Salta al contenuto
Legge

L.R. Piemonte 1/2021

Disposizioni regionali di modifica alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante).

Normativa regionaleL.R. Piemonte 1/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte 1/2021 modifica la l.r. 5/2019 su campeggi, villaggi turistici, aree di sosta e turismo itinerante, rafforzando i vincoli urbanistici, paesaggistici e culturali, chiarendo i campeggi temporanei e le procedure SCIA/titoli edilizi, abrogando una disposizione e introducendo norme transitorie per le strutture esistenti. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante

Modifiche alla disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante

La legge regionale Piemonte n. 1 del 2021 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5, che disciplina i complessi ricettivi all'aperto e il turismo itinerante. Le modifiche incidono soprattutto su localizzazione, titoli edilizi, procedure amministrative, tutela paesaggistica e culturale, controlli e regime transitorio.

Ambito di applicazione e vincoli di localizzazione

L’insediamento di campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate o di sosta e delle aree camper service è consentito solo in aree destinate a fini turistico-ricettivi, individuate dagli strumenti urbanistici comunali o intercomunali, nel rispetto della pianificazione territoriale e paesaggistica sovralocale, delle tutele dei beni culturali e paesaggistici, delle aree naturali protette, della Rete Natura 2000 e delle altre norme di settore.

Per le strutture e le installazioni previste dalla legge regionale 5/2019 è espressamente ribadito il rispetto delle disposizioni di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e delle previsioni del piano paesaggistico regionale.

Campeggi temporanei o mobili

La nozione di campeggi temporanei o mobili viene ridefinita come allestimenti predisposti per attività sociali, ricreative, culturali, educative e sportive su aree pubbliche o private, per i quali non sono richieste opere o interventi e con permanenza degli ospiti limitata alla durata dell’evento.

Per tali strutture la legge consente una disciplina più flessibile rispetto ai campeggi ordinari, proprio in ragione della temporaneità e della connessione con l’evento.

Disciplina urbanistico-edilizia e titoli abilitativi

L’insediamento delle strutture ricettive all’aperto ordinarie richiede il rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dalla l.r. 56/1977. Lo stesso vale per le strutture di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), mentre le installazioni indicate nelle lettere d), e), f) e g) sono ricondotte all’edilizia libera, a condizione che il progetto approvato con il permesso di costruire rappresenti in modo puntuale la disposizione delle piazzole che le ospitano.

Per gli insediamenti in aree naturali protette è richiesto anche il rispetto del piano del parco e del relativo regolamento; per i parchi nazionali occorre il nulla osta dell’ente gestore. Restano ferme le norme regionali su aree naturali protette, Rete Natura 2000, rete ecologica regionale e pianificazione di tutela della biodiversità.

Aree del turismo itinerante, camper service e punti sosta

Le aree camper service insediabili presso aree di servizio prevalentemente autostradali sono destinate esclusivamente alla sosta temporanea e devono essere realizzate in conformità al Codice della strada.

I punti sosta, anch’essi riservati alla sosta temporanea e al parcheggio di mezzi ricreazionali, devono essere individuati negli strumenti urbanistici comunali, avere destinazione d’uso a parcheggio e dotarsi di uno specifico regolamento d’uso, fatte salve le norme del Codice della strada.

Permanenza dei veicoli ricreazionali e insediamenti occasionali

Nel regime generale delle aree di sosta viene fatta salva la sosta dei veicoli ricreazionali nel rispetto dell’articolo 185 del Codice della strada.

La disciplina non si applica agli insediamenti occasionali di singoli mezzi o allestimenti mobili di pernottamento che non superino le 48 ore, se collocati in località prive di posti in complessi ricettivi all’aperto o di aree di sosta autorizzate.

Procedura SCIA, documentazione e avvio dell’attività

Quando per l’insediamento è necessario acquisire il titolo abilitativo edilizio, la SCIA deve essere integrata con la richiesta del titolo, corredata dalla documentazione urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, culturale e igienico-sanitaria prevista dalla normativa vigente, nonché da una planimetria con la localizzazione di servizi, unità abitative, allestimenti e piazzole.

L’avvio dell’attività è subordinato alla conclusione del procedimento presso lo SUAP, secondo il d.P.R. 160/2010, e all’eventuale approvazione della variante urbanistica ai sensi dell’articolo 17-bis della l.r. 56/1977.

La SCIA deve essere presentata sulla modulistica resa disponibile nella sezione dedicata del sito regionale o sul sito del comune.

Requisiti e controlli

La disciplina rafforza i riferimenti ai requisiti urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, di tutela del patrimonio culturale e igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

Le comunicazioni e le vigilanze sono rivolte all’ASL e al Comando dei Vigili del fuoco territorialmente competenti, che esercitano le rispettive funzioni di controllo.

Turismo sociale, giovanile e terzo settore

Per le attività avviate in campeggi temporanei o mobili la gestione è consentita ai soggetti privati e, per le finalità previste dal Codice del Terzo settore, anche agli enti no profit e agli organismi operanti nel turismo sociale e giovanile.

Per le altre attività richiamate dalla legge, i riferimenti alle organizzazioni sono adeguati alla disciplina del d.lgs. 117/2017.

Denominazioni commerciali delle strutture

Le strutture ricettive all’aperto configurate come campeggi e villaggi turistici possono assumere denominazioni commerciali alternative come “camping village” e “glamping” se possiedono i requisiti tecnici stabiliti dal regolamento regionale. Per i campeggi è inoltre possibile l’uso delle denominazioni “camping” o “camping and lodge”.

Sanzioni

È previsto il sequestro amministrativo del mezzo mobile di pernottamento quale ulteriore effetto sanzionatorio richiamato dalla disciplina regionale.

Regime transitorio

I complessi ricettivi all’aperto esistenti alla data di entrata in vigore della legge, situati in aree con destinazione d’uso diversa da quella turistico-ricettiva, conservano la destinazione originaria. In caso di ampliamento o di modifica della tipologia ricettiva devono però adeguare la destinazione d’uso urbanistica secondo le regole richiamate dalla l.r. 5/2019.

Abrogazione e decorrenza

Viene abrogato l’articolo 11 della l.r. 5/2019.

La legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, in quanto dichiarata urgente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.