L.R. Piemonte 4/2021
Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Piemonte 1/2018 sul ciclo dei rifiuti: recepisce i principi dell’economia circolare, ridefinisce ambiti e sub-ambiti territoriali, rafforza il ruolo della conferenza d’ambito e dei consorzi di area vasta, fissa obiettivi di riduzione del rifiuto indifferenziato e introduce sanzioni. Prevede anche un regime transitorio per la riorganizzazione dei consorzi e per la nuova delimitazione dei sub-ambiti.
Modifiche alla disciplina regionale piemontese sulla gestione dei rifiuti e sull’organizzazione del servizio integrato
Modifiche alla disciplina piemontese sulla gestione dei rifiuti
La legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4 interviene sulla l.r. Piemonte 10 gennaio 2018, n. 1, aggiornando principi, obiettivi, assetto territoriale e governance del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Piemonte.
Principi, obiettivi e politiche di prevenzione
La Regione assume il principio dell’economia circolare, in coerenza con le direttive europee del 2018, e rafforza gli indirizzi di prevenzione, riuso e riciclo. Vengono espressamente valorizzati:
- lo scambio, la commercializzazione o la cessione gratuita di beni usati e componenti presso centri del riuso o aree attrezzate nei centri di raccolta;
- il mercato dei prodotti e materiali riciclati;
- la ricerca e l’innovazione nelle tecnologie avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione;
- la pianificazione degli investimenti infrastrutturali, anche con fondi nazionali e comunitari;
- le campagne di sensibilizzazione pubblica e l’integrazione di tali temi in educazione e formazione;
- il dialogo e la cooperazione continuativi tra i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti.
Obiettivi quantitativi sul rifiuto urbano indifferenziato
La legge aggiorna gli obiettivi di riduzione della produzione pro capite di rifiuto urbano indifferenziato:
- per la Regione, entro il 2025, il quantitativo annuo non deve superare 126 kg per abitante;
- per la Città di Torino, in deroga al regime generale, l’obiettivo è di 190 kg/abitante entro il 2020 e 159 kg/abitante entro il 2024.
È inoltre previsto il coordinamento con gli organi di vigilanza mediante protocolli di intesa, anche con i soggetti di vigilanza richiamati dalla normativa regionale sul patrimonio naturale e sull’assetto ambientale.
Assetto territoriale del servizio: ambito regionale e sub-ambiti di area vasta
L’ambito territoriale ottimale è individuato nel territorio regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta delimitati dalla cartografia allegata e costituiti dai comuni indicati negli allegati. La Regione può riconoscere sub-ambiti di diversa dimensione, anche provinciale, infraprovinciale o interprovinciale, in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica.
Le eventuali variazioni dei sub-ambiti sono disposte dalla Giunta regionale, su proposta motivata degli enti locali interessati e previo parere della commissione consiliare competente.
Riparto delle funzioni tra livello regionale e sub-ambiti
A livello regionale sono concentrate le funzioni connesse soprattutto alla programmazione e agli impianti di maggiore complessità. In particolare la Regione organizza:
- l’individuazione e la realizzazione degli impianti a tecnologia complessa mancanti o carenti;
- l’avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, ingombranti e organici;
- l’affidamento della gestione delle discariche esaurite e adeguate.
A livello di sub-ambito di area vasta sono invece collocate le funzioni di prevenzione, riduzione dei rifiuti indifferenziati, raccolta differenziata di tutte le frazioni, trasporto e avvio a trattamento delle raccolte differenziate escluse le frazioni organica e ingombrante, raccolta e trasporto dell’indifferenziato e gestione delle strutture a servizio della raccolta differenziata.
Consorzi di area vasta e organizzazione delle funzioni
I comuni di ciascun sub-ambito esercitano le funzioni di organizzazione e controllo del servizio tramite consorzi riorganizzati, denominati consorzi di area vasta. Tali consorzi:
- forniscono il contributo di competenza alla conferenza d’ambito nella validazione del piano economico-finanziario secondo criteri definiti dalla Giunta regionale;
- partecipano alla pianificazione e all’organizzazione dei servizi nel quadro dell’assetto regionale;
- operano anche in relazione ai piani d’ambito per i comuni con forte scostamento tra abitanti equivalenti e residenti, per i quali devono essere definiti obiettivi specifici.
