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Legge

LEGGE 8 luglio 2026, n. 126

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Normativa italiana26G00144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge approva l’intesa tra Stato e Diocesi ortodossa romena d’Italia, disciplinando libertà religiosa, assistenza spirituale, istruzione, matrimonio, festività, edifici di culto, riconoscimento degli enti e regime fiscale. Prevede deduzioni IRPEF e riparto dell’otto per mille dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore, oltre a obblighi di rendicontazione e iscrizione dei soggetti riconosciuti entro due anni.

Intesa Stato-Diocesi ortodossa romena d'Italia

Intesa tra Stato e Diocesi ortodossa romena d’Italia

La legge approva e rende vincolante l’intesa con la Diocesi ortodossa romena d’Italia, regolando i rapporti con lo Stato in materia di libertà religiosa, assistenza spirituale, scuola, matrimonio, patrimonio e regime fiscale. Le disposizioni operano nei confronti della Diocesi, delle comunità locali, degli enti e dei fedeli ad essa appartenenti.

Libertà religiosa e autonomia confessionale

La Repubblica riconosce l’autonomia della Diocesi, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e statuto. Sono escluse ingerenze statali nelle nomine dei ministri di culto, nell’esercizio del culto, nell’organizzazione ecclesiastica e negli atti spirituali e disciplinari. Ai fedeli e alle loro organizzazioni è garantita piena libertà di riunione, manifestazione del pensiero, professione della fede, propaganda religiosa e culto in forma privata o pubblica.

Ministri di culto

I ministri di culto, identificati dalla legge nei sacerdoti, godono del libero esercizio del ministero pastorale. Non sono tenuti a riferire ad autorità informazioni apprese per ragioni del proprio ministero. In caso di ripristino della leva obbligatoria, possono chiedere l’esonero dal servizio militare o l’assegnazione al servizio civile. La Diocesi deve comunicare tempestivamente alle amministrazioni competenti l’elenco aggiornato dei ministri nominati e rilasciare certificazioni delle qualifiche canoniche.

Assistenza spirituale a militari, ricoverati e detenuti

Ai militari ortodossi appartenenti alla Diocesi è riconosciuto il diritto di partecipare alle attività religiose nelle località di servizio, compatibilmente con le esigenze operative; in mancanza di chiese della Diocesi, possono frequentare quella ortodossa più vicina nell’ambito provinciale o regionale. In caso di decesso in servizio, le esequie devono essere assicurate dai ministri di culto della Diocesi. Analogo diritto di assistenza è previsto per ricoverati in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e per i detenuti negli istituti penitenziari, con accesso libero dei ministri e oneri a carico della Diocesi.

Insegnamento religioso e scuole confessionali

Nelle scuole pubbliche è ribadito il rispetto della libertà di coscienza e il diritto degli alunni a non avvalersi di insegnamenti religiosi. L’insegnamento non deve produrre effetti discriminanti né prevedere pratiche di culto per gli alunni che non vi partecipano. La Diocesi può designare incaricati per rispondere, in orario extrascolastico e secondo modalità concordate con le istituzioni scolastiche, a richieste sul fatto religioso e sulle sue implicazioni. È inoltre riconosciuto alla Diocesi il diritto di istituire scuole e istituti di educazione nel rispetto della normativa sulla parità scolastica e sul diritto allo studio.

Matrimonio religioso con effetti civili

Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della Diocesi in possesso della cittadinanza italiana, purché l’atto sia trascritto nei registri dello stato civile e siano state eseguite le pubblicazioni. La procedura richiede nulla osta dell’ufficiale di stato civile, celebrazione secondo rito ortodosso, redazione dell’atto in duplice originale e trasmissione entro cinque giorni per la trascrizione, che deve avvenire entro ventiquattro ore dal ricevimento. Gli effetti civili decorrono dalla celebrazione.

