Regolamento (UE) 2021/1763
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1763 della Commissione del 6 ottobre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 per quanto riguarda le deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 per affrontare la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 nel settore vitivinicolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga per il settore vitivinicolo alcune deroghe temporanee già previste per gestire la crisi da COVID-19, estendendo la flessibilità concessa agli Stati membri nella modifica dei programmi nazionali di sostegno. La proroga riguarda l’esercizio finanziario 2022, ma non si estende alle misure eccezionali degli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/592, che restano limitate agli esercizi 2020 e 2021. L’atto entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 16 ottobre 2021.
Proroga di talune deroghe temporanee per i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo al fine di fronteggiare gli effetti della pandemia di COVID-19.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, indirettamente, agli operatori del settore vitivinicolo beneficiari dei programmi nazionali di sostegno di cui all’articolo 41, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Riguarda le modifiche ai programmi nazionali di sostegno connesse alle misure dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013; per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 si estendeva anche alle misure degli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/592, mentre per l’esercizio finanziario 2022 la proroga non si applica a tali misure. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 16 ottobre 2021.
Proroga delle deroghe anticrisi per il settore vitivinicolo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1763 interviene nel quadro delle misure eccezionali adottate per attenuare la crisi del mercato vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19. Il legislatore europeo rileva che, nonostante gli interventi precedenti, il mercato non ha ritrovato un equilibrio tra domanda e offerta e che le restrizioni sanitarie, unite ad altri fattori negativi, continuano a incidere sul consumo, sulle scorte e sul reddito dei produttori.
Contesto e finalità
Il regolamento richiama la perdurante incertezza sull’evoluzione della pandemia e la conseguente necessità di mantenere un sostegno temporaneo ed eccezionale al comparto. Viene inoltre sottolineato che la flessibilità già introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/600, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/78, ha consentito agli Stati membri di reagire più rapidamente alle condizioni di mercato e di adeguare con maggiore frequenza i programmi nazionali di sostegno.
Ambito delle deroghe prorogate
La modifica riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 e, in particolare, l’articolo 2. La nuova formulazione consente agli Stati membri di introdurre modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo, in deroga all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.
Le modifiche possono essere adottate:
- nel corso degli esercizi finanziari 2020 e 2021, non oltre il 15 ottobre 2021;
- nel corso dell’esercizio finanziario 2022, non oltre il 15 ottobre 2022.
Per il 2022 la proroga è però più limitata: si applica solo alle misure di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Esclusione delle misure del regolamento delegato (UE) 2020/592 per il 2022
Il considerando chiarisce che la proroga non si estende alle misure degli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/592 per l’esercizio finanziario 2022. Tali misure, infatti, possono essere finanziate solo nell’ambito dei programmi di sostegno del settore vitivinicolo negli esercizi finanziari 2020 e 2021.
Ulteriore deroga all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150
È modificato anche il paragrafo 2 dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600, sostituendone la frase introduttiva. La nuova formulazione estende, in deroga all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, la possibilità per gli Stati membri di agire nel corso degli esercizi 2020, 2021 e 2022.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 16 ottobre 2021. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Proroga delle deroghe sulle modifiche ai programmi nazionali di sostegno
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600 è sostituito per consentire agli Stati membri, in deroga all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, di introdurre modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo ogniqualvolta necessario nel corso degli esercizi 2020 e 2021, non oltre il 15 ottobre 2021. La facoltà è prorogata anche all’esercizio finanziario 2022, con termine ultimo il 15 ottobre 2022, ma solo per le misure di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli da 46 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Ambito delle misure interessate dalla proroga
Per gli esercizi 2020 e 2021 la deroga comprendeva anche le misure di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/592; per l’esercizio 2022 tale estensione viene esclusa. Restano quindi prorogate solo le misure ordinarie del regolamento (UE) n. 1308/2013 relative al sostegno del settore vitivinicolo.
Deroga alla disciplina sull’attuazione dei programmi
È sostituita anche la frase introduttiva del paragrafo 2 dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/600, prevedendo che, in deroga all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, nel corso degli esercizi 2020, 2021 e 2022 gli Stati membri possono adottare le misure consentite dalla disposizione modificata.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 16 ottobre 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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