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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1769

Regolamento (UE) 2021/1769 della Commissione del 5 ottobre 2021 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della CGPM per le navi battenti bandiera italiana e aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri

Normativa europea32021R1769

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la chiusura di un segmento di pesca del gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11 della CGPM per la flotta italiana interessata, poiché lo sforzo di pesca massimo consentito per il 2021 è ritenuto raggiunto. Dal 15 agosto 2021 è quindi vietato svolgere tali attività con navi italiane o immatricolate in Italia di lunghezza fuori tutto compresa tra 18 e 24 metri. Il divieto comprende anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data.

Chiusura delle attività di pesca del gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della CGPM per alcune navi italiane, in seguito all'esaurimento dello sforzo di pesca consentito per il 2021.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera italiana o immatricolate in Italia aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri, operanti sul gruppo di stock di gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). L'effetto riguarda il 2021 e decorre dalla data di chiusura indicata nell'allegato, pari al 15 agosto 2021. Restano esclusi gli altri segmenti di flotta e gli altri stock o zone non indicati.

Chiusura delle attività di pesca del gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della CGPM per alcune navi italiane

Il regolamento interviene nel quadro della gestione annuale delle possibilità di pesca fissate dal regolamento (UE) 2021/90 per il 2021. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ritiene raggiunto lo sforzo massimo consentito per il gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della CGPM per il segmento di flotta italiano interessato, rendendo necessaria la chiusura dell'attività per evitare il superamento del limite autorizzato.

Base normativa e finalità

Il provvedimento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell'articolo 36, paragrafo 2, relativo alle misure di chiusura quando le possibilità di pesca o lo sforzo consentito risultano esauriti. La finalità è garantire il rispetto dei limiti di sforzo di pesca stabiliti nell'ambito della politica comune della pesca.

Ambito soggettivo e oggettivo

La chiusura riguarda esclusivamente:

  • le navi battenti bandiera italiana o immatricolate in Italia;
  • con lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri;
  • impegnate nella pesca del gruppo di stock di gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della CGPM.

Non risultano coinvolti altri segmenti della flotta, altre fasce dimensionali o altri stock ittici.

Esaurimento dello sforzo di pesca

L'articolo 1 dispone che lo sforzo di pesca massimo consentito assegnato per il 2021 all'Italia per il gruppo di stock interessato si considera raggiunto dalla data indicata nell'allegato. L'allegato fissa tale data al 15 agosto 2021, collegando a quel momento l'effetto di chiusura.

Divieti operativi

Dal 15 agosto 2021 le navi interessate non possono più svolgere attività di pesca sullo stock indicato. Il divieto è formulato in modo ampio e comprende anche:

  • conservare a bordo le catture;
  • trasferire le catture;
  • trasbordare le catture;
  • sbarcare le catture.

Il divieto si riferisce alle catture effettuate dopo la data di chiusura.

Allegato tecnico

L'allegato identifica il contingente/segmento interessato con il codice di gruppo di sforzo EFF2/MED2_TR3 e conferma che il gruppo di stock è il 'Gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11'. Riporta inoltre che lo Stato membro interessato è l'Italia e che la fascia di lunghezza delle navi è compresa tra ≥ 18 m e < 24 m.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rilevazione dell'esaurimento dello sforzo di pesca

L'articolo 1 stabilisce che lo sforzo di pesca massimo consentito assegnato per il 2021 all'Italia per il gruppo di stock di gambero rosso nelle sottozone geografiche 9, 10 e 11 della CGPM, come indicato nell'allegato, si considera raggiunto a decorrere dalla data ivi fissata. La chiusura è quindi collegata al superamento del limite annuale di sforzo autorizzato dal regolamento (UE) 2021/90.

Divieto di pesca e operazioni collegate

L'articolo 2 vieta, dalla data indicata nell'allegato, le attività di pesca del gruppo di stock da parte di navi battenti bandiera italiana o immatricolate in Italia con lunghezza fuori tutto ≥ 18 metri e < 24 metri. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.

Data di chiusura e identificazione del contingente nel allegato

L'allegato identifica il gruppo di sforzo di pesca (codice EFF2/MED2_TR3), il gruppo di stock ('Gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11'), lo Stato membro interessato (Italia), la fascia di lunghezza delle navi (≥ 18 m e < 24 m) e fissa la data di chiusura al 15.8.2021.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo e gestione degli sforzi di pescaconservazione delle risorse biologiche marine

Testo integrale

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