorni dall’invio dell’estratto conto senza pagamento integrale, trasmettere il fascicolo all’Ufficio legale con la documentazione originale, incluse ricevute di ritorno e comunicazioni inviate, e trasferire telematicamente la pratica.

La circolare sottolinea che, dopo tale adempimento, ogni ulteriore atto pervenuto dovrà essere inoltrato all’Ufficio legale competente.

Adempimenti degli Uffici legali

Gli Uffici legali distrettuali e periferici curano l’esercizio delle azioni di rivalsa per le indennità assistenziali quando siano scaduti i termini amministrativi per il pagamento delle somme dovute. Al momento dell’invio della diffida legale devono verificare che il calcolo della capitalizzazione comprenda tutte le prestazioni erogate, la rivalutazione monetaria, gli interessi legali maturati e le spese legali spettanti.

Termini di prescrizione

La circolare riepiloga i principali termini prescrizionali applicabili all’azione di rivalsa:

  • cinque anni per gli infortuni derivanti da fatto illecito di terzi, ai sensi degli artt. 2043 e 2947, primo comma, c.c.;
  • due anni per i sinistri causati dalla circolazione di veicoli di ogni specie, ai sensi dell’art. 2947, secondo comma, c.c.;
  • il più lungo termine previsto per il reato, quando l’evento lesivo è considerato dalla legge come reato, salvo quanto previsto dal terzo comma, primo capoverso, dell’art. 2947 c.c.

Per le prestazioni erogate a favore di persona trasportata sono indicati inoltre:

  • un anno per i sinistri che colpiscono la persona trasportata nel trasporto pubblico o privato, a titolo oneroso o gratuito, salvo l’estensione prevista dall’art. 2951, comma 2, c.c.;
  • due anni per i sinistri occorsi a persone trasportate a titolo di cortesia o di amicizia, da esercitarsi nei confronti del vettore.

Infine, in caso di pregiudizio arrecato dall’assistito al diritto di rivalsa, si applica il termine decennale quando l’assistito abbia reso dichiarazione negativa sulla titolarità o pendenza di domanda di prestazioni di invalidità civile e successivamente abbia posto in essere atti idonei a compromettere l’azione di rivalsa dell’Istituto.

Procedure informatiche: Gestione Rivalse e Gestione Surroghe/Rivalse web 2.0

La circolare introduce la nuova procedura "Gestione Rivalse", all’interno della quale vengono evidenziati tutti i soggetti per i quali sia stato valorizzato il flag di responsabilità di terzi, a prescindere da chi lo abbia inserito. La procedura consente inoltre l’acquisizione o la registrazione del modello AS1invciv, comprese le osservazioni medico-legali contenute nel RTinvciv.

La domanda con indicazione della responsabilità di terzi continua a transitare nel sistema di calendarizzazione e viene resa disponibile alle ASL con le modalità ordinarie. L’informazione registrata dall’ASL nel verbale viene poi visualizzata dal medico validatore INPS, che può esprimere il proprio parere confermando o rigettando quello della ASL. Se la responsabilità di terzi viene riconosciuta in via definitiva, tutte le informazioni utili confluiscono nella procedura Gestione Surroghe/Rivalse web 2.0, in capo al Controllo Prestazioni.

Una volta aperta la pratica di rivalsa, e completati gli adempimenti previsti dalle lettere da a) a f) del paragrafo 2.7, la procedura calcola l’importo dell’indennità. Se devono essere considerate più prestazioni, la pratica consente di gestirle unitariamente emettendo un unico estratto conto da inviare al terzo responsabile e/o alla sua assicurazione secondo il modello AS4invciv.

Criteri e tariffe per il valore capitale delle prestazioni

Per dare applicazione all’art. 41 della legge n. 183/2010 viene utilizzata una tariffa composta da 8 tavole, analizzate nell’allegato n. 8. I singoli valori rappresentano l’ammontare del capitale da rimborsare all’INPS da parte del terzo responsabile o della compagnia assicuratrice.

La tariffa considera:

  • la periodicità di pagamento delle prestazioni, distinte tra corrisposte in 12 o 13 mensilità;
  • la distinzione dei coefficienti per sesso ed età del beneficiario;
  • la natura delle prestazioni, che per la generalità dei casi non sono reversibili.

Fa eccezione l’indennità di frequenza, qualificata come prestazione temporanea, corrisposta fino al raggiungimento del 18° anno di età e limitatamente ai mesi di effettiva durata e frequenza del trattamento riabilitativo o terapeutico o del corso. Tutte le altre prestazioni considerate dalla tariffa sono vitalizie, pur restando soggette a revisione per motivi sanitari o amministrativi.

Istruzioni contabili

La circolare conferma le istruzioni contabili già fornite con la circolare n. 134 del 12 ottobre 2011. Per la gestione contabile dell’azione di surrogazione è stato istituito il conto IVR 24/179, denominato "Entrate varie - Valori capitali e altre somme (ratei maturati, rivalutazione monetaria e interessi legali) relativi ad oneri per assegni di invalidità e pensioni di inabilità a seguito dell’azione di surrogazione ai sensi dell’art. 41 della legge n. 183/2010".

