Cassazione Penale, Sentenza n. 14438/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo disposto sullo sfondo di un decreto di sequestro del G.i.p. per il reato ex art. 11 d.lgs. n. 74/2000. Il ricorso contiene due censure principali: 1) violazione di legge, nella parte in cui si contesta che la cessione dei crediti a una società di riscossione o il conferimento di un mandato a una società tra avvocati incidessero sul debitore (Ministero della Giustizia) e giustificassero il sequestro, posto che tali operazioni sarebbero mezzi leciti che non ostacolano la riscossione dell'Erario; 2) errata applicazione dell'art. 11 d.lgs. 74/2000, sostenendo che fosse legittimo operare mediante conti esteri noti anche all'Erario e che ciò non integrasse gli elementi del reato né giustificasse il sequestro preventivo. I fatti di base sono che il Giribaldi, avvocato, vantava debiti tributari pari a circa euro 606.275 e, secondo le indagini, aveva costituito una società tra avvocati alla quale aveva fatto accreditare i crediti per il patrocinio a spese dello Stato e chiedeva pagamenti su conti esteri non dichiarati in Italia (con omissione dell'IVAFE). L'Accusa ha ritenuto che tali atti fossero strumenti per rendere più difficoltoso il recupero coattivo delle somme dovute all'Erario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto provati i fatti ricostruiti dal Tribunale del riesame: esistenza di rilevanti debiti tributari, costituzione di una società alla quale sono stati conferiti i crediti e uso di conti esteri non dichiarati. Ha ritenuto che tali operazioni fossero utilizzate strumentalmente per ostacolare la riscossione dell'Erario, integrando il fumus del reato ex art. 11 d.lgs. n. 74/2000 e il periculum del sequestro preventivo. La decisione ha sottolineato che l'art. 11 punisce atti simulati o fraudolenti diretti a rendere inefficace, anche solo in parte, la procedura di riscossione coattiva; che il reato è di pericolo e pertanto, anche in sede cautelare, va valutata l'idoneità degli atti a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria; e che la costituzione della società e l'utilizzo di conti esteri sono idonei a rendere più difficoltosa l'esecuzione e il pignoramento delle somme. Conseguentemente è stato confermato il sequestro preventivo e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000
punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro 50.000, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
La norma è stata interpretata come avente natura di reato di pericolo: bastano atti idonei a rendere più difficoltosa la riscossione (anche mediante stratagemmi, simulazioni o trasferimenti apparenti). In sede cautelare si valuta il fumus del reato e il periculum dettati dall'idoneità degli atti a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per l'attribuzione delle spese: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La mera liceità formale di un'operazione (es. costituzione di una società, conferimento di crediti, utilizzo di conti esteri) non esclude la rilevanza penale se l'atto è usato strumentalmente per ostacolare la riscossione coattiva delle imposte.
- L'art. 11 d.lgs. 74/2000 tutela l'efficacia della riscossione tributaria: sono puniti anche atti che, pur formalmente leciti, presentano elementi di artificio o inganno idonei a rendere più difficoltosa la soddisfazione del credito erariale.
- In fase cautelare (sequestro preventivo) il giudice valuta il fumus del reato e il periculum sulla base dell'idoneità degli atti a pregiudicare l'attività recuperatoria; non è richiesta la prova definitiva della colpevolezza, ma occorre una concreta apprezzabilità del rischio di eversione della riscossione.
- I pagamenti su conti esteri, pur essendo tecnicamente possibili, aumentano la probabilità che vengano considerate ostative le operazioni in relazione alla riscossione, dato che il pignoramento può richiedere procedure di cooperazione internazionale e dunque rendere più difficile l'effettivo recupero delle somme.
- Per difendersi in situazioni analoghe è utile documentare e dimostrare la reale trasparenza e separazione tra patrimoni/crediti (es. motivazioni economiche e operative non elusive, dichiarazioni fiscali e comunicazioni all'Erario) e, se si utilizzano strutture societarie o conti esteri, fornire elementi che escludano l'intento di pregiudicare la riscossione coattiva.
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