Regolamento (UE) 2021/1761
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1761 della Commissione del 5 ottobre 2021 che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa, la profondità minima e il divieto di pesca al di sopra di habitat protetti per le sciabiche da spiaggia utilizzate nelle acque territoriali della Croazia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga per due anni una deroga già concessa alla Croazia per l’uso di determinate sciabiche da spiaggia nelle acque territoriali croate, in relazione alla pesca dello zerro e del latterino. La proroga è subordinata all’operatività di un piano di gestione nazionale, a un elenco limitato di 71 navi autorizzate e a obblighi di monitoraggio e relazione verso la Commissione. La misura mira a garantire continuità giuridica dopo la scadenza della precedente deroga, pur mantenendo condizioni stringenti su selettività, limitazione dello sforzo di pesca e tutela ambientale.
Proroga di due anni della deroga applicabile in Croazia a specifiche sciabiche da spiaggia per la pesca dello zerro e del latterino nelle acque territoriali croate.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle navi autorizzate che operano nelle acque territoriali della Croazia utilizzando le sciabiche da spiaggia tradizionali "girarica", "migavica" e "oližnica" per la pesca dello zerro (Spicara smaris) e del latterino (Atherina boyeri). La deroga riguarda, entro i limiti del piano di gestione croato adottato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006, l’esenzione dall’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, e dall’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento. Sono escluse dall’ambito operativo tutte le navi non incluse nel piano di gestione, prive di attività comprovata di oltre cinque anni o che determinino un ulteriore incremento dello sforzo di pesca; il regolamento non incide sulla posizione della Commissione rispetto ad altre norme UE, in particolare la direttiva 92/43/CEE.
Proroga di deroga per sciabiche da spiaggia nelle acque territoriali della Croazia
Il regolamento proroga di due anni una deroga già accordata alla Croazia in materia di pesca con sciabiche da spiaggia tradizionali. L’obiettivo è consentire la prosecuzione di attività di pesca già autorizzate, ritenute selettive e circoscritte, senza aumentare lo sforzo di pesca complessivo e nel quadro di un piano di gestione nazionale aggiornato.
Contesto normativo e motivazioni
La misura interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1967/2006, che stabilisce regole di gestione per la pesca nel Mediterraneo, e si fonda in particolare sull’articolo 4, paragrafo 5, e sull’articolo 13, paragrafi 5 e 10. La Commissione richiama che la precedente deroga concessa con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1586 sarebbe scaduta il 26 ottobre 2021; per ragioni di continuità giuridica, la nuova disciplina si applica dal 27 ottobre 2021.
Ambito materiale e territoriale
La deroga opera esclusivamente nelle acque territoriali della Croazia e riguarda tre attrezzi tradizionali: "girarica" e "migavica" per la pesca dello zerro (Spicara smaris) e "oližnica" per la pesca del latterino (Atherina boyeri). L’esenzione riguarda due vincoli del regolamento (CE) n. 1967/2006:
- la distanza minima dalla costa e la profondità minima, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma;
- il divieto di pesca al di sopra di habitat protetti, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma.
Presupposti e limiti soggettivi
La deroga non è generale, ma è limitata a navi specificamente individuate nel piano di gestione croato. Il regolamento precisa che si tratta di 71 navi incluse in un elenco trasmesso alla Commissione. Per poter operare, le navi devono:
- essere inserite nel piano di gestione adottato dalla Croazia;
- avere un’attività comprovata di oltre cinque anni nel medesimo tipo di pesca;
- non determinare alcun ulteriore incremento dello sforzo di pesca;
- essere titolari di autorizzazione di pesca e operare nell’ambito del piano di gestione croato.
Piano di gestione croato e valutazioni tecniche
La Commissione valorizza il nuovo piano di gestione adottato il 15 settembre 2021 con ordinanza ministeriale, ritenendolo migliorativo rispetto al precedente, soprattutto sotto il profilo della selettività. Il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la richiesta e il progetto di piano, rilevando progressi significativi e l’intento di effettuare valutazioni prospettiche degli stock e di stabilire punti di riferimento.
