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Ordinanza

Ordinanza n. 1763/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma ​dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 00169/2026, pubblicata il 6 febbraio 2026, resa tra le parti, concernente il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, notificato il 29 ottobre 2025; ​

Giustizia amministrativa202603326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia che aveva respinto la domanda di sospensione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lombardia, chiedendone la riforma e la sospensione del provvedimento della Questura di Milano, notificato il 29 ottobre 2025, con cui era stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il Consiglio di Stato esamina sommariamente i motivi dedotti in primo grado, con particolare riguardo ai reati commessi dall’interessato e posti a fondamento del diniego. In sede cautelare è stata inoltre dedotta la circostanza sopravvenuta della scarcerazione e della rimessione in libertà dell’appellante.

La decisione

Il Consiglio di Stato respinge la domanda cautelare e conferma, nella sostanza, la reiezione cautelare pronunciata dal TAR. Quanto al fumus boni iuris, rileva che i motivi di ricorso di primo grado non presentano profili di evidente fondatezza, pur precisando che dovranno essere esaminati compiutamente dal TAR nella fase di merito, con particolare attenzione ai reati posti a base del provvedimento impugnato. Quanto al periculum in mora, ritiene prevalente l’interesse dell’Amministrazione a evitare rischi per l’ordine e la sicurezza pubblici. Considera prima facie irrilevante la sopravvenuta scarcerazione dell’interessato. Le spese del grado d’appello cautelare sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto, insieme alla disciplina europea in materia di dati personali, per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, l’assenza di profili di evidente fondatezza dei motivi di ricorso è sufficiente a escludere il fumus boni iuris, ferma restando la necessità che le questioni siano esaminate compiutamente dal giudice di merito.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, l’interesse dell’amministrazione a prevenire rischi per l’ordine e la sicurezza pubblici può prevalere sull’interesse dello straniero alla sospensione dell’atto, quando il diniego sia fondato su reati commessi dall’interessato.
  • La sopravvenuta scarcerazione o rimessione in libertà dell’interessato non rende, di per sé, irrilevante il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici considerato dall’amministrazione ai fini cautelari.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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