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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22583/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo dei beni preziosi, del denaro e, comunque, dei beni mobili e immobili fino alla concorrenza dell'ammontare del debito erariale (complessivi oltre 20 milioni di euro) relativo a presunte evasioni di dazi doganali e IVA con riferimento a importazioni di orologi di lusso. Il ricorrente censurava l'assenza di motivazione del G.I.P. e del Tribunale del riesame sui profili del fumus del reato, del periculum in mora e della adeguatezza/proporzionalità della misura cautelare reale.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze: il Tribunale del riesame aveva svolto un'adeguata valutazione del fumus spiegando il meccanismo fraudolento (destinazioni fittizie alla US Navy per ottenere esenzioni, 64 operazioni individuate, gestione delle spedizioni da parte dell'indagato e della coindagata, tabulati telefonici, dichiarazioni e perquisizioni). Quanto al periculum in mora, la Corte ha condiviso la motivazione basata sia sulla natura e sull'elevato valore dei beni (oltre 20 milioni di euro) sia sulle condotte poste in essere (falsificazione documentale e canali di importazione attivati), ritenendo sufficiente la prospettazione del rischio di dispersione e della difficoltà di recupero dei beni in caso di attesa del giudizio. È stata inoltre ribadita la conformità della motivazione del riesame ai criteri di proporzionalità e adeguatezza.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione viene proposto per violazione di legge; la censura è quindi limitata a profili di illegittimità di diritto (art. 606, lett. b).

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa tra le norme di riferimento; norma processuale relativa alle decisioni sui provvedimenti cautelari (menzione nel ricorso).

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione ai provvedimenti del G.I.P.; norma sul procedimento per le misure cautelari (menzione nel ricorso).

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma sul sequestro preventivo; la motivazione deve contenere anche il periculum in mora quando il sequestro è finalizzato alla confisca.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    La giurisprudenza richiamata precisa che il ricorso avverso ordinanze di riesame è ammesso in Cassazione per violazione di legge.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato per la natura devolutiva dell'istanza di riesame: il Tribunale del riesame può modulare la motivazione sulla base del materiale istruttorio.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca; il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve essere adeguatamente motivato, con riferimento all'esigenza anticipatoria.

  • art. 110 cod. pen.; d.P.R. n. 43/1973 (artt. 292 e 295 c.2 lett. d-bis); d.P.R. n. 633/1972 (art. 70)

    Norme sostanziali richiamate nei capi d'imputazione: concorso nei reati (art. 110 c.p.), norme doganali e fiscali contro l'introduzione di merci sottraendole a diritti di confine e IVA.

Massime di principio

  • Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca il giudice deve motivare sia il fumus che il periculum in mora; la motivazione sul periculum può essere modulata in funzione della natura del bene e della situazione processuale.
  • La sussistenza del fumus può essere dimostrata attraverso un'adeguata esposizione degli elementi indiziari e del meccanismo illecito; non è necessario uno standard probatorio pieno, ma la motivazione deve rendere comprensibile il percorso logico del giudice.
  • Il periculum in mora può fondarsi su elementi oggettivi (alto valore/quantità dei beni, difficoltà di reperimento) o soggettivi (comportamenti dell'interessato che fanno temere atti di dispersione), che sono alternativi e non necessariamente concorrenti.
  • Il Tribunale del riesame, in quanto organo totalmente devolutivo dell'istanza, può integrare, modulare e motivare diversamente rispetto al G.I.P., purché dia conto degli elementi fattuali e della valutazione logica adottata.
  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame è ammesso solo per violazione di legge: per essere accolto è necessario dimostrare vizi della motivazione così radicali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza o ragionevolezza.

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