L.R. Piemonte 32/2020
Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte n. 32/2020 modifica la l.r. n. 13/2020 introducendo un bonus una tantum di 600 euro per gli operai forestali regionali, a tempo determinato e indeterminato, in forza al 30 settembre 2020 e che abbiano subito sospensione o riduzione dell’attività per l’emergenza Covid-19. La misura è finanziata con risorse già iscritte nel bilancio 2020. La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Bonus una tantum per gli operai forestali del Piemonte colpiti dal Covid-19
Sostegno al reddito degli operai forestali della Regione Piemonte
La legge regionale del Piemonte n. 32 del 30 dicembre 2020 interviene sulla disciplina emergenziale già contenuta nella legge regionale 29 maggio 2020, n. 13, introducendo una misura di sostegno economico una tantum per una specifica categoria di lavoratori forestali colpiti dagli effetti del Covid-19.
Ambito soggettivo e presupposti per il beneficio
Il nuovo articolo inserito nella l.r. n. 13/2020 riconosce un bonus una tantum ai soli operai forestali:
- a tempo determinato e indeterminato;
- in forza alla Regione Piemonte alla data del 30 settembre 2020;
- che abbiano subito una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa;
- purché la sospensione o riduzione sia riconducibile a eventi legati all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La misura è quindi limitata a un presupposto temporale preciso e a un nesso causale con l’emergenza sanitaria.
Misura del contributo
Il beneficio consiste in un bonus una tantum dell’importo di euro 600,00 per ciascun avente diritto. Si tratta di un intervento di sostegno al reddito di natura eccezionale e non reiterabile sulla base del testo introdotto.
Copertura finanziaria
La spesa complessiva è quantificata in euro 250.000,00 ed è coperta mediante risorse già iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, annualità 2020, nella:
- missione 09, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente;
- programma 09.05, Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.
La legge contiene inoltre una clausola di invarianza finanziaria, precisando che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale oltre la copertura già individuata.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Attualità della disciplina
La norma ha natura chiaramente emergenziale e si riferisce a una platea circoscritta e a una situazione storica definita al 30 settembre 2020. Per questo, pur essendo una modifica ancora formalmente presente nel testo consolidato, la disciplina ha oggi rilievo sostanzialmente esaurito e non presenta applicazioni future generalizzabili.
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