Sentenza del 15/12/2017 n. 1819 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Inammissibilità dell'appello per eccezioni non proposte in 1° grado.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile limitatamente, o comunque per effetto, dell'eccezione nuova relativa alla sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario non legittimato. La questione non è stata esaminata nel merito perché tardivamente proposta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha eccepito in appello che l'avviso di accertamento era stato sottoscritto da un funzionario privo di legittimazione. Tale censura non era stata proposta nel giudizio di primo grado e, secondo la sentenza, non costituisce una questione rilevabile d'ufficio. Pertanto, non poteva essere introdotta per la prima volta in sede di appello.
Norme richiamate
Principio del divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario
Le eccezioni non rilevabili d'ufficio devono essere proposte nel giudizio di primo grado; se formulate per la prima volta in appello, sono inammissibili.
Principio di non rilevabilità d'ufficio dell'eccezione relativa alla legittimazione del sottoscrittore dell'avviso di accertamento
La contestazione concernente la sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario non legittimato deve essere tempestivamente sollevata dalla parte interessata e non può essere introdotta per la prima volta in appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario è necessario formulare già in primo grado tutte le contestazioni e le eccezioni che richiedono l'iniziativa della parte.
- Un'eccezione nuova proposta per la prima volta in appello è normalmente inammissibile quando non è rilevabile d'ufficio.
- Le contestazioni relative alla competenza, delega o legittimazione del funzionario che ha sottoscritto un atto impositivo devono essere sollevate tempestivamente, indicando già nel primo giudizio le ragioni dell'illegittimità.
- La mancata contestazione in primo grado può impedire al giudice d'appello di esaminare il merito della censura, anche se questa potrebbe astrattamente incidere sulla validità dell'atto.
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