Condizioni ambientali e di selettività
Il regolamento sottolinea che la pesca interessata è altamente selettiva e ha impatto trascurabile sull’ambiente marino. Per la pesca dello zerro con "girarica" e "migavica", viene evidenziato che l’attività avviene con navi di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 12 metri e con potenza del motore pari o inferiore a 85 kW, mediante reti trainate sul fondo tradizionalmente impiegate su praterie di Posidonia. La pesca interessa circa il 4 % della zona coperta da praterie di Posidonia oceanica nell’area del piano di gestione e meno del 3 % delle praterie nelle acque territoriali croate.
Il testo precisa inoltre che:
- le sciabiche sono calate nella colonna d’acqua e non entrano in contatto con il fondale;
- l’uso delle sciabiche è vietato nei parchi nazionali e negli habitat particolari;
- per la sciabica "oližnica" la pesca del latterino è consentita solo in zone delimitate della sottozona di pesca "E4" e in parte della sottozona "F2".
Rapporti con il regolamento (UE) 2019/1241 e altre norme
Poiché l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 è stato soppresso dal regolamento (UE) 2019/1241, la Commissione richiama il regime transitorio previsto dall’allegato IX, parte B, punto 4, di quest’ultimo: le deroghe alle dimensioni minime delle maglie già vigenti al 14 agosto 2019 possono continuare ad applicarsi, purché non comportino aumento delle catture di novellame. La proroga è ritenuta conforme a tali condizioni.
Il regolamento precisa anche che i requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006, sostituiti dal regolamento (UE) 2019/1241, non si applicano perché riferiti ai pescherecci da traino. Inoltre, le attività sono dichiarate conformi all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della pesca.
Monitoraggio, relazione e finalità della limitazione temporale
La Croazia deve inviare alla Commissione, entro il 26 ottobre 2023, una relazione conforme al piano di monitoraggio previsto dal proprio piano di gestione. La durata limitata della deroga risponde alla necessità di consentire, se necessario, misure correttive rapide qualora la relazione evidenzi un cattivo stato di conservazione degli stock, nonché di favorire l’elaborazione di un piano di gestione più efficace sulla base di dati scientifici aggiuntivi.
Entrata in vigore e clausole finali
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione precisa infine che la proroga non pregiudica la valutazione della conformità dell’attività oggetto della deroga ad altre normative UE, in particolare alla direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Disposizioni principali
Proroga della deroga alle norme su distanza dalla costa, profondità e habitat protetti
Nelle acque territoriali della Croazia non si applicano l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 alle navi che pescano lo zerro con le sciabiche da spiaggia "girarica" e "migavica", nonché il latterino con la sciabica da spiaggia "oližnica". La deroga è limitata alle navi elencate nel piano di gestione croato, con attività comprovata di oltre cinque anni e senza ulteriore incremento dello sforzo di pesca.
Condizioni soggettive e operative per le navi autorizzate
Le sciabiche da spiaggia interessate possono essere utilizzate solo da navi che: recano il numero di registrazione indicato nel piano di gestione adottato dalla Croazia; hanno un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca; non comportano ulteriore incremento dello sforzo di pesca; sono titolari di autorizzazione di pesca e operano nell’ambito del piano di gestione croato previsto dall’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Piano di gestione e monitoraggio
Il regolamento si fonda sul piano di gestione croato adottato il 15 settembre 2021 con ordinanza ministeriale. Il piano disciplina le operazioni delle sciabiche da spiaggia nelle acque territoriali croate, include misure di monitoraggio e consente di contenere lo sforzo di pesca. La Croazia deve trasmettere alla Commissione, entro il 26 ottobre 2023, una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio previsto dal piano di gestione.
Durata e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 27 ottobre 2021 al 26 ottobre 2023. La proroga è stata prevista per garantire continuità giuridica dopo la scadenza della precedente deroga il 26 ottobre 2021.
Rapporti con il diritto UE in materia ambientale e di pesca
La Commissione richiama la conformità della proroga alle condizioni dell’articolo 4, paragrafo 5, e dell’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006, nonché alle regole tecniche e di selettività del regolamento (UE) 2019/1241 e ai requisiti di controllo del regolamento (CE) n. 1224/2009. È precisato che il regolamento non pregiudica la posizione della Commissione sulla conformità dell’attività alla direttiva 92/43/CEE.
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