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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1767

Regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2021 relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale

Normativa europea32021R1767

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento riforma in modo significativo il regime di riesame interno previsto dal regolamento (CE) n. 1367/2006, per avvicinare il diritto dell’Unione alle esigenze della convenzione di Aarhus. Amplia l’ambito oggettivo del riesame, introduce criteri più articolati per la legittimazione di altri membri del pubblico, rafforza la trasparenza e disciplina i termini procedurali. Inoltre, conferma la possibilità di ricorso alla Corte di giustizia in caso di inerzia dell’istituzione o dell’organo interessato.

Modifica il regolamento (CE) n. 1367/2006 per ampliare e precisare il riesame interno e l’accesso alla giustizia in materia ambientale presso le istituzioni e gli organi dell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alle istituzioni e agli organi dell’Unione europea, con riferimento agli atti e alle omissioni amministrative che abbiano effetti giuridici ed esterni e possano configurare una violazione del diritto ambientale dell’Unione. Riguarda le organizzazioni non governative impegnate a favore dell’ambiente e, in parte, altri membri del pubblico che soddisfino condizioni specifiche. Non si applica agli atti legislativi; restano esclusi gli atti preparatori, raccomandazioni, pareri e altri atti non vincolanti privi di effetti giuridici verso terzi. Restano fuori dall’ambito del regolamento gli atti adottati dalle autorità pubbliche degli Stati membri, incluse le misure nazionali di esecuzione.

Modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 sull’attuazione della convenzione di Aarhus

Il regolamento interviene sul quadro UE di accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia in materia ambientale, al fine di rendere il sistema di riesame interno delle istituzioni e degli organi dell’Unione più conforme all’articolo 9 della convenzione di Aarhus. I considerando richiamano il Green Deal europeo, le conclusioni del comitato di controllo dell’osservanza nel caso ACCC/C/2008/32 e l’esigenza di evitare che i procedimenti siano eccessivamente onerosi.

Finalità e contesto sistematico

La riforma mira a colmare le criticità emerse nella prassi applicativa del regolamento (CE) n. 1367/2006, in particolare la restrizione del riesame interno agli atti amministrativi di portata individuale. Il legislatore unionale sottolinea la necessità di mantenere la coerenza con il sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione, con il ruolo della Corte di giustizia ex articoli 263 e 267 TFUE e con i principi di proporzionalità, trasparenza e tutela giurisdizionale effettiva.

Ambito oggettivo del riesame interno

La modifica più rilevante riguarda l’ampliamento della nozione di "atto amministrativo" e di "omissione amministrativa". Sono rilevanti solo gli atti non legislativi dotati di effetti giuridici ed esterni, purché contengano disposizioni che possano configurare una violazione del diritto ambientale. Il regolamento chiarisce anche che non rientrano nella nozione gli atti preparatori, le raccomandazioni, i pareri e gli altri atti non vincolanti privi di effetti giuridici verso terzi.

Soggetti legittimati e condizioni di accesso

Il diritto di chiedere il riesame interno spetta, in primo luogo, alle organizzazioni non governative e agli altri membri del pubblico che soddisfano i criteri dell’articolo 11. Per gli "altri membri del pubblico" l’articolo 11, paragrafo 1 bis, introduce due percorsi alternativi:

  • dimostrazione di un pregiudizio dei propri diritti derivante dalla presunta violazione del diritto ambientale dell’Unione, con incidenza diretta rispetto al pubblico generale;
  • dimostrazione di un interesse pubblico sufficiente, sostenuto da almeno 4 000 membri del pubblico residenti o stabiliti in almeno cinque Stati membri, con almeno 250 aderenti per ciascuno Stato.

In questi casi è richiesta la rappresentanza da parte di un’ONG ambientale conforme ai criteri del regolamento o di un avvocato abilitato dinanzi a un tribunale di uno Stato membro. Tale rappresentante coopera con l’istituzione o l’organo interessato per verificare, ove necessario, il rispetto delle soglie numeriche.

Termine e contenuto della richiesta

La richiesta di riesame interno deve essere presentata per iscritto entro 8 settimane dalla data più recente tra adozione, notifica o pubblicazione dell’atto amministrativo. In caso di presunta omissione, il termine decorre dalla data in cui l’atto avrebbe dovuto essere adottato. La richiesta deve essere motivata, coerentemente con l’esigenza di indicare elementi di fatto o argomenti di diritto sostanziali idonei a sollevare dubbi seri sulla valutazione effettuata dall’istituzione o dall’organo dell’Unione.

Esame della richiesta e termini di risposta

L’istituzione o l’organo destinatario deve esaminare la richiesta, salvo che sia manifestamente infondata o palesemente ingiustificata. Se riceve più richieste sul medesimo atto o sulla medesima omissione, può trattarle congiuntamente, ma deve comunque esaminare separatamente ciascuna richiesta nella risposta finale. La decisione motivata deve essere adottata, al più tardi, entro 16 settimane dalla scadenza del termine di presentazione di 8 settimane; in ogni caso, l’istituzione o l’organo deve agire entro 22 settimane da tale scadenza.