Festività religiose e assenze giustificate

Ai fedeli ortodossi appartenenti alla Diocesi è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro nelle grandi festività indicate dalla legge, con obbligo di recupero delle ore e senza compensi straordinari. Il Venerdì Santo e le medesime festività giustificano anche l’assenza scolastica degli alunni, su richiesta dei genitori, tutori o degli interessati se maggiorenni. Le date delle festività per l’anno successivo devono essere comunicate entro il 30 giugno al Ministero dell’interno, che le pubblica in Gazzetta Ufficiale.

Edifici di culto e cimiteri

Gli edifici aperti al culto pubblico della Diocesi non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la Diocesi. La forza pubblica vi accede, salvo urgenza, solo previo avviso e intesa. Si applicano le ordinarie esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni previste per gli edifici di culto. Ove possibile, nei cimiteri possono essere previste aree riservate su richiesta della Diocesi.

Patrimonio culturale e commissioni paritetiche

Stato e Diocesi si impegnano a collaborare per tutela e valorizzazione dei beni del patrimonio culturale della Diocesi e dei soggetti ad essa collegati, anche tramite una commissione mista. È inoltre prevista, su richiesta di una delle parti, una commissione paritetica per verificare l’attuazione delle disposizioni su deduzioni fiscali e riparto dell’otto per mille.

Enti ecclesiastici, riconoscimento e gestione

Possono essere riconosciuti come persone giuridiche civili gli enti costituiti nell’ambito della Diocesi aventi sede in Italia e fini di religione o culto, anche congiunti con istruzione, assistenza e beneficenza. Il riconoscimento avviene con decreto del Ministro dell’interno su domanda corredata da statuto e previa delibera motivata della Diocesi; l’ente deve essere rappresentato da cittadino italiano o di Stato UE domiciliato in Italia. Gli enti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dall’entrata in vigore, altrimenti possono compiere negozi giuridici solo dopo l’iscrizione. Mutamenti sostanziali, revoche e cessazioni della personalità giuridica sono soggetti a decreto ministeriale; la devoluzione dei beni segue il provvedimento della Diocesi, nel rispetto di volontà dei disponenti, terzi e statuti.

Regime fiscale e finanziamento

Agli enti civilmente riconosciuti con fini di religione o culto si applica un regime assimilato a quello degli enti di beneficenza o istruzione. Le attività diverse da religione o culto restano soggette alle leggi e al regime tributario ordinari. Le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro fino a 1.032,91 euro annui, a favore della Diocesi, dei suoi enti controllati e delle comunità locali, per culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Dal periodo d’imposta in corso all’entrata in vigore, la Diocesi partecipa inoltre alla ripartizione dell’otto per mille IRPEF; le somme sono impiegate per sostentamento dei ministri di culto, edifici e strutture religiose, esigenze di culto e finalità religiose, filantropiche, assistenziali e culturali, anche all’estero. È prevista rendicontazione annuale al Ministero dell’interno e successiva trasmissione al MEF.

Sostentamento dei ministri di culto

Gli assegni corrisposti dalla Diocesi ai ministri di culto per il sostentamento totale o parziale sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente. La Diocesi deve operare le relative ritenute e versare, ove dovuti, i contributi assistenziali e previdenziali.

Abrogazione della normativa sui culti ammessi e ulteriori intese

Dall’entrata in vigore della legge cessano di avere efficacia nei confronti della Diocesi e dei soggetti ad essa collegati le disposizioni della legge n. 1159 del 1929 e del regio decreto n. 289 del 1930, nonché ogni norma contrastante. Eventuali modifiche dell’intesa richiedono una nuova intesa e una nuova legge di approvazione; per future iniziative legislative su materie incidenti sui rapporti con lo Stato devono essere previamente promosse le intese del caso.

Disposizioni finanziarie e decorrenze

Gli oneri derivanti dalla deduzione IRPEF sono quantificati in 418.000 euro per il 2027 e 244.000 euro annui dal 2028, coperti mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente del bilancio del MEF. Le disposizioni finanziarie e di rendicontazione prevedono inoltre che la commissione mista e la commissione paritetica non comportino compensi o rimborsi. L’accesso alla deduzione e alla ripartizione dell’otto per mille decorre dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa.

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