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Legge

L.R. Lazio 20/2006

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza (1) (2)

Normativa regionaleL.R. Lazio 20/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce nel Lazio il Fondo regionale per la non autosufficienza, destinato a finanziare interventi domiciliari, di sollievo, dimissioni protette, aiuti personali e sostegni economici per anziani, disabili e altri soggetti non autosufficienti. Prevede indirizzi regionali, piani distrettuali e piani personalizzati. Gli stanziamenti iniziali sono previsti per il triennio 2006-2008; la disciplina è oggi in larga parte superata sul piano finanziario.

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza nel Lazio

Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza

La legge istituisce nel territorio della Regione Lazio un fondo dedicato al potenziamento della protezione sociale delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie, in coordinamento con la legge quadro sui servizi sociali e con la normativa regionale sul sistema socio-assistenziale. La disciplina definisce destinatari, tipologie di interventi finanziabili, modalità di programmazione distrettuale e regole finanziarie.

Ambito di applicazione e destinatari

La nozione di non autosufficienza comprende la persona anziana, la persona disabile e, più in generale, ogni soggetto che, anche solo temporaneamente, non sia in grado di curare la propria persona né di mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri. L’individuazione dei beneficiari avviene tramite le strutture territoriali competenti, sulla base dei criteri e delle modalità già previsti per le valutazioni finalizzate all’accesso all’assistenza domiciliare e alle residenze sanitarie assistenziali.

Interventi e servizi finanziabili

Le risorse del fondo finanziano un insieme articolato di interventi socio-sanitari, con particolare attenzione alla domiciliarità e alla prevenzione dell’istituzionalizzazione. In particolare, sono previsti:

  • assistenza domiciliare integrata sanitaria e sociale per anziani non autosufficienti, anche per evitare il ricovero in strutture residenziali;
  • servizi di sollievo alle famiglie che assistono la persona non autosufficiente, sia in affiancamento sia in sostituzione durante l’orario di lavoro o nei periodi di impossibilità temporanea;
  • dimissioni ospedaliere protette per soggetti temporaneamente non autosufficienti, con organizzazione di cure domiciliari continuative;
  • assistenza domiciliare integrata per soggetti con patologie cronico-degenerative;
  • sostegni alla persona disabile non autosufficiente e alla famiglia, anche con assistenza domiciliare e aiuto personale h24, nei giorni festivi e prefestivi;
  • programmi di aiuto gestiti in forma indiretta tramite piani personalizzati, previa verifica del titolo professionale dell’operatore prescelto;
  • interventi economici straordinari per sostenere i costi della deistituzionalizzazione di anziani, disabili e altri soggetti non autosufficienti.

Indirizzi regionali e criteri di riparto

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Regione deve adottare, con deliberazione della Giunta su proposta dell’assessore competente, gli indirizzi operativi fondamentali. Tali indirizzi riguardano:

  • le fasce della non autosufficienza e le corrispondenti misure assistenziali differenziate;
  • i criteri e le modalità di accesso alle misure, tenendo conto anche delle condizioni economiche dell’assistito;
  • obiettivi e priorità di intervento;
  • i criteri di ripartizione delle risorse del fondo, sulla base di quote capitarie ponderate tra gli ambiti territoriali;
  • le linee guida per i piani distrettuali;
  • le modalità di verifica dei servizi e degli interventi attivati, con coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e della Consulta per i problemi della disabilità e dell’handicap.

Piano distrettuale per la non autosufficienza

Gli interventi e i servizi finanziati confluiscono in un piano distrettuale per la non autosufficienza, adottato dai comuni degli ambiti territoriali interessati e dal Comune di Roma secondo le modalità previste per i piani di zona distrettuali. Il piano deve essere coerente con gli indirizzi regionali e coinvolgere organizzazioni sindacali, Consulta per la disabilità e l’handicap e altri soggetti previsti dalla legge statale sui servizi sociali.

Il piano individua:

  • gli interventi e i servizi da realizzare;
  • le modalità organizzative e le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie;
  • le forme di concertazione e raccordo con le aziende sanitarie locali e con altri soggetti pubblici e privati.

I comuni capofila e il Comune di Roma devono presentare, entro il 15 novembre dell’anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una rendicontazione all’assessorato regionale competente; in caso contrario è prevista la mancata erogazione del fondo per l’anno successivo.

Piano di intervento personalizzato

Per ciascun beneficiario, il servizio sociale del comune di residenza predispone un piano di intervento personalizzato in collaborazione con il medico di base e con le strutture che effettuano la valutazione, coinvolgendo l’assistito e i familiari. Il piano individua:

  • le prestazioni sociali e sanitarie da erogare, con cadenza e durata;
  • le figure professionali da impiegare, nel rispetto della volontà del soggetto e dei familiari;
  • il programma degli incontri periodici per verificare l’andamento dell’intervento assistenziale.

Disposizioni finanziarie

Per l’attuazione della legge è autorizzata una spesa di 4 milioni di euro per l’esercizio 2006 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008. La copertura è assicurata mediante specifici capitoli di bilancio e, per il 2006, anche mediante riduzione di stanziamento su un’altra unità previsionale di base.

Il capitolo di spesa originariamente denominato “Fondo sociosanitario regionale per la non autosufficienza” assume la denominazione di “Fondo regionale per la non autosufficienza”. La Giunta può inoltre definire criteri e modalità per l’afflusso progressivo di ulteriori risorse statali finalizzate e di risorse di soggetti pubblici e privati.

Abrogazione e disciplina transitoria

È abrogato l’articolo 55 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11. Nelle more dell’adozione della deliberazione regionale prevista per gli indirizzi attuativi, gli interventi e i servizi continuano a essere realizzati secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla precedente deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 55, comma 3, della stessa legge regionale n. 11 del 2004.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. Gli stanziamenti richiamati nel testo sono riferiti agli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008; per il profilo strettamente finanziario la disciplina originaria risulta quindi storicamente superata.

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