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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06113/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un sollecito di pagamento emesso da una società mandataria di un RTI incaricato della riscossione. In primo grado la domanda era stata dichiarata inammissibile perché l'atto non era stato ritenuto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/1992; in appello, invece, il ricorso veniva rigettato per inammissibilità dell'originario ricorso, ritenuto tardivo perché non era stata provata la data di notifica dell'atto impugnato. Nel ricorso per cassazione la società deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 d.lgs. 546/1992, nonché degli artt. 342 e 329, comma 2, c.p.c. Sosteneva: (i) che il termine di impugnazione non potesse decorrere perché l'atto era stato trasmesso a mezzo posta semplice tramite operatore postale privato, senza data certa e senza timbro del servizio postale universale, con conseguente mancanza di certezza legale sulla notifica; (ii) che la questione della tempestività fosse coperta da giudicato implicito per mancata impugnazione incidentale della statuizione di primo grado; (iii) che, comunque, la corte di appello avrebbe dovuto prima ordinare l'esibizione della documentazione e solo in caso di inottemperanza dichiarare l'inammissibilità.

La decisione

La Corte ha escluso la formazione del giudicato interno sulla tempestività del ricorso, osservando che la questione non era stata oggetto di espressa decisione del primo giudice e che, in ogni caso, la tempestività del ricorso tributario è rilevabile d'ufficio. Ha però ritenuto fondato il motivo nella parte in cui censurava la declaratoria immediata di inammissibilità: in presenza di contestazioni sulla data di notifica dell'atto impugnato, il giudice tributario deve applicare l'art. 22, comma 5, d.lgs. 546/1992 e ordinare l'esibizione degli originali o della documentazione necessaria, perché l'inammissibilità costituisce extrema ratio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché rinnovi l'esame attenendosi a tali principi e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    norma dedotta come vizio di legittimità per violazione e falsa applicazione di legge.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19

    richiamato per individuare gli atti impugnabili nel processo tributario; il sollecito di pagamento era stato ritenuto non rientrante nel relativo elenco.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 20

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle regole dell'impugnazione tributaria.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    richiamato in tema di termine perentorio di impugnazione e tempestività del ricorso.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 22

    comma 5; ultimo comma; commi 2, 3, 4 e 5

    la Corte ne valorizza la funzione di garanzia: in presenza di contestazioni il giudice deve ordinare l'esibizione degli originali/documenti; l'inammissibilità è extrema ratio e non può essere dichiarata senza tale verifica quando sia possibile accertare la regolarità sostanziale dell'atto.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso quale norma processuale invocata contro la sentenza d'appello.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la formazione del giudicato interno.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    richiamato dalla Corte a proposito della conversione del vizio processuale in motivo di gravame e della formazione del giudicato interno.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la tempestività del ricorso è questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, ma la sua verifica deve essere condotta in modo coerente con le garanzie del contraddittorio e con l'obbligo di evitare sanzioni di inammissibilità irragionevoli.
  • Quando la parte resistente contesta la regolarità o la data di notificazione dell'atto impugnato, il giudice tributario deve applicare l'art. 22, comma 5, d.lgs. 546/1992 e ordinare la produzione o l'esibizione della documentazione necessaria prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso introduttivo nel processo tributario ha natura di extrema ratio e può essere pronunciata solo se, all'esito degli adempimenti istruttori imposti al giudice, non sia possibile accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali.
  • Il giudicato implicito su una questione processuale non si forma quando tale questione non sia stata oggetto di decisione espressa o implicita del primo giudice nei termini richiesti dalla disciplina sul giudicato interno.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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