Parere del Garante n. 187 del 27/04/2023
Parere sullo schema di decreto recante “Tempi di conservazione dei dati personali eventualmente forniti contestualmente alle comunicazioni di incidenti con i dispositivi medici”, attuativo dell’art. 10, comma 9, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 - 27 aprile 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina lo schema di decreto del Ministero della salute attuativo dell’art. 10, comma 9, del d.lgs. 5 agosto 2022, n. 137, che disciplina i tempi di conservazione dei dati personali eventualmente forniti insieme alle comunicazioni di incidenti con dispositivi medici. Il parere è favorevole, perché i termini previsti sono ritenuti congrui e proporzionati: fino a due anni per i dati dei pazienti e fino a cinque anni per quelli degli operatori sanitari, con cancellazione successiva da parte del Ministero. Il Garante richiama però una precedente condizione, già formulata nel parere del 26 maggio 2022, n. 189, e ribadisce la necessità di una specifica disciplina che limiti l’accesso ai dati anagrafici e anamnestici del paziente nelle attività di fornitura, manutenzione, telediagnosi e teleintervento, consentendolo solo se indispensabile e rendendo tracciabile ogni accesso.
Parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale sui tempi di conservazione dei dati personali comunicati con le segnalazioni di incidenti con dispositivi medici
Tempi di conservazione dei dati nelle segnalazioni di incidenti con dispositivi medici
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere sullo schema di decreto del Ministero della salute recante i "Tempi di conservazione dei dati personali eventualmente forniti contestualmente alle comunicazioni di incidenti con i dispositivi medici", adottato in attuazione dell’art. 10, comma 9, del d.lgs. 5 agosto 2022, n. 137. Il parere è reso ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c), del GDPR.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento si colloca nel sistema di disciplina dei dispositivi medici delineato dal Regolamento (UE) 2016/679, dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 137, oltre che dal Regolamento (UE) 2017/745. Il Garante richiama anche il precedente parere del 26 maggio 2022, n. 189, emesso sullo schema di decreto legislativo di adeguamento alla normativa unionale in materia di dispositivi medici.
Oggetto concreto dello schema
Lo schema di decreto ministeriale disciplina i tempi di conservazione dei dati personali eventualmente trasmessi al Ministero della salute insieme alle comunicazioni di incidenti verificatisi dopo l’immissione in commercio di un dispositivo medico. Il testo riguarda, in particolare:
- i dati personali dei pazienti eventualmente comunicati;
- i dati personali degli operatori sanitari che effettuano le segnalazioni.
Lo schema prevede inoltre che, decorso il termine, il Ministero proceda alla cancellazione dei dati tramite i propri sistemi informativi.
Valutazione dei tempi di conservazione
Il Garante prende atto delle motivazioni fornite dal Ministero nella relazione illustrativa e considera i termini individuati congrui e proporzionati rispetto alle finalità di vigilanza e valutazione degli incidenti.
Per i dati dei pazienti, la conservazione è limitata al tempo strettamente necessario alla valutazione dell’incidente e comunque non oltre due anni dalla segnalazione. Il Garante rileva che, pur non essendo previsto l’inserimento sistematico del dato personale nella segnalazione, il termine biennale appare ragionevole in considerazione del tempo massimo normalmente necessario per concludere le indagini tecniche da parte del fabbricante, anche nei casi più complessi.
Per i dati degli operatori sanitari, la conservazione è consentita per il tempo necessario alla valutazione dell’incidente e, comunque, non oltre cinque anni. Il Garante ritiene proporzionato questo periodo, tenuto conto che alcune azioni correttive di sicurezza possono richiedere tempi più lunghi e che l’Autorità competente può avere necessità di contattare l’operatore sanitario che ha effettuato la segnalazione.
Rilievo sulla protezione dei dati nelle attività di manutenzione e assistenza
Il Garante evidenzia che lo schema in esame dà attuazione alla seconda parte del dispositivo del precedente parere del 26 maggio 2022, n. 189, relativa ai tempi di conservazione dei dati trasmessi nell’ambito della vigilanza sugli incidenti.
Resta invece non ancora attuata la condizione già espressa nel medesimo parere con riferimento alle attività funzionali alla fornitura o manutenzione dei dispositivi. Il Garante ribadisce quindi che il Ministero della salute deve introdurre una specifica disposizione che:
- inibisca l’accesso ai dati anagrafici e anamnestici del paziente;
- consenta tale accesso solo se indispensabile ai fini dell’erogazione del servizio di manutenzione e telediagnosi/teleintervento;
- renda comunque tracciabile ogni operazione di intervento e accesso.
Tale rilievo è posto in continuità con il precedente parere del 2022, nel quale era stato anche chiarito che il fabbricante del dispositivo medico, per le attività di taratura, calibrazione, manutenzione o assistenza svolte anche a distanza, riveste il ruolo di responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, come poi confermato dall’art. 21 del d.lgs. n. 137/2022.
Conclusioni
Pur ribadendo la necessità di completare la disciplina con una regola specifica sulla protezione dei dati nelle attività di manutenzione e assistenza, il Garante non formula ulteriori osservazioni sullo schema esaminato. Il parere finale è favorevole, in quanto i tempi di conservazione previsti sono ritenuti adeguati a tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati senza compromettere le esigenze di vigilanza sugli incidenti con dispositivi medici.
Punti principali
Oggetto e base normativa del parere
Il Garante si pronuncia sullo schema di decreto del Ministro della salute che stabilisce i tempi di conservazione dei dati personali eventualmente raccolti nelle comunicazioni di incidenti verificatisi dopo l’immissione in commercio di un dispositivo medico. Lo schema attua l’art. 10, comma 9, del d.lgs. 5 agosto 2022, n. 137, nel quadro del GDPR, del Codice privacy e della normativa unionale sui dispositivi medici.
Contenuto dello schema di decreto
Lo schema è composto da tre articoli e riguarda due categorie di dati: quelli dei pazienti eventualmente trasmessi al Ministero e quelli degli operatori sanitari che inviano le segnalazioni. È previsto che i dati dei pazienti siano conservati per il tempo strettamente necessario alla valutazione dell’incidente e, in ogni caso, non oltre due anni dalla segnalazione; i dati degli operatori sanitari per il tempo necessario alla valutazione dell’incidente e, comunque, non oltre cinque anni. Il Ministero deve poi cancellare i dati scaduti tramite i propri sistemi informativi.
Valutazione dei termini di conservazione
Il Garante considera appropriati e proporzionati i termini indicati. Per i dati dei pazienti, il limite biennale è ritenuto coerente con i tempi, talvolta più lunghi, delle indagini tecniche sugli incidenti da parte del fabbricante. Per i dati degli operatori sanitari, il termine quinquennale è ritenuto giustificato dalla possibile necessità di mantenere i contatti per azioni correttive di sicurezza anche complesse, che possono protrarsi fino a cinque anni.
Ribadita una condizione già posta nel precedente parere
Il Garante rileva che non risulta ancora attuata la condizione espressa nel parere del 26 maggio 2022, n. 189, relativa alla protezione dei dati trattati nelle attività funzionali alla fornitura o manutenzione dei dispositivi. Ribadisce quindi la necessità di una disposizione che inibisca l’accesso ai dati anagrafici e anamnestici del paziente, salvo che ciò sia indispensabile per manutenzione, telediagnosi o teleintervento, e che renda tracciabile ogni intervento e accesso.
Esito del parere
Nonostante il rilievo sopra richiamato, il Garante esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c), del GDPR sullo schema di decreto, senza formulare ulteriori osservazioni.
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