L.R. Piemonte 3/2021
Misure urgenti per la continuità delle prestazioni residenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o da patologie psichiatriche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge piemontese introduce contributi e integrazioni tariffarie straordinarie per RSA, strutture socio-sanitarie, fornitori domiciliari e APSP, per coprire costi Covid e sostenere la continuità dei servizi. Le misure valgono soprattutto per il periodo 21 febbraio 2020-30 giugno 2021 o per l’anno 2021, con importi massimi predeterminati e natura non rinnovabile o una tantum. Prevede inoltre esenzione IRAP per le APSP dal 1° gennaio 2021.
Misure urgenti per la continuità delle prestazioni residenziali e sostegni economici a strutture socio-sanitarie durante l’emergenza Covid-19
Misure urgenti di sostegno alle strutture residenziali e domiciliari durante l’emergenza Covid-19
La legge della Regione Piemonte interviene per garantire la continuità delle prestazioni residenziali e semiresidenziali di carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale, nonché di alcune prestazioni domiciliari, in connessione con l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. La disciplina è costruita come insieme di misure straordinarie, in larga parte riferite a costi sostenuti tra il 21 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 o all’esercizio 2021.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento è rivolto a sostenere strutture e operatori che erogano servizi a favore di:
- anziani;
- persone con disabilità;
- minori;
- persone affette da tossicodipendenza;
- persone affette da patologie psichiatriche.
La legge riguarda sia prestazioni residenziali sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia prestazioni semiresidenziali socio-sanitarie per persone con disabilità.
Integrazione tariffaria per le strutture contrattualizzate e convenzionate con il SSR
Per le strutture contrattualizzate e convenzionate di tipo sanitario e socio-sanitario, la Regione riconosce un’integrazione tariffaria straordinaria a carico del Fondo sanitario regionale per i maggiori oneri di prevenzione e controllo dell’infezione da SARS-CoV-2.
La misura riguarda le prestazioni acquistate dalle aziende sanitarie locali nel periodo:
- dal 21 febbraio 2020 al 30 giugno 2021.
L’integrazione:
- ha natura straordinaria e non rinnovabile;
- non può superare le spese rendicontate da ciascuna struttura;
- è complessivamente contenuta entro 30 milioni di euro negli esercizi 2020 e 2021.
Sono ammissibili, se non già finanziate da altre pubbliche amministrazioni, le spese per:
- sanificazione degli ambienti;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- maggiori spese di personale;
- smaltimento di rifiuti speciali;
- specifici investimenti per la messa in sicurezza di ospiti e operatori;
- interventi per migliorare la qualità dell’assistenza e il benessere psicofisico degli ospiti nel contesto emergenziale.
Valori massimi giornalieri dell’integrazione tariffaria
L’integrazione tariffaria giornaliera è parametrata in base alla tipologia di struttura e non può superare i valori indicati dalla legge:
- 2,65 euro per le strutture residenziali per anziani;
- 1,50 euro per le strutture residenziali per persone con disabilità;
- 1,50 euro per le strutture residenziali per persone affette da patologie psichiatriche;
- 1,50 euro per le strutture residenziali per minori;
- 1 euro per le strutture residenziali per persone affette da tossicodipendenza;
- 1 euro per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità.
Le modalità di erogazione sono demandate a deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di tali parametri.
Soggetti beneficiari ed esclusioni dell’integrazione tariffaria
Il beneficio è riconosciuto ai soggetti titolari di autorizzazione delle strutture convenzionate e contrattualizzate con il Servizio sanitario regionale.
Non è invece erogabile:
- alle aziende sanitarie locali quando siano titolari di autorizzazione di strutture residenziali;
- ai titolari di autorizzazione di strutture Covid dedicate, per le quali valgono le regole specifiche dei contratti con le ASL;
- ai titolari di autorizzazione di strutture degenziali per ricoveri in acuzie e post-acuzie, compresa la post-acuzie psichiatrica;
- in via residuale, a ogni altro soggetto non espressamente ricompreso tra i destinatari.
