L.R. Piemonte 5/2021
Sviluppo delle forme associative della medicina generale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale piemontese incentiva, dal 2021, la medicina di gruppo e la medicina in rete, aumentando di 10 milioni annui il fondo per la qualità dell’assistenza e riconoscendo specifiche indennità ai medici in attesa di nulla osta, connessi a obiettivi di prevenzione, cronicità, appropriatezza e formazione. Prevede inoltre l’impiego di personale ASL, un piano territoriale con infermiere di famiglia e relazioni periodiche al Consiglio. Le coperture sono limitate agli esercizi 2021 e 2022 e sono condizionate al bilancio 2021-2023.
Sviluppo e incentivazione delle forme associative della medicina generale in Piemonte
Sviluppo delle forme associative della medicina generale in Piemonte
La legge regionale interviene sul sistema dell’assistenza primaria in Piemonte per rafforzare la medicina generale associata, con particolare attenzione alla continuità delle cure, alla presa in carico della cronicità, all’accessibilità delle prestazioni e al supporto dei territori montani o disagiati.
Finalità e ambito dell’intervento
L’obiettivo è sviluppare le forme associative già previste dalla normativa statale e dall’Accordo Collettivo Nazionale (ACN), in particolare:
- la medicina di gruppo;
- la medicina in rete.
La legge considera tali forme come strumenti cardine dell’assistenza territoriale e primaria, funzionali a migliorare l’organizzazione dei servizi e la presa in carico degli assistiti.
Incentivi economici alle forme associative
A decorrere dal 2021, per ciascun anno, il fondo a riparto per la qualità dell’assistenza previsto dall’ACN è incrementato di 10 milioni di euro per favorire lo sviluppo delle forme associative della medicina generale.
Sono inoltre previsti specifici riconoscimenti economici per i medici che siano in attesa di nulla osta per la costituzione o l’ingresso in forme associative già esistenti:
- per la medicina di gruppo è riconosciuta un’indennità di 7 euro; su istanza specifica è inoltre riconosciuta la presenza del collaboratore di studio e del personale infermieristico, con indennità rispettivamente di 3,50 euro e 4,00 euro per ciascun medico;
- per la medicina in rete è riconosciuta un’indennità di 4,70 euro; anche in questo caso, su istanza specifica, sono riconosciute le indennità per collaboratore di studio e personale infermieristico nelle stesse misure di 3,50 euro e 4,00 euro.
Obiettivi e condizioni per il riconoscimento delle indennità
Le indennità sono riconosciute solo a fronte del raggiungimento di obiettivi definiti dagli accordi integrativi regionali e declinati a livello aziendale, con relativi indicatori e soglie.
Gli ambiti prioritari riguardano:
- prevenzione e medicina d’iniziativa, anche tramite counselling sugli stili di vita;
- presa in carico della cronicità, corretta gestione dei processi clinico-assistenziali, percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali e piani assistenziali individuali;
- sostenibilità economica del servizio sanitario regionale attraverso appropriatezza clinica e prescrittiva;
- uso di supporti informativi per le attività cliniche e assistenziali;
- formazione e audit per il miglioramento continuo.
Supporto delle aziende sanitarie locali e assistenza territoriale
Le aziende sanitarie locali, sentito il comitato aziendale previsto dall’ACN, possono mettere a disposizione personale per progetti di collaborazione e di implementazione delle medicine di gruppo nell’ambito dell’assistenza distrettuale, territoriale e domiciliare.
La Regione è inoltre chiamata ad adottare un piano di assistenza territoriale che preveda:
- servizi a gestione infermieristica nell’ambito distrettuale delle ASL;
- potenziamento dell’infermiere di famiglia e di comunità.
Monitoraggio e clausola valutativa
La Giunta regionale deve riferire periodicamente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti.
È prevista una relazione, predisposta anche sulla base dei dati delle ASL e di IRES Piemonte:
- dopo due anni dall’entrata in vigore della legge;
- successivamente con cadenza biennale.
La relazione deve riguardare in particolare:
- lo sviluppo e il funzionamento dell’assistenza territoriale e domiciliare piemontese, soprattutto nei territori montani o disagiati;
- la consistenza e le linee di attività delle forme associative attive in ciascuna ASL;
- il contributo dell’incentivazione al perseguimento delle finalità della legge.
I soggetti pubblici e privati coinvolti devono fornire le informazioni necessarie.
Copertura finanziaria e limiti temporali
La copertura degli oneri è espressamente riferita ai soli esercizi 2021 e 2022:
- per il 2021, oneri quantificati in 10 milioni di euro;
- per il 2022, oneri quantificati in 10 milioni di euro.
La norma finanziaria opera, inoltre, in via condizionata all’approvazione della legge di bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
Valutazione complessiva di attualità
La legge contiene una disciplina di incentivazione della medicina generale associata che, pur formalmente riferita agli esercizi 2021 e 2022 per la copertura finanziaria, mantiene un impianto regolatorio di settore ancora astrattamente rilevante per l’organizzazione dell’assistenza territoriale piemontese.
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