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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37412/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava per violazione di legge e per reformatio in peius la sentenza d'appello che aveva ritenuto sussistente, oltre all'aggravante già contestata (art.625, n.2 c.p.), anche l'aggravante prevista dall'art.625, n.7 c.p. (beni destinati a pubblico servizio), con la conseguenza che il delitto sarebbe divenuto procedibile d'ufficio dopo le modifiche normative introdotte dal d.lgs. n.150/2022; perciò, sosteneva, in assenza di valida querela il giudice d'appello avrebbe dovuto pronunciarsi per improcedibilità

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e, confermando l'interpretazione della Corte d'appello, ha stabilito che l'aggravante relativa ai beni destinati a pubblico servizio risultava comunque contestata "in fatto" per la descrizione degli elementi materiali (telecamera di videosorveglianza comunale). Ha precisato che l'aggravante ha natura valutativa e che, se la descrizione fattuale è idonea a far comprendere all'imputato la gravità aggiuntiva contestata, la contestazione è valida. Inoltre ha escluso la violazione del divieto di reformatio in peius: la riqualificazione in senso più grave non è vietata in appello ove non comporti l'applicazione di una pena complessivamente più grave o il superamento della competenza del giudice di primo grado e sia connessa ai punti della decisione oggetto di impugnazione. Di conseguenza è stata confermata la condanna impugnata e la valutazione resa dalla Corte d'appello

Norme richiamate

  • art. 624 c.p. (furto)

    Norma base del reato di furto; la modifica normativa (d.lgs. n.150/2022) ha inciso sul regime di procedibilità per alcune fattispecie con l'ultima parte del comma, rendendo d'ufficio alcune ipotesi aggravate

  • art. 625 c.p., n.2 e n.7

    n.2: aggravante relativa al fatto commesso con violenza sulle cose o persone; n.7: aggravante quando i beni sottratti sono destinati a pubblico servizio. La Corte ha ritenuto che la n.7 abbia natura valutativa e che possa essere contestata "in fatto" se la descrizione degli elementi materiali (es. telecamera di videosorveglianza comunale) consente di individuare la destinazione a pubblico servizio

  • art. 597, comma 3, c.p.p. (divieto di reformatio in peius)

    Garantisce che, nell'appello proposto dal solo imputato, non si possa infliggere una pena più grave; tuttavia non vieta la riqualificazione giuridica del fatto in senso più grave purché non si applichi una pena complessivamente più severa né si superi la competenza del giudice di primo grado. La Corte ha ribadito che il divieto tutela soltanto l'intangibilità del trattamento sanzionatorio

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (modifica art.624 c.p.)

    Ha modificato il testo incriminatore e il regime di procedibilità per alcune ipotesi di furto, incidendo sul passaggio da procedibilità a querela a procedibilità d'ufficio per determinate aggravanti; la Corte ha però valutato la rilevanza della modificazione alla luce della contestazione fattuale già formulata

  • art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. (motivi di cassazione)

    Norme che individuano i motivi di impugnazione per cassazione in relazione a violazione di norme penali e vizi di motivazione; il ricorrente ha invocato tali lettere per denunciare l'erronea applicazione delle norme e la reformatio in peius

Massime di principio

  • Un'aggravante con componente valutativa (es. 'destinazione a pubblico servizio') non è automaticamente "autoevidente": può però essere ritenuta contestata "in fatto" se la descrizione materiale nel capo di imputazione consente all'imputato di riconoscere chiaramente l'ulteriore disvalore contestato
  • La contestazione "in fatto" è ammissibile quando gli elementi materiali descritti nel capo di imputazione consentono un'adeguata percezione del contenuto dell'aggravante e quindi un'effettiva difesa; se l'aggravante richiede verifiche giuridiche, l'indicazione degli elementi fattuali è necessaria
  • La riformulazione in peius della qualificazione giuridica in sede d'appello è possibile purché non comporti una pena complessivamente più grave, l'applicazione di nuove o più severe misure di sicurezza, o il superamento della competenza del giudice di primo grado; il divieto di reformatio in peius tutela principalmente l'intangibilità del trattamento sanzionatorio
  • Le modifiche legislative sul regime di procedibilità (querela vs procedibilità d'ufficio) non determinano automaticamente l'improcedibilità se, alla data del processo, gli elementi fattuali erano già idonei a far comprendere l'aggravante contestata
  • Per evitare contestazioni sull'ammissibilità della contestazione in fatto, l'atto di accusa dovrebbe indicare con chiarezza gli elementi materiali e fattuali che fondano le aggravanti, soprattutto quando esse hanno natura valutativa
  • In caso di dubbio sull'elemento aggravante, la difesa deve sollevare tempestivamente l'eccezione di carenza di imputazione e richiedere precisazioni sul capo di imputazione; in appello, la possibilità di riqualificare il fatto può essere contrastata tramite i rimedi previsti, compreso il ricorso per cassazione

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