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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1754

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1754 della Commissione del 4 ottobre 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia

Normativa europea32021R1754

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il meccanismo già esistente che impedisce l’applicazione simultanea del dazio antidumping/compensativo e del dazio di salvaguardia oltre contingente nel settore siderurgico. In particolare, inserisce nel sistema il nuovo dazio antidumping definitivo istituito nei confronti di determinati prodotti piatti laminati a caldo originari della Turchia. La conseguenza pratica è che, quando per tali prodotti è dovuto il dazio di salvaguardia, il dazio antidumping indicato in allegato è pari a 0,0 %.

Modifica il regime di coordinamento tra dazi antidumping e misura di salvaguardia per l’acciaio, includendo il nuovo dazio antidumping definitivo sui prodotti piatti laminati a caldo originari della Turchia.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti siderurgici già soggetti alla misura di salvaguardia istituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, come prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 fino al 30 giugno 2024, e in particolare alle importazioni nell’Unione dei determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia soggetti al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100. Incide sui rapporti tra dazio di salvaguardia oltre contingente e dazi antidumping/compensativi applicabili a tali prodotti; non introduce misure autonome di difesa commerciale, ma aggiorna l’elenco e le aliquote coordinate nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica del coordinamento tra antidumping e salvaguardia per alcuni prodotti siderurgici

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1754 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382, che disciplina il coordinamento tra misure antidumping/antisovvenzioni e il dazio di salvaguardia oltre contingente applicabile a determinati prodotti di acciaio. La finalità è evitare l’applicazione simultanea dei due prelievi sul medesimo prodotto, in linea con il regolamento (UE) 2015/477.

Contesto normativo

La Commissione richiama che il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 ha istituito una misura di salvaguardia sui prodotti di acciaio per tre anni, consistente in contingenti tariffari con un dazio del 25 % oltre soglia; tale misura è stata poi prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 fino al 30 giugno 2024. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 aveva già predisposto un meccanismo per impedire la cumulo tra il dazio di salvaguardia e i dazi antidumping o compensativi su alcuni prodotti siderurgici.

Nuova misura antidumping inclusa nel meccanismo

Il 6 luglio 2021 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100, con cui è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia. Poiché tali prodotti sono anche soggetti alla misura di salvaguardia, il presente regolamento ne dispone l’inclusione nell’elenco delle misure coordinate contenuto nel regolamento (UE) 2019/1382.

Effetto pratico sul dazio applicabile

Con l’inserimento dell’allegato 2.19 nel regolamento (UE) 2019/1382, sono fissate le aliquote del dazio antidumping da applicare quando sul medesimo prodotto opera la salvaguardia. Per tutte le società indicate nella tabella del regolamento (UE) 2021/1100, il dazio antidumping da applicare in caso di salvaguardia è pari a 0,0 %: Çolakoğlu Metalurji A.Ş. (C602), Gruppo Erdemir - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. / İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (C603), Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. (C604), Ağir Haddecilik A.Ş. (C605), Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. (C606) e tutte le altre società (C999). La tabella riporta anche le aliquote antidumping originarie, ma queste non si cumulano con il dazio di salvaguardia quando quest’ultimo è dovuto.

Prospettiva di trasparenza per gli operatori

Il regolamento evidenzia che, per il futuro, i nuovi regolamenti antidumping e/o antisovvenzioni relativi a prodotti siderurgici soggetti anche a salvaguardia conterranno disposizioni specifiche che escludono l’applicazione simultanea con il dazio oltre contingente. L’obiettivo dichiarato è assicurare maggiore trasparenza per gli operatori economici.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco delle misure antidumping/antisovvenzioni coordinate

Nell’allegato 1.B del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 viene aggiunto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100, relativo ai determinati prodotti piatti laminati a caldo originari della Turchia, affinché anche tale misura sia ricompresa nel meccanismo di non cumulo con la salvaguardia.

Aggiornamento delle aliquote applicabili in caso di salvaguardia

Nell’allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 viene inserito l’allegato 2.19, che fissa per il regolamento (UE) 2021/1100 le aliquote del dazio antidumping da applicare quando sullo stesso prodotto è dovuto anche il dazio di salvaguardia: 0,0 % per Çolakoğlu Metalurji A.Ş. (codice C602), Gruppo Erdemir - Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. / İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (C603), Habaş Sinai ve Tibbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. (C604), Ağir Haddecilik A.Ş. (C605), Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. (C606) e tutte le altre società (C999). I dazi antidumping originari restano indicati nella tabella, ma in presenza della salvaguardia l’aliquota applicabile è azzerata.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedifesa commercialeantidumpingsalvaguardiasovvenzioni

Testo integrale

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