Ordinanza n. 4143/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - in via principale: ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio, Sez. I-ter, n. 1255/2026 del 20.01.2026, pronunciata su ricorso R.G. n. 15985/2025, con declaratoria di nullità e/o inefficacia del provvedimento di archiviazione emesso dalla Questura di Roma il 06.03.2026, notificato il 07.05.2026 (doc. 7), in quanto atto elusivo e violativo del giudicato, e conseguente ordine all'Amministrazione di provvedere in modo espresso sull'istanza di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data 29.08.2025 e contestuale nomina di commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. – in subordine: annullamento del provvedimento di archiviazione emesso dalla Questura di Roma il 06.03.2026, notificato il 07.05.2026, recante l'archiviazione del permesso di soggiorno elettronico n. 113129245, e di ogni altro atto e/o provvedimento preparatorio, presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, con conseguente condanna dell'Amministrazione alla conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno; – in ogni caso: condanna delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal ricorrente in conseguenza del ritardo nella conclusione del procedimento, del mancato rilascio del permesso di soggiorno e della mancata esecuzione del giudicato, nella misura che sarà quantificata in corso di causa o liquidata in via equitativa, con riserva di meglio dedurre e quantificare nella fase di merito. - di ogni altro atto e provvedimento consequenziale e presupposto, con riserva di proporre motivi aggiunti - conseguente condanna alla conclusione del procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Roma di archiviazione del permesso di soggiorno elettronico, adottato il 6 marzo 2026 e notificato il 7 maggio 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio, Sez. I-ter, n. 1255/2026, con declaratoria di nullità o inefficacia del provvedimento di archiviazione della Questura, ritenuto elusivo e violativo del giudicato, e con ordine all'Amministrazione di pronunciarsi espressamente sull'istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 29 agosto 2025, anche mediante eventuale nomina di un commissario ad acta. In subordine ha chiesto l'annullamento del provvedimento di archiviazione e la condanna alla conclusione del procedimento con un provvedimento espresso. Ha inoltre formulato domanda risarcitoria per i danni derivanti dal ritardo procedimentale, dal mancato rilascio del permesso e dalla mancata esecuzione del giudicato. In sede cautelare ha domandato la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Il Ministero ha prodotto in giudizio il provvedimento di archiviazione, personalmente notificato all'interessato il 7 maggio 2026. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente non ha fornito elementi sull'eventuale impugnazione di tale provvedimento e che, pertanto, non vi erano elementi certi per affermarne l'inoppugnabilità.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. La produzione del provvedimento di archiviazione e la sua notificazione personale costituiscono una sopravvenienza potenzialmente idonea a determinare l'improcedibilità del ricorso, circostanza che ha indotto il Collegio a negare la misura cautelare senza definire nel merito le domande di ottemperanza, annullamento e risarcimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; la sopravvenienza costituita dal provvedimento di archiviazione ha condotto al rigetto della sospensione richiesta.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione e notificazione di un provvedimento amministrativo relativo all'istanza oggetto del giudizio può rendere potenzialmente improcedibile il ricorso originario, giustificando il rigetto della domanda cautelare quando il giudice non disponga di elementi certi sull'impugnazione del nuovo atto.
- La produzione in giudizio di un provvedimento sopravvenuto non consente, da sola, di definire nel merito la controversia né di affermarne l'inoppugnabilità in assenza di elementi certi sull'eventuale impugnazione.
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