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Parere

Parere del Garante n. 116 del 13/04/2023

Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati” a partire dall’anno di imposta 2022 - 13 aprile 2023

Garante Privacy116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esprime parere favorevole sul nuovo schema di provvedimento dell’Agenzia delle entrate relativo alle modalità di accesso alla dichiarazione 730 precompilata a partire dall’anno d’imposta 2022. Il parere si colloca nel solco di precedenti provvedimenti e pareri favorevoli, dopo la fase sperimentale che aveva coinvolto alcuni CAF e che viene considerata conclusa sulla base dei controlli effettuati dall’Agenzia, non avendo evidenziato anomalie negli accessi né in presenza di procure speciali. Il Garante valuta positivamente l’assetto complessivo di misure e garanzie, ritenendolo conforme al GDPR e al Codice privacy, pur prendendo atto di alcune innovazioni operative riguardanti persone di fiducia, disabilitazioni e deleghe ai CAF.

Parere favorevole sullo schema di provvedimento dell’Agenzia delle entrate sull’accesso alla dichiarazione 730 precompilata dal 2022 da parte del contribuente e dei soggetti autorizzati

Accesso alla dichiarazione 730 precompilata dal 2022

Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante "Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati" a partire dall’anno di imposta 2022. Il parere è reso nell’ambito dell’art. 1 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, che prevede la definizione, con provvedimento dell’Agenzia e sentito il Garante, delle modalità tecniche per consentire l’accesso alla dichiarazione precompilata.

Quadro normativo e precedenti

Il Garante richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, quale quadro generale di riferimento. Vengono inoltre richiamati i precedenti provvedimenti dell’Agenzia delle entrate del 9 aprile 2018, 12 aprile 2019, 30 aprile 2020, 7 maggio 2021 e 19 maggio 2022, sui quali l’Autorità aveva già espresso parere favorevole, in relazione alla progressiva sperimentazione dell’accesso in cooperazione applicativa da parte di alcuni CAF espressamente individuati.

Esito della sperimentazione e controlli dell’Agenzia

Nel parere si dà atto che, con il precedente parere n. 173 del 12 maggio 2022, il Garante aveva chiesto all’Agenzia di proseguire i controlli sulla legittimità degli accessi alla precompilata effettuati dai CAF nel corso del 2022, nonché di svolgere verifiche specifiche sugli accessi in presenza di procure speciali, al fine di accertare liceità, sicurezza del trattamento ed eventuali violazioni di dati personali. Con nota del 31 gennaio 2023, l’Agenzia ha rappresentato l’esito positivo di tali controlli, senza rilevare anomalie né negli accessi dei CAF aderenti alla sperimentazione né in presenza di procure speciali.

Contenuto dello schema esaminato

Lo schema di provvedimento sottoposto al Garante, oltre a superare la fase sperimentale, prevede un aggiornamento dell’elenco degli oneri detraibili, deducibili e dei relativi rimborsi trasmessi da soggetti terzi e utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione, includendo i dati trasmessi dagli Istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale relativi alle spese per corsi statali post diploma.

Lo schema introduce inoltre alcune novità operative riguardanti:

  • la durata dell’abilitazione della persona di fiducia del contribuente per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia;
  • le modalità di richiesta dell’abilitazione, anche tramite funzionalità web e servizio di videochiamata;
  • le modalità di attestazione dello stato di impedimento del contribuente;
  • la disabilitazione dell’abilitazione, anche su iniziativa di soggetti diversi dall’interessato;
  • la delega ai CAF mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, in via sperimentale e secondo convenzione con l’Agenzia.

Valutazione del Garante e conclusione

Il Garante ritiene che il complesso delle misure e garanzie previste nello schema, alla luce degli esiti positivi delle verifiche svolte dall’Agenzia e delle valutazioni già espresse nei precedenti pareri, sia conforme al Regolamento e al Codice privacy. L’Autorità sottolinea che i trattamenti in questione presentano elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati, ma che tali rischi risultano adeguatamente considerati dalle misure approntate. Il parere è quindi favorevole ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento.

Punti principali

Contesto normativo e precedenti interventi

Il parere è reso ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 175/2014, che prevede il parere del Garante sulle modalità tecniche di accesso alla dichiarazione precompilata. L’Autorità richiama i precedenti provvedimenti dell’Agenzia delle entrate del 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, nonché i relativi pareri resi dal Garante, nell’ambito di una sperimentazione progressivamente estesa ai CAF.

Esito dei controlli sulla sperimentazione

Nel precedente parere n. 173 del 12 maggio 2022 il Garante aveva chiesto all’Agenzia di proseguire i controlli sulla legittimità degli accessi alla precompilata effettuati dai CAF e di verificare anche gli accessi in presenza di procure speciali. L’Agenzia, con nota del 31 gennaio 2023, ha comunicato l’esito positivo delle verifiche, senza riscontrare anomalie o violazioni di dati personali.

Contenuto dello schema di provvedimento

Lo schema esaminato supera la fase sperimentale e consente a tutti i CAF interessati di sottoscrivere la convenzione per accedere alla dichiarazione precompilata in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza. Inoltre aggiorna l’elenco dei dati utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione, includendo quelli trasmessi dagli Istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale relativi alle spese per corsi statali post diploma.

Principali innovazioni operative previste

Lo schema disciplina: la durata dell’abilitazione della persona di fiducia del contribuente; la possibilità di richiederla anche tramite funzionalità web e videochiamata; il rilascio dell’attestazione di impedimento anche da parte del sostituto del medico di famiglia o del medico della struttura di ricovero; la disabilitazione richiesta anche da rappresentante legale o eredi, o disposta d’ufficio in caso di impossibilità dell’interessato; la delega ai CAF tramite documento informatico firmato con firma elettronica avanzata secondo convenzione con l’Agenzia.

Valutazione finale del Garante

Il Garante ritiene che l’insieme delle misure e garanzie previste nello schema, considerate le verifiche svolte dall’Agenzia e i rischi elevati connessi al trattamento, sia conforme al Regolamento (UE) 2016/679 e al Codice privacy. Esprime quindi parere favorevole sullo schema di provvedimento.

Come è indicizzato

Materiefiscalità e tributipubblica amministrazionebasi giuridiche del trattamentointeroperabilità di banche datiautenticazione e deleghe

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