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Parere

Parere del Garante n. 186 del 27/04/2023

Parere sullo schema di decreto recante “Disposizioni relative alle modalità di conferimento delle informazioni riguardanti i dati identificativi del fabbricante e l’elenco dei tipi di dispositivi medici su misura messi a disposizione sul territorio nazionale”, attuativo dell’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 - 27 aprile 2023

Garante Privacy186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esamina lo schema di decreto attuativo dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. 5 agosto 2022, n. 137, relativo alle modalità di conferimento delle informazioni sui fabbricanti di dispositivi medici su misura e sull’elenco dei tipi di dispositivi messi a disposizione in Italia. Il parere è favorevole, con la precisazione che i termini di conservazione previsti dallo schema sono ritenuti appropriati e proporzionati. Il Garante richiama però l’esigenza, già formulata nel precedente parere del 26 maggio 2022, n. 189, di introdurre una specifica disposizione che limiti l’accesso ai dati anagrafici e anamnestici del paziente nelle attività di fornitura e manutenzione, consentendolo solo se indispensabile per manutenzione, telediagnosi o teleintervento, con piena tracciabilità degli accessi. Non formula ulteriori osservazioni sul testo trasmesso.

Parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale sulle modalità di conferimento dei dati identificativi dei fabbricanti e dell’elenco dei dispositivi medici su misura messi a disposizione sul territorio nazionale

Parere sullo schema di decreto relativo ai dati dei fabbricanti di dispositivi medici su misura

Il Garante per la protezione dei dati personali esprime, ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c), del GDPR, parere sullo schema di decreto del Ministro della salute recante le "Disposizioni relative alle modalità di conferimento delle informazioni riguardanti i dati identificativi del fabbricante e l’elenco dei tipi di dispositivi medici su misura messi a disposizione sul territorio nazionale", attuativo dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. 5 agosto 2022, n. 137.

Quadro normativo di riferimento

Nel provvedimento vengono richiamati il Regolamento (UE) 2016/679, il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il Regolamento (UE) 2017/746 e il d.lgs. n. 137/2022, che disciplina l’adeguamento della normativa nazionale in materia di dispositivi medici. Il Garante richiama anche il precedente parere del 26 maggio 2022, n. 189, adottato sullo schema di decreto legislativo poi sfociato nel d.lgs. n. 137/2022.

Contenuto dello schema di decreto esaminato

Lo schema si compone di 6 articoli e disciplina:

  • il campo di applicazione e i soggetti interessati;
  • le modalità di comunicazione delle informazioni, i termini di aggiornamento in caso di modifiche o cessazione dell’attività, nonché le specifiche tecniche di trasmissione dei dati;
  • il numero di iscrizione nell’elenco dei fabbricanti di dispositivi medici su misura e le modalità di assegnazione e revoca;
  • i tempi di conservazione delle informazioni per i dispositivi impiantabili e per quelli diversi dagli impianti;
  • le disposizioni transitorie e l’entrata in vigore.

Valutazioni del Garante sui tempi di conservazione

Lo schema prevede che:

  • i dati personali dei fabbricanti di dispositivi medici su misura impiantabili siano conservati per 15 anni dalla data di comunicazione di cessazione dell’attività;
  • i dati personali dei fabbricanti siano conservati per 10 anni dalla data di comunicazione di cessazione dell’attività agli operatori sanitari.

Il Garante rileva che i dati personali in questione sono solo quelli riferibili a una persona fisica identificata o identificabile, ai sensi degli artt. 1 e 4 del GDPR. Ritiene quindi che i termini di conservazione individuati siano appropriati e proporzionati rispetto alle finalità perseguite e alla tutela dei diritti e degli interessi fondamentali degli interessati.

Attuazione delle indicazioni del precedente parere

Il Garante osserva che lo schema dà attuazione alla lett. b), primo alinea, del dispositivo del parere n. 189/2022, relativo ai tempi di conservazione dei dati del fabbricante di dispositivi su misura. Precisa inoltre che la questione dei dati personali eventualmente forniti con le comunicazioni di incidenti con dispositivi medici sarà affrontata in un distinto schema di decreto, già trasmesso al Garante il 27 marzo 2023.

Rilievo sul trattamento dei dati nei servizi di manutenzione e assistenza

Pur esprimendo parere favorevole, il Garante ribadisce una prescrizione già formulata nel precedente parere del 26 maggio 2022. In particolare, il Ministero della salute deve introdurre una specifica disposizione che:

  • inibisca l’accesso ai dati anagrafici e anamnestici del paziente nell’ambito delle attività funzionali alla fornitura o manutenzione dei dispositivi;
  • consenta tale accesso solo se indispensabile per l’erogazione del servizio di manutenzione e di telediagnosi/teleintervento;
  • assicuri la tracciabilità di ogni operazione di intervento o accesso.

Il Garante richiama anche l’art. 21 del d.lgs. n. 137/2022, che qualifica il fabbricante del dispositivo medico come responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, quando sono previste attività di taratura, calibrazione, manutenzione o assistenza, anche a distanza.

Esito finale

Non rilevando ulteriori profili critici sullo schema di decreto trasmesso, il Garante conclude con un parere favorevole. La sola puntualizzazione sostanziale riguarda la necessità di integrare la disciplina con una previsione espressa a tutela dei dati anagrafici e anamnestici del paziente nelle attività di manutenzione e teleassistenza.

Punti principali

Oggetto e base normativa del parere

Il Garante si esprime sullo schema di decreto del Ministro della salute che disciplina le modalità di comunicazione dei dati identificativi del fabbricante e dell’elenco dei dispositivi medici su misura, in attuazione dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 137/2022. Il parere è reso ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c), del GDPR.

Coerenza con il precedente parere del 26 maggio 2022

Lo schema attua la prima parte delle indicazioni già fornite dal Garante nel parere n. 189/2022, relativa ai tempi di conservazione dei dati personali del fabbricante. La seconda indicazione, concernente i dati eventualmente trasmessi nelle comunicazioni di incidenti con dispositivi medici, è demandata a un distinto decreto ministeriale.

Tempi di conservazione dei dati

Lo schema prevede la conservazione dei dati personali dei fabbricanti dei dispositivi medici su misura impiantabili per 15 anni dalla comunicazione di cessazione dell’attività e, per gli altri fabbricanti, per 10 anni dalla medesima data. Il Garante ritiene tali termini appropriati e proporzionati rispetto alle finalità perseguite.

Tutela dei dati del paziente nelle attività di manutenzione

Pur esprimendo parere favorevole, il Garante ribadisce che il Ministero della salute deve prevedere una disposizione specifica che inibisca l’accesso ai dati anagrafici e anamnestici del paziente nell’ambito delle attività funzionali alla fornitura o manutenzione dei dispositivi, salvo che ciò sia indispensabile per il servizio di manutenzione e telediagnosi/teleintervento, assicurando comunque la tracciabilità di ogni accesso o intervento.

Esito del procedimento

Non emergendo ulteriori criticità sullo schema di decreto trasmesso, il Garante non formula altre osservazioni e rende parere favorevole sullo schema.

Come è indicizzato

Materiesanità digitaledati personali dei fabbricantibasi giuridiche del trattamentoconservazione dei datidispositivi medici

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