Circolare numero 149 del 24-11-2014
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della CONF.S.A.L.P.E. (Confederazione Sindacale Autonoma dei Lavoratori e Pensionati Europei)sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari i lavoratori agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 24/10/2014 tra INPS e CONF.S.A.L.P.E. per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria e/o trattamento speciale di disoccupazione di versare i contributi associativi tramite trattenuta sulla prestazione. Sono disciplinate la delega telematica, la durata annuale della delega, le modalità di riversamento delle somme all’Organizzazione, il costo del servizio a carico dell’Organizzazione, nonché le ipotesi di revoca, controversie, responsabilità, sospensione e recesso. La circolare contiene inoltre le istruzioni procedurali e contabili con i conti istituiti per la rilevazione delle trattenute e dei rimborsi spese.
Convenzione INPS-CONF.S.A.L.P.E. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-CONF.S.A.L.P.E. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 24 ottobre 2014 tra INPS e CONF.S.A.L.P.E. per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di prestazioni di disoccupazione di versare i contributi associativi mediante trattenuta sull’indennità. Il testo disciplina le modalità di adesione, i rapporti economici tra INPS e Organizzazione, le responsabilità delle parti e le istruzioni contabili per la gestione delle trattenute.
Ambito applicativo e soggetti interessati
La convenzione riguarda i lavoratori agricoli che percepiscono:
- indennità ordinaria di disoccupazione;
- trattamento speciale di disoccupazione.
Per tali soggetti è prevista la possibilità di autorizzare il versamento del contributo associativo in favore della CONF.S.A.L.P.E. tramite trattenuta sulla prestazione erogata dall’INPS.
Delega per l’autorizzazione della trattenuta
L’autorizzazione alla trattenuta deve essere resa mediante trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, predisposta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve:
- essere sottoscritta dal delegante;
- essere corredata da copia del documento d’identità;
- riportare l’Organizzazione con la sigla CONF.S.A.L.P.E.;
- indicare espressamente la misura del contributo dovuto.
La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L’INPS non prende in considerazione le deleghe trasmesse dopo la domanda di prestazione. Gli effetti della delega si esauriscono con il pagamento della prestazione richiesta.
Revoca, annullamento e controversie
Se la prestazione viene revocata o annullata, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già incassate a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, qualora l’Organizzazione risulti soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
È inoltre previsto che, nelle controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, quest’ultima rimborsi all’INPS le spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Modalità di riversamento delle somme e servizi informativi
L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto:
- delle spese di cui all’art. 8;
- delle eventuali trattenute già versate e non dovute.
I pagamenti avvengono con quattro mandati, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
Attraverso l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importo;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali;
- le fatture relative al costo dei servizi;
- le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
Oneri economici e facoltà di recesso
L’Organizzazione deve corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in € 0,80 per singola delega.
Le variazioni annuali del costo sono oggetto di apposita comunicazione; a seguito di tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità dell’INPS e limiti della convenzione
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione e alle vicende connesse.
L’INPS è inoltre esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione, anche se i pignoramenti sono già in corso o sono stati eseguiti alla data di stipula.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso della convenzione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione;
- sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- per perdita dei requisiti richiesti dalla legge;
- se intervengono nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente:
- per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
- in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Istruzioni procedurali e contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei conseguenti versamenti alla CONF.S.A.L.P.E., sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25443: imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza della CONF.S.A.L.P.E.;
- GPA11443: rilevazione del debito verso la CONF.S.A.L.P.E., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35402.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE sul conto GPA11443, devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Sede legale dell’Organizzazione
La sede legale della CONF.S.A.L.P.E. è indicata in Via S. Pedicini n. 68, Foglianise (BN).
Punti principali
Ambito della convenzione e beneficiari
La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla CONF.S.A.L.P.E. sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria di disoccupazione e/o trattamento speciale di disoccupazione, autorizzando la trattenuta del contributo direttamente sulla prestazione.
Delega telematica e requisiti formali
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento d’identità. Sulle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla CONF.S.A.L.P.E.
Durata ed efficacia della delega
La delega si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e cessa i suoi effetti con il pagamento della prestazione. L’INPS non considera le deleghe trasmesse successivamente alla domanda di prestazione.
Revoca, annullamento e controversie sulla delega
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’Organizzazione risulta soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Modalità di versamento delle somme all’Organizzazione
L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti avvengono con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
Servizi online, elenchi e fatturazione
Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importo, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia anche le fatture relative al costo dei servizi e le comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio e facoltà di recesso
L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS un costo di servizio pari a € 0,80 per singola delega. Le variazioni annuali dei costi saranno oggetto di apposita comunicazione; dopo tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.
Esclusione di oneri e responsabilità per l’INPS
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione e alle vicende ad esso relative. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi eseguiti da creditori dell’Organizzazione sulle somme oggetto della convenzione, inclusi quelli in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Spese legali e controversie con l’INPS
L’Organizzazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS per le spese sostenute in caso di controversie giudiziarie attinenti o connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, previa presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se sopravvengono disposizioni normative/regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive accertate o, comunque, in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei conseguenti versamenti alla CONF.S.A.L.P.E. sono istituiti i conti GPA25443, per l’imputazione dei contributi trattenuti, e GPA11443, per il debito verso l’Organizzazione da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35402. Gli importi per il rimborso delle spese del servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, imputati in DARE del conto GPA11443, devono avvenire con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Sede legale dell’Organizzazione
La sede legale della CONF.S.A.L.P.E. è indicata in Via S. Pedicini n. 68, Foglianise (BN).
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