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Legge

LEGGE 8 luglio 2026, n. 125

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Normativa italiana26G00143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge approva l’intesa del 17 dicembre 2024 tra Governo e Assemblee di Dio in Italia, che aggiorna l’intesa del 1986. Modifica la destinazione della quota IRPEF, ampliando gli interventi finanziabili e stabilendo che la ripartizione avvenga in proporzione alle scelte espresse. Le nuove regole decorrono dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore.

Approvazione dell’intesa con le Assemblee di Dio in Italia e modifica del riparto IRPEF

Approvazione dell’intesa con le Assemblee di Dio in Italia

La legge approva l’allegata intesa stipulata il 17 dicembre 2024 tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia. L’accordo modifica l’intesa del 29 dicembre 1986, già approvata con legge 22 novembre 1988, n. 517, incidendo sulla disciplina della quota IRPEF destinata all’ente.

Ripartizione della quota IRPEF

La modifica riguarda l’articolo 23 dell’intesa del 1986 e interviene su tre profili principali:

  • gli interventi finanziabili non sono più limitati agli interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo, ma comprendono interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero;
  • per la quota collegata alle scelte dei contribuenti, la ripartizione delle somme avviene in proporzione alle scelte espresse, superando il precedente meccanismo di rinuncia alla quota non espressamente scelta;
  • la quota di riferimento è aggiornata, richiamando quella determinata ai sensi dell’articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Decorrenza ed efficacia temporale

Le modifiche introdotte alla legge n. 517 del 1988 producono effetti dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione. La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, mentre l’intesa allegata precisa che le disposizioni sui commi relativi alla ripartizione decorrono dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa.

Natura del provvedimento

Il provvedimento ha natura di approvazione di intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione e si limita a rendere operativo l’aggiornamento concordato tra Stato e confessione religiosa, senza introdurre un regime generale diverso da quello già previsto per la destinazione della quota IRPEF.

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