Cassazione Penale, Sentenza n. 22583/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo dei beni preziosi, del denaro e, comunque, dei beni mobili e immobili fino alla concorrenza dell'ammontare del debito erariale (complessivi oltre 20 milioni di euro) relativo a presunte evasioni di dazi doganali e IVA con riferimento a importazioni di orologi di lusso. Il ricorrente censurava l'assenza di motivazione del G.I.P. e del Tribunale del riesame sui profili del fumus del reato, del periculum in mora e della adeguatezza/proporzionalità della misura cautelare reale.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze: il Tribunale del riesame aveva svolto un'adeguata valutazione del fumus spiegando il meccanismo fraudolento (destinazioni fittizie alla US Navy per ottenere esenzioni, 64 operazioni individuate, gestione delle spedizioni da parte dell'indagato e della coindagata, tabulati telefonici, dichiarazioni e perquisizioni). Quanto al periculum in mora, la Corte ha condiviso la motivazione basata sia sulla natura e sull'elevato valore dei beni (oltre 20 milioni di euro) sia sulle condotte poste in essere (falsificazione documentale e canali di importazione attivati), ritenendo sufficiente la prospettazione del rischio di dispersione e della difficoltà di recupero dei beni in caso di attesa del giudizio. È stata inoltre ribadita la conformità della motivazione del riesame ai criteri di proporzionalità e adeguatezza.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione viene proposto per violazione di legge; la censura è quindi limitata a profili di illegittimità di diritto (art. 606, lett. b).
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa tra le norme di riferimento; norma processuale relativa alle decisioni sui provvedimenti cautelari (menzione nel ricorso).
art. 324 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione ai provvedimenti del G.I.P.; norma sul procedimento per le misure cautelari (menzione nel ricorso).
art. 321 cod. proc. pen.
Norma sul sequestro preventivo; la motivazione deve contenere anche il periculum in mora quando il sequestro è finalizzato alla confisca.
art. 325 cod. proc. pen.
La giurisprudenza richiamata precisa che il ricorso avverso ordinanze di riesame è ammesso in Cassazione per violazione di legge.
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamato per la natura devolutiva dell'istanza di riesame: il Tribunale del riesame può modulare la motivazione sulla base del materiale istruttorio.
art. 240 cod. pen.
Norma sulla confisca; il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve essere adeguatamente motivato, con riferimento all'esigenza anticipatoria.
art. 110 cod. pen.; d.P.R. n. 43/1973 (artt. 292 e 295 c.2 lett. d-bis); d.P.R. n. 633/1972 (art. 70)
Norme sostanziali richiamate nei capi d'imputazione: concorso nei reati (art. 110 c.p.), norme doganali e fiscali contro l'introduzione di merci sottraendole a diritti di confine e IVA.
Massime di principio
- Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca il giudice deve motivare sia il fumus che il periculum in mora; la motivazione sul periculum può essere modulata in funzione della natura del bene e della situazione processuale.
- La sussistenza del fumus può essere dimostrata attraverso un'adeguata esposizione degli elementi indiziari e del meccanismo illecito; non è necessario uno standard probatorio pieno, ma la motivazione deve rendere comprensibile il percorso logico del giudice.
- Il periculum in mora può fondarsi su elementi oggettivi (alto valore/quantità dei beni, difficoltà di reperimento) o soggettivi (comportamenti dell'interessato che fanno temere atti di dispersione), che sono alternativi e non necessariamente concorrenti.
- Il Tribunale del riesame, in quanto organo totalmente devolutivo dell'istanza, può integrare, modulare e motivare diversamente rispetto al G.I.P., purché dia conto degli elementi fattuali e della valutazione logica adottata.
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame è ammesso solo per violazione di legge: per essere accolto è necessario dimostrare vizi della motivazione così radicali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza o ragionevolezza.
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