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Sentenza

Sentenza del 25/10/2018 n. 18040 - Comm. Trib. Prov. Roma

Registro, ipotecaria e catastali -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell’imposta di registro proporzionale applicata ai contratti di locazione di immobili strumentali già assoggettati a IVA. Sosteneva che l’art. 40, comma 1-bis, del d.P.R. n. 131/1986, nella parte in cui deroga al principio di alternatività tra IVA e imposta di registro per tali locazioni, fosse incompatibile con l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE, in quanto avrebbe determinato una duplicazione d’imposizione.

La decisione

Il diniego dell’Agenzia delle Entrate è stato ritenuto legittimo. È stata esclusa l’incompatibilità tra la disciplina nazionale e il diritto dell’Unione europea: l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE consente agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte di registro che non abbiano natura di imposta sul volume d’affari. La Corte di Giustizia, con sentenza del 12 ottobre 2017, ha chiarito che tale disposizione non osta a un’imposta di registro proporzionale sui contratti di locazione di immobili strumentali, anche quando i medesimi contratti siano soggetti a IVA. Di conseguenza, il rimborso dell’imposta versata non spetta.

Norme richiamate

  • Art. 40, comma 1-bis, d.P.R. n. 131/1986

    Stabilisce il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, prevedendo una deroga per le locazioni di immobili strumentali.

    La norma consente l’applicazione dell’imposta di registro anche quando la locazione di un immobile strumentale è soggetta a IVA; pertanto, non opera in questo caso una piena alternatività tra i due tributi.

  • Art. 401 della direttiva 2006/112/CE

    Le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d’affari.

    La disposizione non impedisce agli Stati membri di applicare imposte di registro autonome rispetto all’IVA, purché non abbiano le caratteristiche proprie di un’imposta sul volume d’affari.

Massime di principio

  • La sottoposizione di un contratto a IVA non esclude automaticamente l’applicazione dell’imposta di registro, quando la normativa nazionale prevede espressamente una deroga al principio di alternatività.
  • L’applicazione congiunta di IVA e imposta di registro non costituisce di per sé una duplicazione vietata dal diritto dell’Unione europea.
  • Per contestare l’imposta di registro occorre dimostrare che essa abbia natura sostanziale di imposta sul volume d’affari, non è sufficiente rilevare che colpisce la stessa operazione già soggetta a IVA.
  • Le locazioni di immobili strumentali rappresentano una categoria specifica per la quale il legislatore italiano ha previsto la possibile coesistenza di IVA e imposta di registro.
  • Un’istanza di rimborso fondata esclusivamente sul presunto contrasto tra la disciplina nazionale e l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE è destinata a essere respinta se l’imposta di registro mantiene natura propria e non presenta le caratteristiche dell’IVA.

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