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Legge

L.R. Piemonte 2/2021

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria).

Normativa regionaleL.R. Piemonte 2/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. 43/2000 sull’inquinamento atmosferico introducendo coordinamento con le regioni del bacino padano, un sistema informativo volontario per monitorare percorrenze ed emissioni dei veicoli e nuove regole per i controlli stradali. Contiene inoltre la disciplina finanziaria per gli oneri 2020-2022 e per gli esercizi successivi.

Modifiche alla disciplina regionale sulla qualità dell’aria e sui controlli delle limitazioni alla circolazione dei veicoli

Modifiche alla disciplina regionale sulla qualità dell’aria

La legge regionale interviene sulla l.r. 43/2000 per rafforzare la tutela della qualità dell’aria nel territorio regionale, con particolare attenzione alla circolazione dei veicoli, al coordinamento con le altre regioni del bacino padano e al supporto tecnologico per il monitoraggio delle emissioni.

Coordinamento interregionale e strumenti comuni

Il Piano regionale di qualità dell’aria è attuato anche mediante attività coordinate tra le regioni del bacino padano, con possibile adozione di strumenti comuni. La finalità è fronteggiare l’inquinamento atmosferico nell’area interessata e assicurare il rispetto degli obblighi comunitari con modalità più efficaci ed efficienti.

Sistema informativo per il monitoraggio delle percorrenze e delle emissioni

Per sperimentare modalità più efficaci di riduzione delle emissioni connesse alla circolazione di persone e merci, è istituito un sistema informativo che rileva e monitora le percorrenze chilometriche dei mezzi di trasporto e le correla alle relative emissioni. Il sistema serve a individuare modalità di utilizzo dei mezzi conformi al Piano regionale di qualità dell’aria e ai relativi Piani stralcio.

Dispositivi telematici e trattamento dei dati personali

Per le finalità del sistema informativo possono essere realizzati impianti di rilevazione telematica e, su base volontaria, possono essere installati dispositivi telematici mobili sui veicoli per monitorare stili di guida e chilometri percorsi. Tali strumenti consentono di condizionare le percorrenze al potenziale inquinante del veicolo e di localizzare i tratti stradali interessati.

La Regione tratta esclusivamente i dati personali necessari a verificare il rispetto dei chilometri percorribili definiti in fase di adesione all’uso dei dispositivi telematici e comunque necessari al perseguimento degli obiettivi del Piano regionale di qualità dell’aria. Gli aspetti relativi a nuove tecnologie, profilazione e decisioni automatizzate devono essere valutati nell’ambito della DPIA prevista dall’art. 35 del GDPR.

Regolamenti attuativi della Giunta regionale

La Giunta regionale è delegata ad adottare regolamenti per disciplinare l’implementazione del sistema informativo e il trattamento dei dati personali, nel rispetto di criteri e principi direttivi che includono:

  • minimizzazione e non eccedenza del trattamento;
  • misure di sicurezza per ridurre flussi di dati e numero di attori coinvolti;
  • adeguato monitoraggio della gestione, dell’efficacia del sistema e della necessità dei trattamenti;
  • garanzie adeguate per gli interessati;
  • aggiornamento della DPIA in caso di modifiche tecniche;
  • modalità di accesso dei soggetti deputati al controllo nel rispetto di minimizzazione e sicurezza;
  • raccolta e trasmissione dei dati necessari nel rispetto del regolamento UE 2016/679.

Prima applicazione e uso di sistemi già esistenti

In prima applicazione, la Regione può avvalersi di sistemi già operanti presso altre amministrazioni regionali e della relativa raccolta dati svolta da soggetti che assicurino il rispetto dei criteri e principi previsti per il trattamento dei dati, come precisati nei regolamenti attuativi. L’adozione di ulteriori sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati è subordinata all’approvazione dei medesimi regolamenti.

Controlli sulle limitazioni alla circolazione

I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono svolti dai soggetti che esercitano servizi di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del Codice della strada.

Disposizioni finanziarie

La legge quantifica gli oneri derivanti dalla sua applicazione e ne indica la copertura a valere sul bilancio regionale 2020-2022, con riferimento alla missione 09, programma 09.08, sia per spese correnti sia per spese in conto capitale. Sono inoltre previsti stanziamenti specifici per le attività di cui ai commi relativi al sistema informativo e per l’acquisto della strumentazione necessaria al completamento e alla manutenzione straordinaria del sistema di rilevamento della qualità dell’aria.

Per gli esercizi successivi al 2022, la dotazione finanziaria è rinviata alla legge di approvazione dei relativi bilanci finanziari triennali.

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