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Sentenza

Sentenza n. 4619/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3110/2023, depositata in data 28.09.2023

Giustizia amministrativa202505137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3110/2023, che aveva ordinato di mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21, per € 500 annui

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 3110/2023, depositata il 28 settembre 2023, passata in giudicato e ritualmente notificata, con cui il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente per quattro anni scolastici, per complessivi € 2.000. Ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo né effettuato pagamenti, neppure parziali. Il ricorso non comprendeva l’ottemperanza per le spese liquidate nel giudizio ordinario, distratte in favore dei difensori. Il ricorrente pretendeva inoltre interessi sulla somma riconosciuta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, rilevando che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento e che la documentazione e le dichiarazioni del ricorrente attestavano l’assenza di pagamenti; il Ministero, pur costituito, non ha contestato il credito né fornito informazioni sull’esecuzione. Ha ordinato di eseguire integralmente il pagamento entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura del ricorrente. Ha escluso gli interessi: l’importo di € 500 annui è previsto al valore nominale, senza maggiorazioni, ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, come già precisato dal titolo da eseguire. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800, oltre accessori, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

    Per procedere all’esecuzione del titolo di condanna nei confronti dell’amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla disposizione.

  • art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Non spettano i pretesi interessi sulla somma riconosciuta dal Giudice ordinario, in quanto l’importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, atteso che – ex art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione (cfr. Tar Lombardia n. 1768/2025).

    L’importo annuale della carta docente, indicato al valore nominale, non può essere maggiorato degli interessi, anche se utilizzato in un anno successivo a quello di erogazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un titolo di condanna pecuniaria nei confronti di un’amministrazione, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, la mancata esecuzione del pagamento, documentata dal ricorrente e non contestata dall’amministrazione costituita, consente di accertare l’inottemperanza e di ordinare l’adempimento entro un termine fissato dal giudice.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, definendo il termine entro cui questi deve provvedere dopo la comunicazione dell’inadempimento.
  • L’importo della carta docente previsto al valore nominale non è maggiorabile degli interessi, anche quando venga utilizzato in un anno successivo a quello di erogazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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