Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1770

Regolamento (UE) 2021/1770 della Commissione del 5 ottobre 2021 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della CGPM per le navi battenti bandiera italiana e aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 18 metri

Normativa europea32021R1770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la chiusura delle attività di pesca del gambero rosso nelle sottozone 9, 10 e 11 della CGPM per un segmento specifico della flotta italiana, in quanto lo sforzo di pesca massimo consentito per il 2021 si considera raggiunto. Dal 15 agosto 2021 scattano il divieto di pesca e i divieti connessi di detenzione, trasbordo, trasferimento e sbarco delle catture. Il provvedimento è adottato sulla base del regime di controllo della politica comune della pesca e delle possibilità di pesca fissate per il 2021.

Chiusura delle attività di pesca del gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della CGPM per navi italiane di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 18 metri.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera italiana o immatricolate in Italia aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 18 metri, limitatamente alle attività di pesca del gruppo di stock di gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). La chiusura opera per il 2021, a decorrere dalla data indicata nell’allegato, fissata al 15 agosto 2021. Sono vietate, dopo tale data, la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture di tale stock effettuate dalle navi interessate.

Chiusura delle attività di pesca del gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11

Il regolamento interviene nel quadro della politica comune della pesca e del sistema unionale di controllo delle attività di pesca. Prende atto, sulla base delle informazioni pervenute alla Commissione, che lo sforzo massimo consentito per il gruppo di stock di gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della CGPM, per le navi italiane interessate, è stato raggiunto nel 2021, rendendo necessaria la chiusura dell’attività.

Base normativa e contesto

La misura è adottata ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che disciplina il controllo del rispetto delle regole della politica comune della pesca. Nei considerando si richiama anche il regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2021, quale quadro di riferimento per la gestione delle quote e degli sforzi di pesca.

Ambito soggettivo e oggettivo

La chiusura riguarda esclusivamente:

  • le navi battenti bandiera italiana o immatricolate in Italia;
  • con lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri e inferiore a 18 metri;
  • impegnate nella pesca del gruppo di stock di gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della CGPM.

La misura non riguarda, sulla base del testo fornito, altre specie, altre aree o altri segmenti di flotta.

Esaurimento dello sforzo di pesca

L’articolo 1 stabilisce che lo sforzo di pesca massimo consentito assegnato per il 2021 all’Italia per il gruppo di stock in questione si considera raggiunto dalla data indicata nell’allegato. L’allegato riporta:

  • Stato membro: Italia;
  • codice del gruppo di sforzo di pesca: EFF2/MED2_TR2;
  • gruppo di stock: gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11;
  • lunghezza delle navi interessate: ≥ 12 m e < 18 m;
  • data di chiusura: 15.8.2021.

Divieti operativi conseguenti alla chiusura

Dal 15 agosto 2021 le navi rientranti nel perimetro del regolamento non possono più svolgere attività di pesca sul gruppo di stock indicato. Il divieto copre anche le operazioni successive alla cattura, in particolare:

  • conservazione a bordo;
  • trasferimento;
  • trasbordo;
  • sbarco.

Il divieto si applica alle catture effettuate dopo la data di chiusura.

Entrata in vigore ed effetti negli Stati membri

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, relativo al controllo unionale per il rispetto delle norme della politica comune della pesca. La finalità è dare attuazione alla chiusura delle attività di pesca quando lo sforzo massimo consentito risulta esaurito.

Esaurimento dello sforzo di pesca

Per il 2021, lo sforzo di pesca massimo consentito assegnato all’Italia per il gruppo di stock di gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della CGPM si ritiene raggiunto alla data stabilita nell’allegato, cioè il 15 agosto 2021.

Divieto di pesca e operazioni correlate

Dalla data di chiusura, le attività di pesca del gruppo di stock di gambero rosso sono vietate alle navi battenti bandiera italiana o immatricolate in Italia con lunghezza fuori tutto ≥ 12 m e < 18 m. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo delle risorse ittichegestione degli stock ittici

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.