Cassazione Civile, Sentenza n. 10138/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto la revocazione della decisione della Corte di Cassazione che aveva rigettato il suo ricorso principale in tema di vendita all'asta di beni dati in pegno. In particolare la revocazione contestava un presunto errore di fatto consistente nell'assunto che il regolamento d'asta fosse stato accettato dalle parti (accettazione che, secondo la Corte, giustificava la limitazione postuma dei reclami sulla qualità/condizione degli oggetti aggiudicati). Il procedimento originario riguardava la restituzione del prezzo pagato per gioielli ritenuti viziati in occasione di un'asta tenuta dalla banca. Unicredit aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione per essere stato notificato oltre il termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla notifica dell'ordinanza (notifica avvenuta il 18/05/2020; termine scaduto il 17/07/2020; atto di revocazione notificato l'11/12/2020). La Corte ha inoltre chiarito che: (i) la normativa applicabile alla vendita di cose date in pegno mediante asta è la disciplina di cui all'art. 2797 c.c. (e non quella delle vendite forzate), salvo che il regolamento d'asta non disponga diversamente; (ii) il regolamento d'asta accettato dai partecipanti può prevedere una limitazione temporale o una deroga convenzionale alla garanzia per i vizi, entro i limiti dell'autonomia negoziale; (iii) la notifica via PEC della copia non autenticata dell'ordinanza è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, salvo contestazione documentata di incompletezza o difformità: le contestazioni della ricorrente circa la stampigliatura "copia notificata ai soli fini dell'art. 133 c.p.c." e circa la data dell'attestazione di conformità sono state ritenute infondate (la data di conformità indicata si riferiva alla copia cartacea per il deposito in cancelleria). La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento degli importi indicati.
Norme richiamate
art. 2797 c.c.
la disciplina cui far riferimento nella vendita di beni oggetto di pegno, disposta dal creditore in forma di asta ... desumibile dall'art. 2797 cod. civ., il quale, prevedendo all'ultimo comma la possibilità per le parti di "convenire forme diverse"
La Corte interpreta l'art. 2797 come la norma di riferimento per le vendite in asta di cose date in pegno e come fonte che consente alle parti di concordare forme diverse (anche procedure negoziali di esecuzione privata), distinguendole dalle esecuzioni forzate.
artt. 2919 e ss. c.c.
disciplinate nelle vendite forzate ... artt. 2919 e ss. cod. civ.
Queste norme regolano la vendita forzata; la Corte distingue la vendita forzata dalla vendita delle cose in pegno effettuata dal creditore, salvo che non ricorrano i presupposti di una vera esecuzione forzata.
art. 2922 c.c.
in particolare, a quella di cui all'art. 2922 cod. civ., che esclude per l'acquirente la possibilità di far valere la garanzia per i vizi della cosa
La Corte in prima battuta era stata orientata a ritenere applicabile l'art. 2922 (che limita la garanzia dell'acquirente nelle vendite eseguite dal pubblico creditore), ma ha poi precisato che la disciplina specifica delle cose date in pegno è quella di cui all'art. 2797.
art. 1490 c.c.
garanzia per i vizi della cosa ex art. 1490 cod. civ.
Riferimento alla garanzia di conformità per i vizi della cosa venduta; la possibilità di esercitare tale garanzia può essere limitata o temporalmente circoscritta dalle clausole regolamentari dell'asta quando valide e accettate.
art. 1448 c.c.
azione di rescissione per lesione ex art. 1448 cod. civ.
Richiamato come rimedio eccezionale (rescissione per lesione) che, tuttavia, non è stato ritenuto applicabile nella fattispecie per la qualificazione data alla vendita.
art. 1322 c.c.
"autonomia negoziale garantita dal nostro ordinamento all'art. 1322 cod. civ., nei limiti di cui al suo secondo comma"
La Corte riconosce che l'autonomia negoziale consente alle parti di disciplinare aspetti contrattuali (anche limitazioni di garanzia), purché nei limiti di legge (secondo comma): la deroga convenzionale alla garanzia per vizi è possibile entro limiti di ordine pubblico e buon costume.
art. 133 c.p.c.
riferimento alla copia pervenuta dalla cancelleria in esecuzione dell'adempimento imposto dall'art. 133 cod. proc. civ.
L'art. 133 riguarda l'adempimento di cancelleria relativo all'invio o alla formazione della copia per la notifica: la presenza della dicitura «copia notificata ai soli fini dell'art.133 c.p.c.» non inficia la validità della notifica.
art. 3-bis legge 21/01/1994, n. 53
notifica via p.e.c. ai sensi dell'art. 3-bis legge 21 gennaio 1994, n. 53
La Corte conferma che la notifica via PEC, corredata dalla relata di notifica telematica e dalle ricevute, è idonea a far decorrere i termini processuali.
art. 16-undecies d.l. 18/10/2012, n. 179 (conv. legge 17/12/2012, n. 221)
attestazione di conformità all'atto originale è contenuta nella relata di notifica telematica, ai sensi dell'art. 3-bis ... e dell'ivi richiamato art. 16-undecies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
La conformità della copia informatica oggetto di notifica è attestata nella relata telematica; la successiva attestazione di conformità sulla copia cartacea riguarda il deposito in cancelleria e non la data di notifica.
art. 391-bis c.p.c.
"la revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento"
La Corte applica il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica per il ricorso di revocazione (anche se esiste l'alternativa dei 6 mesi dalla pubblicazione), rigettando il ricorso per sopraggiunta tardività.
art. 395 n. 4 c.p.c.
Norma richiamata come riferimento procedurale per il tipo di rimedio richiesto (revocazione).
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. legge 18/12/2020, n. 176)
conclusioni del Pubblico Ministero formulate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamo alle disposizioni emergenziali che consentono procedimenti in camera di consiglio senza discussione orale, se previsto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30/05/2002, n. 115
Norma richiamata in relazione all'obbligo contributo unificato aggiuntivo in caso di ricorsi; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale pagamento.
Massime di principio
- La vendita mediante asta di beni dati in pegno è disciplinata prioritariamente dall'art. 2797 c.c.; tale disciplina consente alle parti di prevedere forme diverse (anche un regolamento d'asta che limiti reclami), e pertanto non deve essere automaticamente confusa con la vendita forzata regolata dagli artt. 2919 e ss.
- Un regolamento d'asta accettato dai partecipanti può validamente prevedere una limitazione temporale o una deroga convenzionale alla garanzia per i vizi della cosa, nei limiti consentiti dall'autonomia negoziale (art. 1322 c.c.); tuttavia non è possibile escludere validamente tutele fondamentali in presenza di fattispecie di aliud pro alio.
- La notifica telematica (PEC) della copia non autenticata di un provvedimento è idonea a far decorrere i termini brevi per impugnare, salvo che il destinatario documenti e denunci specificamente l'incompletezza o la difformità della copia notificata rispetto all'originale.
- Per i ricorsi di revocazione (art. 391-bis c.p.c.) il termine è perentorio: 60 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione; il mancato rispetto di tali termini comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La data apposta nell'attestazione di conformità su copia cartacea (per il deposito in cancelleria) non influisce sulla data della notifica telematica: l'elemento decisivo è la relata di notifica telematica e le ricevute PEC.
- In casi analoghi è essenziale: (i) verificare immediatamente il contenuto e la completezza della copia notificata e, se necessario, contestarla formalmente subito; (ii) conservare e produrre le ricevute PEC e la relata di notifica come prova della data di ricezione; (iii) esaminare preventivamente il regolamento d'asta prima di partecipare per valutare eventuali limitazioni di garanzia e conseguenze processuali.
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