Ordinanza n. 288/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento prot. n. 1709 del Responsabile della IV Area - Ambiente, Attività Produttive, Datore di Lavoro, Agricoltura, UMA, Caccia, TPL recante “Provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli eventuali effetti prodotti dalla S.C.I.A. - art. 19 comma 3 legge 241/90 e s.m.i. - PRATICA SUAP id: 12663120967-23122025-1709 «Segnalazione Certificata di Inizio Attività di un impianto natatorio destinato ad un’utenza pubblica (piscina)»”, notificato in data 6 marzo 2026; -della comunicazione REP_PROV_BR/BR-SUPRO 0029273 del 3 febbraio 2026, recante “Ordine di conformazione dell’attività di cui alla SCIA PRATICA SUAP ID PRATICA: 12663120967-23122025-1709. Comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.”; -della nota REP_PROV_BR/BR-SUPRO 0019346 trasmessa a mezzo PEC in data 23 gennaio 2026, recante “Richiesta integrazione documentale. Pratica SUAP id: 12663120967-23122025-1709 inerente SCIA piscina natatoria scoperta pertinenziale alla casa vacanza «the cove of the romantic brigand» in Ceglie Messapica alla C.da Ulmo”; -della nota dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brindisi, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, prot. n. 0102429 del 6 ottobre 2025, recante “Chiarimenti applicativi in materia di impianti natatori annessi a strutture ricettive – L.R. Puglia n. 35/2008” (doc. 4); -di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA relativa a un impianto natatorio destinato a utenza pubblica
Esito
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale del 6 marzo 2026, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 3, l. 241/1990, con cui era stato vietato proseguire l'attività e ordinata la rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA relativa a una piscina natatoria scoperta pertinenziale a una casa vacanza. Sono stati inoltre impugnati l'ordine di conformazione e la comunicazione di avvio del procedimento, la richiesta di integrazione documentale e la nota dell'ASL recante chiarimenti applicativi sulla disciplina regionale degli impianti natatori annessi a strutture ricettive. Nel giudizio cautelare la società ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti. Prima della camera di consiglio, il Comune ha annullato in autotutela il provvedimento principale per vizi procedimentali e motivazionali e, accogliendo l'istanza della società, ha disposto l'archiviazione della SCIA. La ricorrente ha tuttavia dichiarato di avere interesse a una pronuncia di accertamento dell'illegittimità della condotta comunale ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha deciso definitivamente la domanda di annullamento né ha adottato una misura cautelare sospensiva. Ha preso atto dell'annullamento d'ufficio del provvedimento impugnato e dell'archiviazione della SCIA, nonché della persistenza dell'interesse della ricorrente a una pronuncia di accertamento dell'illegittimità della condotta comunale. Ha quindi fissato, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., l'udienza pubblica del 19 maggio 2027 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, l. 241/1990
Provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli eventuali effetti prodotti dalla S.C.I.A.
La disposizione è indicata quale base normativa del provvedimento comunale impugnato; l'ordinanza non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.
art. 34, comma 3, c.p.a.
parte ricorrente ... ha dichiarato di aver interesse ad una pronuncia di accertamento dell’illegittimità della condotta comunale
La norma è richiamata quale fondamento della richiesta della ricorrente di accertare l'illegittimità della condotta amministrativa nonostante l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
art. 55 c.p.a.
fissare ... per l’esame di merito del ricorso, l’udienza pubblica
La disposizione è utilizzata per fissare la trattazione cautelare e la successiva udienza pubblica di merito.
Massime di principio
- Quando, nelle more della fase cautelare, l'amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato, ma il ricorrente dichiara di conservare interesse a una pronuncia di accertamento dell'illegittimità della condotta ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., il giudice può rinviare la definizione della controversia alla trattazione di merito senza esaminare in sede cautelare la fondatezza dei motivi di ricorso.
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato per vizi procedimentali e motivazionali non determina automaticamente la definizione del giudizio quando il ricorrente prospetti un interesse residuo all'accertamento dell'illegittimità della condotta amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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