Sentenza n. 14640/2026 - Roma, Sezione 3B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di approvazione e integrazione degli elenchi dei candidati idonei e graduatoria di merito del concorso docenti, nella parte in cui non è stato valutato il titolo di abilitazione specifica conseguito con la laurea quinquennale in Scienze della formazione primaria
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha approvato e integrato gli elenchi degli idonei e la graduatoria di merito delle procedure concorsuali per il personale docente, deducendo la mancata o erronea valutazione dei titoli dichiarati e allegati. Ha lamentato, tra l'altro, eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento dei presupposti, violazione dei principi di imparzialità, oggettività e trasparenza, difetto di istruttoria e violazione della l. 241/1990, lesione del legittimo affidamento, omessa motivazione, erronea applicazione dei criteri del bando, violazione del favor partecipationis, dell'art. 51 Cost., del principio di uguaglianza, disparità di trattamento, sviamento, contraddittorietà e violazione del principio di buon andamento, nonché dell'art. 1 del d.P.R. 487/1994. In particolare, ha contestato l'omessa attribuzione del punteggio relativo all'abilitazione specifica conseguita mediante laurea quinquennale in Scienze della formazione primaria ai sensi del d.m. 249/2010, chiedendo la rettifica del punteggio, l'inserimento in graduatoria e, in subordine, un nuovo calcolo dei titoli e il risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto rilevante l'omessa valutazione del titolo di abilitazione specifica conseguito con la laurea quinquennale in Scienze della formazione primaria, alla luce dell'allegato B, punto A.1.2, del d.m. 206/2023. Poiché il titolo era stato allegato e la sua esistenza non risultava contestata dall'amministrazione, il giudice ha ravvisato un vizio di carente istruttoria e motivazione degli atti impugnati. L'amministrazione è stata quindi obbligata a rivalutare i titoli della ricorrente, tenendo conto delle sue deduzioni, e a determinarsi nuovamente. La domanda risarcitoria subordinata è stata dichiarata assorbita in ragione dell'accoglimento della domanda principale e della tutela interinale già concessa. Le spese di lite sono state compensate per la novità e peculiarità dei concorsi scuola PNRR.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.l. 7 aprile 2025, n. 45
Richiamato in relazione agli elenchi dei candidati risultati idonei nelle procedure concorsuali.
allegato B, punto A.1.2, d.m. 206/2023
Prevede la rilevanza dell'abilitazione specifica ai fini della valutazione dei titoli; la mancata valutazione del titolo allegato dalla candidata ha determinato un vizio di istruttoria e motivazione.
d.m. 249/2010
Individuato quale fonte del titolo di abilitazione specifica conseguito mediante laurea quinquennale in Scienze della formazione primaria.
l. 241/1990
Richiamata dalla ricorrente in relazione al difetto di istruttoria; il giudice ha accertato la carenza istruttoria e motivazionale degli atti impugnati.
art. 1 d.P.R. 487/1994
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate in materia di procedure concorsuali.
art. 51 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'accesso agli uffici pubblici.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di uguaglianza.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, quando il candidato abbia allegato un titolo valutabile secondo la lex specialis e la disciplina applicabile, l'amministrazione deve esaminarlo e motivare l'eventuale mancata attribuzione del punteggio.
- L'omessa valutazione di un titolo di accesso o di un titolo valutabile, non contestato dall'amministrazione quanto alla sua esistenza, integra un vizio di istruttoria e motivazione degli atti di formazione della graduatoria.
- L'accertamento dell'omessa valutazione di un titolo non comporta necessariamente l'immediato riconoscimento giudiziale del punteggio o l'inserimento in graduatoria, ma impone all'amministrazione di rivalutare il titolo e di rideterminarsi nuovamente.
- La domanda risarcitoria proposta in via subordinata può essere assorbita quando l'accoglimento della domanda di annullamento e la riedizione dell'attività amministrativa costituiscano una tutela idonea rispetto alla lesione dedotta.
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