Contributi una tantum alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali autorizzate al funzionamento
È previsto un contributo una tantum per i titolari di autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali non convenzionate con il Servizio sanitario regionale.
La misura è calcolata per posto letto autorizzato al 30 novembre 2020 e ha un tetto complessivo non superiore a 10.100.000 euro.
La Giunta regionale definisce con propria deliberazione:
- l’entità del contributo;
- i criteri di assegnazione;
- le modalità operative, utilizzando come base i posti letto autorizzati al 30 novembre 2020.
Contributi ai fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie
Ai soggetti fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie è riconosciuto un contributo una tantum per spese non altrimenti finanziate dalla pubblica amministrazione, relative a:
- acquisto di DPI;
- maggiori spese di personale;
- messa in sicurezza degli assistiti;
- interventi per migliorare la qualità dell’assistenza e il benessere psicofisico degli assistiti.
L’ammontare complessivo della misura non può superare 1.500.000 euro. Anche in questo caso, criteri ed entità del contributo sono demandati a deliberazione della Giunta regionale.
Ulteriori misure di sostegno: energia elettrica e garanzia sui finanziamenti
La Regione prevede un sostegno indiretto alle strutture beneficiarie dei contributi di cui sopra anche tramite la monetizzazione della cessione gratuita di energia elettrica da parte dei concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, in attuazione della normativa regionale già vigente e del relativo regolamento.
Il beneficio riguarda i soggetti destinatari dei contributi alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali e può arrivare a un importo complessivo non superiore a 4.200.000 euro, da destinare al finanziamento delle spese per consumi elettrici.
La Giunta regionale definisce i criteri di riparto, tenendo conto dell’entità dei consumi elettrici dei beneficiari.
La legge richiama inoltre l’applicazione delle misure statali sul Fondo di garanzia alle RSA e alle strutture socio-sanitarie accreditate e autorizzate dal Servizio sanitario regionale, per richiedere garanzie su finanziamenti a tasso fisso e variabile concessi da istituti di credito convenzionati, nei limiti e alle condizioni della disciplina statale.
Esenzione IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona
Dal 1° gennaio 2021 le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP), disciplinate dalla normativa regionale di riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono esentate dal pagamento dell’IRAP.
La disposizione si applica anche alle APSP succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, fino all’entrata in vigore di ulteriori disposizioni normative regionali.
Copertura finanziaria
La legge quantifica e copre gli oneri con diverse fonti di bilancio regionale.
Per l’integrazione tariffaria di cui all’articolo 2, gli oneri sono pari a 30 milioni di euro e trovano copertura con risorse già stanziate e con stanziamenti del bilancio 2021-2023.
Per i contributi alle strutture socio-sanitarie non convenzionate, la copertura per il 2021 è collegata a:
- entrate da monetizzazione dell’energia elettrica fino a 4.200.000 euro;
- contributo statale per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni fino a 3.900.000 euro;
- riduzione di 2.000.000 euro di risorse in conto capitale sul settore dell’edilizia residenziale pubblica.
Per i contributi ai fornitori domiciliari, la copertura è assicurata con il contributo statale destinato alle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni, fino a 1.500.000 euro.
Per l’esenzione IRAP delle APSP, la copertura è prevista per gli anni 2021, 2022 e 2023 con 1.000.000 euro per ciascun esercizio, tramite incremento del fondo regionale per la riduzione strutturale della pressione fiscale e contestuale riduzione del Fondo di riserva.
Aiuti di Stato ed entrata in vigore
Gli atti applicativi della legge che comportino aiuti di Stato devono essere notificati ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, salvo i casi coperti da regolamenti di esenzione o dal regime de minimis.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte. Le disposizioni finanziarie relative ai commi 2 e 3 dell’articolo 11 operano solo dopo l’approvazione della legge di bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
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