LEGGE 17 luglio 2026, n. 131
Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. («Liberi di scegliere»).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge introduce misure di protezione personale, assistenza sociale ed economica per minorenni e, in casi specifici, per maggiorenni fino a 25 anni e genitori che intendano allontanarsi da contesti criminali. Prevede procedure del tribunale per i minorenni, raccordi con autorità giudiziarie e forze di polizia, durata massima di due anni + un anno di proroga per le misure economiche e decreti attuativi entro 90 giorni.
Misure di protezione e assistenza per minorenni e famiglie esposte a criminalità organizzata
Misure di protezione e assistenza per minorenni esposti a contesti criminali
La legge disciplina un sistema di tutela personale, sociale ed economica per soggetti in grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica, quando ciò derivi da appartenenza o vicinanza a organizzazioni criminali o mafiose, ovvero a contesti di traffico di stupefacenti e di sfruttamento criminale. L’intervento è costruito in via complementare rispetto alle speciali misure di protezione già previste dall’ordinamento.
Ambito soggettivo di applicazione
Le disposizioni si applicano, quando ricorrano le condizioni di pericolo previste dalla legge, a:
- minorenni figli di soggetti indagati, imputati o condannati per associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti o reati aggravati dal metodo mafioso;
- minorenni indagati, imputati o condannati per tali delitti che abbiano manifestato la volontà di allontanarsi dal contesto criminale;
- minorenni vittime di violenze o intimidazioni delle organizzazioni criminali indicate;
- maggiorenni fino a 25 anni già destinatari, da minorenni, delle misure, se confermano la volontà di allontanarsi;
- genitori o titolari della responsabilità genitoriale che intendano allontanarsi, insieme al minore, dal contesto criminale.
La disciplina opera solo se non sussistono i presupposti per le speciali misure di protezione previste dalla normativa antimafia e dalla legge sulle vittime di estorsione e usura.
Misure di protezione personale
Le misure di protezione personale possono comprendere, se indicate dall’autorità giudiziaria:
- trasferimento immediato in luoghi protetti;
- eventuale uso di documenti di copertura;
- cambiamento delle generalità.
Dell’adozione delle misure viene informato il prefetto, che può disporre ulteriori misure di protezione e vigilanza sulla base delle valutazioni emerse nelle riunioni di coordinamento previste dalla normativa richiamata.
Misure di assistenza sociale, educativa ed economica
Le misure di assistenza sociale, se disposte dall’autorità giudiziaria, includono supporti educativi, psicologici e di reinserimento, nonché garanzie economiche e di sostegno materiale. In particolare sono previsti:
- supporto sociale, pedagogico e psicologico;
- accesso all’istruzione obbligatoria;
- conservazione del posto di lavoro, anche tramite trasferimento dei dipendenti pubblici;
- percorsi di formazione, riqualificazione e reinserimento lavorativo;
- reinserimento sociale e inclusione del minore e del familiare di riferimento.
Le misure economiche possono comprendere:
- assegno periodico;
- alloggio e copertura delle spese connesse;
- spese per trasferimenti collegati alle misure;
- spese sanitarie quando non sia possibile usare il SSN;
- accesso a mutui e prestiti agevolati;
- patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito ordinari.
Procedura di adozione dei provvedimenti
Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni interviene quando viene a conoscenza delle condizioni di rischio, anche tramite denuncia, segnalazione dei servizi sociali o scolastici, enti assistenziali, informazioni acquisite in altra indagine o istanza dell’interessato. Egli propone al tribunale per i minorenni l’applicazione delle misure di protezione e, se necessario, di assistenza.
L’autorità giudiziaria che adotta provvedimenti ex articoli 330 e 333 del codice civile nei casi previsti dalla legge informa il medesimo procuratore.
Ai fini dell’istruttoria il procuratore può acquisire:
- dichiarazioni del minore, del genitore, del tutore, del curatore, del curatore speciale e di altri interessati, se non pregiudizievoli per il minore;
- il parere del procuratore distrettuale competente;
- nei casi più gravi, informazioni anche dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
La proposta al tribunale deve indicare i presupposti, i pericoli esistenti e le misure richieste. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.