Al conto IVR 24/179 devono essere imputati sia i valori capitali sia le somme recuperate a titolo di ratei maturati dalla decorrenza della prestazione alla data di liquidazione, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali. Le spese di amministrazione vanno invece imputate al conto GPA24028, mentre le eventuali spese legali relative a controversie vanno imputate al conto GPA24023.

Punti principali

Fondamento dell’azione di rivalsa

L’azione di recupero delle prestazioni assistenziali erogate per invalidità civile in conseguenza di fatto illecito di terzi è fondata sull’art. 41, comma 1, della legge n. 183/2010. Il valore capitale della prestazione è determinato secondo criteri e tariffe fissati dal D.M. 19 marzo 2013. La circolare precisa che si tratta di un diritto autonomo e distinto da quello dell’assistito, diverso dalla surroga ex artt. 1916 c.c. e 14 L. 222/1984.

Flusso procedurale e interconnessione delle banche dati

È stata realizzata l’interconnessione tra la procedura "Surroghe/Rivalse web 2.0" e la gestione telematica delle domande INVCIV2010, così che ogni segnalazione di possibile responsabilità di terzi venga trasmessa automaticamente alla procedura di rivalsa. È inoltre richiamata la convenzione con IVASS per la consultazione della banca dati sinistri, al fine di intercettare i casi connessi a sinistri stradali.

Ruolo del medico certificatore e del cittadino/patronato

Il medico certificatore può indicare nel certificato medico on-line l’eventuale responsabilità di terzi nella condizione invalidante. Anche il cittadino o il patronato, in sede di domanda, può segnalare la possibile responsabilità di terzi, indipendentemente da quanto riportato nel certificato. In tal caso viene richiesto il modello AS1invciv, articolato in Quadro A (incidente stradale), Quadro B (fatto illecito di terzi) e notizie generali sull’incidente.

Valutazione delle commissioni mediche ASL e INPS

La commissione medica integrata ASL può confermare o non confermare la segnalazione di responsabilità di terzi già presente nel certificato o nella domanda, oppure inserirla d’ufficio in sede di verbale. Il medico della UO Medico legale INPS, o la commissione INPS nei casi di procedura CIC, può a sua volta confermare, rimuovere o introdurre la segnalazione anche in sede di verbale conclusivo. Quando la responsabilità di terzi è mantenuta nel verbale definitivo, deve essere compilato il modello RTinvciv con le valutazioni medico-legali ai fini dell’azione di rivalsa.

Compiti della funzione Servizi collegati a requisiti socio sanitari

La struttura deve verificare la presenza della segnalazione di responsabilità di terzi, la tipologia di prestazione richiesta, le dichiarazioni in domanda, i contenuti dell’AS1invciv e del RTinvciv, nonché la restituzione del questionario AS1invciv. In caso di riscontro della responsabilità del terzo, deve trasmettere alla funzione Controllo Prestazioni la segnalazione completa dei dati necessari e del modello RTinvciv.

Compiti della funzione Controllo Prestazioni

La funzione Controllo Prestazioni deve aprire tempestivamente la pratica di rivalsa, verificare eventuali pratiche di surrogazione già esistenti per lo stesso evento, inviare i modelli AS1invciv, AS2invciv, AS3invciv e AS4invciv, acquisire i dati economici, determinare l’importo dovuto tramite la procedura informatica e, decorso il termine di 20 giorni senza pagamento integrale, trasmettere il fascicolo all’Ufficio legale con la documentazione originale.

Uffici legali e gestione della fase contenziosa

Gli Uffici legali distrettuali e periferici curano l’esercizio delle azioni di rivalsa quando sono scaduti i termini amministrativi per il pagamento. Prima dell’invio della diffida, devono verificare che il calcolo della capitalizzazione sia aggiornato con tutte le prestazioni erogate, con rivalutazione monetaria, interessi legali e spese legali dovute.

Termini di prescrizione

La circolare richiama i termini prescrizionali più ricorrenti: cinque anni per fatto illecito di terzi ex artt. 2043 e 2947, comma 1, c.c.; due anni per sinistri da circolazione di veicoli ex art. 2947, comma 2, c.c.; il più lungo termine previsto per il reato quando l’evento lesivo è considerato reato. Per le persone trasportate sono indicati termini di un anno o due anni a seconda della tipologia di trasporto. È inoltre previsto il termine decennale quando l’assistito abbia reso dichiarazioni false o comunque posto in essere atti lesivi del diritto di rivalsa dell’Istituto.

Nuove procedure informatiche e tariffa

La nuova procedura "Gestione Rivalse" evidenzia tutti i soggetti con flag di responsabilità di terzi e consente l’acquisizione del modello AS1invciv e delle osservazioni RTinvciv. La tariffa per il valore capitale si compone di 8 tavole, distinte per sesso, età e periodicità di pagamento (12 o 13 mensilità), e riguarda prestazioni non reversibili, salvo l’indennità di frequenza, che è temporanea.

Istruzioni contabili

Si confermano le istruzioni contabili già impartite con la circolare n. 134/2011. I valori capitali, i ratei maturati, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali devono essere imputati al conto IVR 24/179. Le spese di amministrazione e le eventuali spese legali vanno invece registrate sui conti GPA24028 e GPA24023.

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