Trasparenza, pubblicazione e strumenti digitali

Il nuovo articolo 11 bis introduce un obbligo di pubblicazione delle richieste di riesame interno e delle decisioni finali, da adempiere non appena possibile dopo la ricezione e l’adozione, rispettivamente. Le istituzioni e gli organi dell’Unione possono inoltre istituire sistemi online per la presentazione delle domande e imporre che tutte le richieste siano depositate tramite tali canali.

Ricorso giurisdizionale e rapporti con la Corte di giustizia

Se l’istituzione o l’organo dell’Unione non agisce nei termini previsti dall’articolo 10, paragrafi 2 o 3, l’ONG o l’altro membro del pubblico che ha presentato la domanda può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi delle disposizioni pertinenti del trattato. Il regolamento conferma quindi un collegamento diretto tra la fase amministrativa di riesame interno e la tutela giurisdizionale unionale.

Coordinamento normativo e applicazione nel tempo

Il testo sostituisce i riferimenti al trattato CE con quelli al TFUE e aggiorna il lessico da "Comunità" a "Unione". Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e prevede un’applicazione differita, dal 29 aprile 2023, per l’articolo 1, paragrafo 3, lettera a).

Disposizioni principali

Definizione di atto e omissione amministrativa

L’articolo 2, paragrafo 1, lettere g) e h), è riscritto per qualificare come "atto amministrativo" qualsiasi atto non legislativo adottato da un’istituzione o da un organo dell’Unione, avente effetti giuridici ed esterni e contenente disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale. Analogamente, l’"omissione amministrativa" è la mancata adozione di un atto non legislativo avente effetti giuridici ed esterni, se tale omissione può violare il diritto ambientale.

Riesame interno: soggetti legittimati, termini e decisione

L’articolo 10 riconosce a ogni organizzazione non governativa o altro membro del pubblico che soddisfi i criteri dell’articolo 11 il diritto di presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione o all’organo che ha adottato l’atto, o che avrebbe dovuto adottarlo in caso di omissione. La richiesta deve essere presentata per iscritto entro 8 settimane dalla data più recente tra adozione, notifica o pubblicazione dell’atto, oppure entro 8 settimane dalla data in cui l’atto avrebbe dovuto essere adottato. La domanda deve contenere una motivazione del riesame. L’istituzione o l’organo esamina la richiesta salvo che sia manifestamente infondata o palesemente ingiustificata; se riceve più richieste sullo stesso atto o omissione può combinarle. La risposta scritta motivata deve intervenire, al più tardi, entro 16 settimane dalla scadenza del termine di 8 settimane. Inoltre, l’istituzione o l’organo è tenuto ad agire in ogni caso entro 22 settimane dalla scadenza del termine iniziale di 8 settimane.

Ampliamento della legittimazione di altri membri del pubblico

L’articolo 11 è integrato con un nuovo paragrafo 1 bis che consente anche ad altri membri del pubblico di presentare richiesta di riesame interno, purché ricorra una delle due condizioni alternative: a) dimostrare un pregiudizio dei propri diritti causato dalla presunta violazione del diritto ambientale dell’Unione e una posizione di diretta incidenza rispetto al pubblico generale; oppure b) dimostrare un interesse pubblico sufficiente e il sostegno di almeno 4 000 membri del pubblico residenti o stabiliti in almeno cinque Stati membri, con almeno 250 soggetti per ciascuno di tali Stati. In tali casi la rappresentanza spetta a un’ONG ambientale conforme ai criteri del regolamento o a un avvocato abilitato in uno Stato membro, che cooperano con l’istituzione o l’organo per verificare, se del caso, il rispetto delle soglie quantitative e forniscono ulteriori prove su richiesta.

Criteri di applicazione trasparenti e coerenti

L’articolo 11, paragrafo 2, attribuisce alla Commissione il compito di adottare le disposizioni necessarie per garantire che i criteri e le condizioni relativi alla legittimazione siano applicati in modo trasparente e coerente.

Pubblicazione delle richieste e sistemi online

Il nuovo articolo 11 bis impone alle istituzioni e agli organi dell’Unione di pubblicare, non appena possibile, tutte le richieste di riesame interno ricevute e tutte le decisioni finali adottate. È inoltre prevista la facoltà di istituire sistemi online per la ricezione delle richieste e di esigere che tutte le domande siano presentate tramite tali sistemi.

Ricorso alla Corte di giustizia in caso di inerzia

L’articolo 12, paragrafo 2, è modificato per chiarire che, se l’istituzione o l’organo dell’Unione omette di agire ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 o 3, l’ONG o l’altro membro del pubblico che ha presentato la richiesta può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia secondo le pertinenti disposizioni del trattato.

Adeguamenti terminologici e coordinamento con il TFUE

In tutto il regolamento i riferimenti al trattato CE sono sostituiti dai corrispondenti riferimenti al TFUE e il termine "Comunità" è sostituito da "Unione", anche nel titolo, con i necessari adattamenti grammaticali.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), si applica a decorrere dal 29 aprile 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieambienteaccesso alla giustiziaprocedimento amministrativodiritto istituzionale dell'unionepartecipazione del pubblico

Testo integrale

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