Parere del Garante n. 177 del 27/04/2023
Parere su stanza di accesso civico - 27 aprile 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina la richiesta del RPCT del Comune di Gaeta sul riesame di un diniego di accesso civico generalizzato agli elaborati scritti di una prova concorsuale. Richiamando il GDPR, il Codice privacy, il d.lgs. 33/2013 e i propri precedenti, l’Autorità ritiene corretto il rifiuto perché la divulgazione integrale dei compiti può comportare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei candidati, anche per via del particolare regime di pubblicità dell’accesso civico. Il Garante esclude anche l’accesso parziale con oscuramento del nominativo, perché gli elaborati restano comunque dati personali e possono consentire la re-identificazione, anche tramite la grafia. Precisa inoltre che resta distinta e praticabile, per chi abbia un interesse qualificato, la diversa disciplina dell’accesso documentale ex l. 241/1990.
Parere sul riesame di un diniego di accesso civico generalizzato agli elaborati scritti di un concorso pubblico del Comune di Gaeta
Parere sul riesame di un diniego di accesso civico generalizzato agli elaborati di un concorso pubblico
Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta del RPCT del Comune di Gaeta relativa al riesame di un diniego di accesso civico generalizzato a copia degli elaborati scritti della seconda prova di un concorso pubblico per Istruttore Direttivo-Assistente Sociale.
Quadro normativo di riferimento
Il parere richiama il GDPR, il Codice privacy, l’art. 5, comma 2, e l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013, nonché le Linee guida ANAC in materia di accesso civico adottate d’intesa con il Garante. Viene inoltre richiamato il principio, proprio dell’accesso civico, secondo cui i documenti acquisiti diventano pubblici e liberamente conoscibili, ferma restando la necessità di rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Valutazione del Garante sugli elaborati concorsuali
Il Garante ribadisce, in continuità con precedenti provvedimenti, che le risposte scritte fornite da un candidato in un esame o in una prova concorsuale costituiscono dati personali. Richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE C-434/16, osserva che tali elaborati contengono informazioni concernenti la persona interessata, perché riflettono il suo livello di preparazione, i processi di riflessione, il giudizio, lo spirito critico e, per i compiti manoscritti, anche elementi grafologici.
Pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali
Secondo l’Autorità, l’ostensione integrale degli elaborati attraverso l’accesso civico generalizzato può determinare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei candidati, proprio in ragione del regime di ampia pubblicità connesso a tale istituto. Il bilanciamento tiene conto anche delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla diffusione dei documenti. Per questo motivo il Comune ha correttamente rifiutato l’accesso ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013.
Esclusione dell’accesso civico parziale
Il Garante esclude anche la possibilità di un accesso parziale mediante oscuramento del nominativo del candidato. La semplice eliminazione del nome non basta a rendere anonimo l’elaborato, sia perché l’amministrazione dispone delle informazioni necessarie per identificare i candidati, sia perché la grafia può consentire la re-identificazione a posteriori. L’Autorità richiama a questo proposito anche le elaborazioni del Gruppo art. 29 sulle tecniche di anonimizzazione, secondo cui l’identificazione può avvenire anche tramite correlazione, deduzione e analisi dello stile di scrittura.
Distinzione dall’accesso documentale ex l. 241/1990
Il parere precisa che il diniego all’accesso civico non incide sulla diversa disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi prevista dagli artt. 22 ss. della l. 241/1990. Un partecipante al concorso, ove titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, può infatti chiedere l’ostensione degli atti secondo la disciplina dell’accesso documentale, che è autonoma e ha presupposti diversi rispetto all’accesso civico generalizzato.
Conclusione
Il Garante esprime parere favorevole alla posizione del Comune di Gaeta, ritenendo corretto il rifiuto dell’accesso civico generalizzato agli elaborati scritti del concorso e non praticabile, nel caso concreto, l’ostensione in forma anonimizzata. Resta ferma, in via distinta, la possibilità di valutare eventuali istanze formulate ai sensi della legge n. 241/1990.
Punti principali
Oggetto del procedimento
Il parere riguarda il riesame, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, di un diniego opposto dal Comune di Gaeta a una richiesta di accesso civico generalizzato avente per oggetto gli elaborati relativi alla seconda prova d’esame di tutti i candidati ammessi alla fase concorsuale di una selezione per Istruttore Direttivo-Assistente Sociale.
Qualificazione degli elaborati come dati personali
Il Garante richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (causa C-434/16) per ribadire che le risposte scritte di un candidato a un esame professionale costituiscono dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR. Il contenuto degli elaborati esprime conoscenze, competenze, capacità di ragionamento, giudizio e, nei compiti manoscritti, anche informazioni grafologiche, con effetti sulla posizione del candidato e sulle sue possibilità professionali.
Limite all’accesso civico per tutela dei dati personali
L’Autorità ritiene applicabile l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013, perché l’ostensione degli elaborati, considerato il regime di larga conoscibilità proprio dell’accesso civico, può determinare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei controinteressati e un’interferenza sproporzionata nei loro diritti e libertà. Vengono richiamati anche i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR.
Inidoneità dell’accesso parziale anonimizzato
Il Garante esclude anche la soluzione di fornire gli elaborati privi del nominativo e della valutazione. L’eliminazione del nome non rende anonimi i documenti, perché l’ente conserva comunque informazioni idonee a identificare i candidati e, in ogni caso, la grafia può consentire una re-identificazione a posteriori. Il riferimento è anche alle tecniche di anonimizzazione e al concetto di identificabilità tramite individuazione, correlabilità e deduzione.
Distinzione tra accesso civico e accesso documentale
L’Autorità precisa che il diniego all’accesso civico generalizzato non preclude l’eventuale accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 ss. della l. 241/1990, che resta esperibile dai partecipanti al concorso che dimostrino un interesse diretto, concreto e attuale. Le argomentazioni giurisprudenziali invocate dal richiedente sono ritenute inconferenti perché riferite all’accesso documentale e non all’accesso civico generalizzato.
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