È espressamente incentivato l’accorpamento dei consorzi contigui, deliberato dai consorzi interessati, sentita la conferenza d’ambito e previo parere favorevole della Regione.
Conferenza d’ambito regionale: natura e funzioni
La conferenza d’ambito è qualificata come ente di diritto pubblico dotato di autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica. Può avvalersi di una struttura organizzativa propria, eventualmente articolata per aree territoriali, nonché di uffici e servizi degli enti locali tramite convenzione.
Le sue funzioni comprendono, tra l’altro:
- l’approvazione del piano d’ambito regionale, coerente con il piano regionale, per programmare l’avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, organici e ingombranti e per individuare e realizzare gli impianti complessi necessari;
- la definizione di indicazioni uniformi per la gestione delle raccolte;
- la predisposizione di linee guida per il controllo delle società in house partecipate dai consorzi;
- lo svolgimento della funzione di ente territorialmente competente prevista da ARERA, con il supporto dei sub-ambiti di area vasta;
- l’esercizio, su richiesta, di attività operative, tecniche e gestionali connesse alla funzione di ente di governo d’ambito e, per i consorzi, di centrale di committenza.
Autosufficienza territoriale e trattamento dei rifiuti
Lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati avvengono, di norma, all’interno del territorio regionale. La disciplina rafforza quindi la dimensione regionale dell’autosufficienza impiantistica e della programmazione del trattamento.
Regime sanzionatorio per il mancato raggiungimento degli obiettivi
Se a livello di sub-ambito non è raggiunto l’obiettivo di produzione annua di rifiuto urbano indifferenziato, ai consorzi di area vasta si applica una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sugli abitanti residenti e graduata per fasce di produzione pro capite:
- 0,10 euro per abitante fino a 159 kg;
- 0,20 euro per abitante da 160 a 190 kg;
- 0,30 euro per abitante oltre 190 kg.
Se nello stesso sub-ambito gli abitanti equivalenti superano di almeno il 5% i residenti, la sanzione si applica con una diversa articolazione di fasce:
- 0,10 euro per abitante da 139 a 159 kg;
- 0,20 euro per abitante da 160 a 190 kg;
- 0,30 euro per abitante oltre 190 kg.
Le sanzioni si applicano a partire dall’anno successivo a quello di costituzione dei consorzi di area vasta, sui dati di produzione riferiti all’anno precedente.
Regime transitorio e riorganizzazione dei consorzi
Entro il 30 giugno 2021:
- i consorzi di bacino insistenti nei sub-ambiti di area vasta adottano lo statuto tipo e adeguano la convenzione;
- la Città di Torino adegua i propri atti deliberativi.
Se alla scadenza la riorganizzazione non è ancora ultimata, la convenzione istitutiva della conferenza d’ambito è stipulata dai consorzi già istituiti, dalle province, dalla Città metropolitana e dalla Città di Torino; i consorzi di bacino non ancora riorganizzati partecipano in via transitoria all’assemblea della conferenza.
La legge prevede inoltre un periodo di osservazione fino alla pubblicazione dei dati riferiti al 2022 per valutare efficienza ed efficacia dell’organizzazione dei sub-ambiti. Al termine di tale periodo la Giunta regionale, con riferimento ai dati 2021-2022:
- individua i consorzi che non raggiungono gli obiettivi e dispone azioni di riorganizzazione o efficientamento, anche con commissario ad acta;
- può ridelimitare i sub-ambiti di area vasta secondo criteri di popolazione servita, contiguità geografica, morfologia del territorio, costi del servizio e indicazioni della conferenza d’ambito.
In caso di nuovo assetto territoriale, i consorzi insistenti sul medesimo territorio devono accorparsi entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione regionale di ridelimitazione; in caso di inerzia interviene il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, anche con commissario ad acta.
Disposizioni finanziarie
La legge introduce una voce di spesa corrente destinata a trasferimenti a soggetti del terzo settore per sostenere azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti e prevede, più in generale, modalità di incentivazione per i consorzi accorpati secondo i nuovi criteri.
È infine stabilita la clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
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