Coordinamento tra autorità e attuazione operativa
Quando le informazioni emergono nell’ambito delle attività investigative previste dalla normativa richiamata, il procuratore procedente e il procuratore per i minorenni devono coordinarsi per conciliare segretezza delle indagini e tutela tempestiva del minore; del coordinamento e dei provvedimenti va data comunicazione al procuratore generale presso la corte d’appello.
L’attuazione delle misure è affidata:
- agli uffici di servizio sociale per i minorenni, con coordinamento con i servizi sociali territoriali e sanitari, quando si tratta di trasferimento in luogo protetto e misure di assistenza;
- alla Commissione centrale per le speciali misure di protezione, con il supporto del Servizio centrale di protezione, per documenti di copertura e cambiamento generalità.
Nei casi di soggetti coinvolti in reati associativi o di traffico stupefacenti, le misure si integrano con i progetti di intervento previsti dall’ordinamento penale minorile e con le misure penali di comunità.
Segretezza, durata e revisione delle misure
Le notizie, gli atti e i provvedimenti relativi alle misure di protezione e alle attività del Servizio centrale di protezione possono essere coperti da segreto nei casi previsti dalla legge e su disposizione dell’autorità giudiziaria.
Le misure di assistenza sociale ed economica non possono durare più di due anni e sono prorogabili per un solo anno su istanza del beneficiario, previa verifica della persistenza delle condizioni. Il tribunale per i minorenni può modificare, sospendere o revocare le misure, valutando attualità e gravità del pericolo, condotta dei beneficiari e inosservanza degli impegni o delle prescrizioni.
Collegamenti con il procedimento penale
La legge modifica il codice di procedura penale per rafforzare il raccordo informativo con il tribunale per i minorenni quando procedimenti penali riguardano genitori di minorenni indagati o condannati per i reati associativi e di mafia richiamati dalla legge.
In particolare:
- l’ordinanza cautelare in carcere o ai domiciliari deve essere comunicata al procuratore per i minorenni;
- la polizia giudiziaria deve informare il procuratore distrettuale se emergono situazioni pregiudizievoli per minori;
- l’ordine di esecuzione della pena detentiva deve essere comunicato al procuratore per i minorenni.
Sono inoltre previste modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura penale per estendere l’analogo meccanismo informativo ai casi di procedimenti per i medesimi reati in cui risultino coinvolti genitori di minorenni.
Rapporto con altre norme e segnalazioni da procedure speciali
La disciplina interviene anche sulla normativa collegata alle segnalazioni provenienti da procedimenti penali e da specifiche informazioni investigative, estendendo il raccordo con il procuratore per i minorenni ai reati associativi e aggravati richiamati.
Comitato tecnico-scientifico e monitoraggio
È istituito presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità un Comitato tecnico-scientifico con funzioni di monitoraggio dell’attuazione della legge e di valutazione di eventuali modifiche, anche normative. Il Comitato è composto da rappresentanti dei ministeri interessati, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, e può avvalersi di esperti esterni.
La partecipazione è gratuita, senza compensi o rimborsi.
Il Comitato trasmette annualmente una relazione ai Ministri competenti e all’autorità politica delegata; la relazione è predisposta dal Dipartimento e inoltrata alle Camere dal Ministro della giustizia.
Disposizioni finanziarie e decreti attuativi
Gli oneri derivanti dalle misure economiche sono quantificati per gli anni 2026-2029 e a regime, con copertura a carico di specifiche risorse già esistenti e di riduzioni di autorizzazioni di spesa e di fondi statali.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore devono essere adottati decreti ministeriali attuativi che definiscano contenuti e modalità di attuazione delle misure di protezione e assistenza, con particolare riguardo a:
- modalità applicative;
- criteri di erogazione dell’assegno periodico, basati su impossibilità di lavorare o di usare fonti di sostentamento precedenti, situazione reddituale e patrimoniale, composizione del nucleo familiare e revisione periodica;
- criteri per determinare entità e durata delle misure economiche, nel rispetto del limite massimo di durata;
- regolazione dei rapporti finanziari con i comuni per le attività svolte in attuazione delle misure.
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