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Legge

LEGGE 16 luglio 2026, n. 132

Istituzione della Giornata nazionale in memoria di 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star, silurato da un'unità della Marina tedesca nell'Oceano Atlantico il 2 luglio 1940.

Normativa italiana26G00148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Istituisce l’11 ottobre di ogni anno come Giornata nazionale in memoria dei 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra, periti nel naufragio dell’Arandora Star. Prevede un minuto di silenzio nei luoghi pubblici e privati e iniziative celebrative, scolastiche e informative, senza effetti civili ex l. n. 260/1949 e senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Giornata nazionale in memoria delle vittime italiane dell'Arandora Star

Giornata nazionale in memoria delle vittime italiane dell’Arandora Star

La legge istituisce una giornata commemorativa annuale dedicata ai 446 italiani internati e deportati dal Regno Unito per causa di guerra e deceduti nel naufragio del piroscafo britannico Arandora Star il 2 luglio 1940. L’obiettivo è conservare e onorare la memoria delle vittime, con iniziative diffuse di ricordo e riflessione.

Data della ricorrenza e significato

La Repubblica riconosce l’11 ottobre di ciascun anno come “Giornata nazionale”. La ricorrenza è finalizzata alla memoria dei connazionali periti nel naufragio, considerati vittime incolpevoli delle dinamiche belliche.

Minuto di silenzio

In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato ai 446 italiani periti nell’Arandora Star.

Effetti giuridici della ricorrenza

La Giornata nazionale non produce gli effetti civili previsti dalla legge 27 maggio 1949, n. 260. La ricorrenza ha quindi valore commemorativo e celebrativo, senza assimilazione alle festività con effetti civili.

Iniziative di province ed enti territoriali

Le province o gli enti territoriali di livello equivalente, secondo la legge n. 56/2014 o i rispettivi ordinamenti speciali, possono promuovere e organizzare, nell’ambito della propria autonomia e competenza:

  • manifestazioni pubbliche;
  • cerimonie;
  • incontri;
  • momenti comuni di ricordo e di riflessione.

Tali iniziative sono orientate a diffondere la conoscenza della strage del 2 luglio 1940 e a conservare la memoria delle vittime.

Iniziative nelle istituzioni scolastiche

Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia, possono promuovere per la Giornata nazionale:

  • iniziative didattiche;
  • studi;
  • convegni;
  • momenti comuni di narrazione e riflessione.

L’attività scolastica è quindi rimessa all’autonomia delle scuole e ha finalità educative e memoriali.

Informazione radiotelevisiva e multimediale

La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può assicurare, secondo il contratto di servizio, adeguati spazi di programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale dedicati alla Giornata nazionale, per divulgare, conservare e rinnovare la memoria delle vittime.

Copertura finanziaria

L’attuazione della legge è soggetta a invarianza finanziaria: non devono derivarne nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti devono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Testo integrale

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