Cassazione Penale, Ordinanza n. 16253/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva condannato per evasione, deducendo un solo motivo: la mancata disapplicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era sostanzialmente riproduttivo di quello già dedotto in appello e che non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva invece valorizzato la storia criminale dell'imputato, la specificità di alcuni precedenti e la sua maggiore pericolosità.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
È il reato per il quale vi era stata condanna in appello; la decisione di legittimità non entra nel merito della responsabilità, ma si limita a verificare l'ammissibilità del motivo relativo alla recidiva.
recidiva
La difesa contestava la mancata disapplicazione della recidiva; la Corte ritiene corretta la valorizzazione, ai fini del trattamento sanzionatorio, della storia criminale, della specificità dei precedenti e della maggiore pericolosità del ricorrente.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente censure già svolte in appello senza confrontarsi con le specifiche ragioni poste a base della decisione impugnata.
- La valutazione della recidiva può essere sorretta dal riferimento alla storia criminale dell'imputato, alla specificità dei precedenti e a un giudizio di maggiore pericolosità, purché la motivazione dia conto in modo coerente di tali elementi.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente dedurre genericamente l'erronea applicazione della recidiva se la sentenza impugnata ha motivato in modo puntuale sul suo riconoscimento e sulla sua incidenza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16139/2025 del 29/04/2025
- ordinanza_penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16140/2025 del 29/04/2025
- ordinanza_penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16142/2025 del 29/04/2025
- ordinanza_penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16145/2025 del 29/04/2025
- ordinanza_penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16148/2025 del 29/04/2025
- ordinanza_penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16150/2025 del 29/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →