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Legge

LEGGE 16 luglio 2026, n. 129

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

Normativa italiana26G00146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riforma la disciplina del reclutamento universitario nella l. n. 240/2010: sostituisce l’abilitazione con requisiti di produttività e qualificazione scientifica, ridefinisce commissioni e procedure di chiamata, introduce liste biennali di professori sorteggiabili, regola mobilità interateneo e alcune chiamate speciali. Prevede norme transitorie per procedure già bandite e per chi è già abilitato.

Riforma del reclutamento universitario e della mobilità dei docenti

Riforma del reclutamento universitario

La legge interviene in modo organico sulla disciplina del reclutamento dei professori universitari e su alcuni meccanismi di mobilità, modificando più disposizioni della legge n. 240/2010. Il fulcro della riforma è il superamento del sistema centrato sull’abilitazione scientifica nazionale, sostituito da requisiti di produttività e qualificazione scientifica definiti per gruppo scientifico-disciplinare.

Requisiti per l’ingresso nei ruoli universitari

L’accesso alle procedure di chiamata per professori di prima e seconda fascia è subordinato al possesso di requisiti specifici, distinti per fascia, individuati con decreto ministeriale su proposta ANVUR e sentito il CUN, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della disposizione.

I requisiti devono essere aggiornati:

  • una prima volta dopo due anni dalla loro individuazione;
  • successivamente, almeno ogni cinque anni.

Nella definizione dei requisiti si deve tener conto, in particolare, di:

  • attività di didattica e ricerca in Italia e all’estero;
  • titolarità, contitolarità o partecipazione a progetti di ricerca finanziati tramite bandi competitivi nazionali, europei e internazionali;
  • raggiungimento di indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca.

Il possesso dei requisiti è autocertificato dai candidati tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con procedura telematica predisposta dal Ministero.

Liste per le commissioni giudicatrici

Per le procedure di reclutamento, il Ministero pubblica liste biennali dei professori che chiedono di essere inclusi nelle commissioni giudicatrici, distinte per gruppo scientifico-disciplinare e per fascia.

La domanda deve essere corredata della documentazione sull’attività scientifica complessiva, con particolare attenzione all’ultimo quinquennio. L’inclusione è subordinata al possesso dei requisiti dell’articolo 16 e il curriculum dei professori inseriti è pubblicato sul sito del Ministero.

Non possono essere inclusi:

  • i professori straordinari a tempo determinato;
  • i professori collocati in aspettativa obbligatoria;
  • i professori che nell’anno precedente abbiano ricevuto valutazione negativa;
  • i professori condannati definitivamente per i reati contro la pubblica amministrazione previsti dal libro II, titolo II, capo I, c.p.

Il Ministero individua inoltre i gruppi scientifico-disciplinari per i quali il numero di professori sorteggiabili è inferiore a quaranta.

Nuove regole per le procedure di chiamata ex articolo 18

Per le chiamate di professori, la legge modifica il contenuto dei bandi e la composizione delle commissioni.

I bandi devono indicare il gruppo scientifico-disciplinare e, se del caso, uno specifico profilo mediante settori scientifico-disciplinari o ambiti tematici ricompresi nella declaratoria del gruppo, coerenti con la programmazione strategica dell’ateneo; per l’area medica, rilevano anche le esigenze clinico-assistenziali.

Le domande vanno presentate con un curriculum standardizzato, definito dal decreto ministeriale sui requisiti.

La commissione giudicatrice è composta da cinque professori, in possesso dei requisiti di prima fascia e, di regola, appartenenti almeno alla fascia oggetto della procedura. La composizione deve rispettare equilibrio di genere, imparzialità, trasparenza e rotazione. La commissione è formata da:

  • un componente individuato dall’università banditrice;
  • quattro componenti esterni sorteggiati dalle liste biennali.

Se il bando riguarda uno specifico settore scientifico-disciplinare, almeno due componenti devono appartenere a quel settore. Per le chiamate di seconda fascia, almeno tre componenti devono essere professori di prima fascia.

Per garantire la rotazione, per alcuni gruppi scientifico-disciplinari la commissione può essere ridotta a tre membri; per gli altri, sono esclusi i professori che abbiano già fatto parte di commissioni per lo stesso gruppo nell’anno precedente al bando.

La valutazione dei candidati comprende:

  • verifica effettiva dei requisiti;
  • valutazione della didattica;
  • discussione delle pubblicazioni e delle esperienze didattiche;
  • prova didattica su tema individuato dalla commissione, tenendo conto degli eventuali ambiti tematici o delle esigenze clinico-assistenziali.

Il bando deve prevedere un numero di pubblicazioni compreso tra 10 e 15. La commissione conclude i lavori indicando il candidato più meritevole, fermo restando che la proposta di chiamata spetta al dipartimento.

È inoltre elevata da un quinto a un quarto la quota di riserva dei posti, e i docenti in servizio ex articolo 6, comma 11, concorrono a tale quota.

Nuove regole per i ricercatori a tempo determinato e per i passaggi successivi

Anche le procedure di cui all’articolo 24 sono riformate in modo analogo.

Per il reclutamento di ricercatori e per le altre procedure previste:

  • i bandi possono individuare il profilo mediante settori o ambiti tematici del gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con la programmazione strategica dell’ateneo e, per l’area medica, con le esigenze clinico-assistenziali;
  • le domande devono essere presentate con curriculum standardizzato;
  • la commissione è composta da tre professori, di cui almeno due di prima fascia, con criteri di equilibrio di genere, imparzialità, trasparenza e rotazione.

La commissione è formata da:

  • un componente individuato dall’università;
  • due componenti esterni sorteggiati dalle liste;
  • se il bando riguarda uno specifico settore, almeno due componenti devono appartenere a quel settore.

Il bando deve prevedere il numero di pubblicazioni ammesse, tra 10 e 15, e può includere una prova didattica. La commissione deve concludere i lavori indicando il candidato più meritevole.

Per l’accesso alle chiamate ex articolo 24, comma 5, non è più richiesto il conseguimento dell’abilitazione, ma il possesso dei requisiti di produttività e qualificazione scientifica definiti ai sensi dell’articolo 16.

Valutazione ex post e premialità

Entro 60 giorni è previsto un decreto ministeriale non regolamentare che definisce le linee guida per la valutazione, da parte di ANVUR dopo tre anni dalla presa di servizio, dei vincitori delle procedure svolte ai sensi della nuova disciplina e di altre procedure richiamate.

La valutazione rileva ai fini:

  • del computo delle assegnazioni del fondo di finanziamento ordinario delle università;
  • del contributo previsto dalla legge n. 243/1991;

secondo principi di premialità e autonomia responsabile.

Disposizioni speciali per la Libera università di Bolzano

Per rafforzare l’offerta didattica plurilingue della Libera università di Bolzano, limitatamente alle posizioni collegate a insegnamenti in lingua tedesca, è consentita la copertura di posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi abilitati alla docenza presso università dell’area linguistica tedesca, purché in possesso dei requisiti scientifici previsti.

La misura non può superare il 10% dei professori di prima e seconda fascia in servizio al 31 dicembre 2025.

Un decreto ministeriale, sentito il CUN, individua entro 60 giorni i titoli di abilitazione alla docenza rilevanti per tali chiamate.

Mobilità interateneo e altri interventi finanziari

È introdotta la possibilità di trasferire professori o ricercatori a tempo indeterminato con almeno cinque anni di servizio, con il consenso dell’interessato e delle università coinvolte, purché l’ateneo che procede alla chiamata rispetti le condizioni di sostenibilità economico-finanziaria.

I trasferimenti:

  • gravano sulle facoltà assunzionali disponibili;
  • fanno computare la cessazione come risparmio utile per il calcolo delle disponibilità finanziarie o del numero di unità sostituibili;
  • sono computati nella quota di un quarto dei posti disponibili.

Il Ministro può prevedere ulteriori interventi di incentivo alla mobilità interateneo, compreso il trasferimento di un docente all’esito delle procedure di chiamata.

Per eventuali interventi di incentivazione delle chiamate già previsti dalla legge n. 230/2005, è stabilito che essi restano esclusi dai meccanismi di riduzione in sede di riparto del FFO.

Regime transitorio

Fino alla definizione dei nuovi requisiti e delle modalità di formazione delle commissioni continuano ad applicarsi le regole precedenti.

Per le procedure già bandite alla data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Chi possiede l’abilitazione scientifica nazionale secondo la disciplina precedente è considerato in possesso dei nuovi requisiti, per la fascia e il gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, fino alla scadenza dell’abilitazione.

Chi ha ricevuto valutazione negativa nell’ambito dell’abilitazione precedente non può partecipare, per 12 mesi dalla domanda, alle procedure ex articoli 18 e 24, commi 5 e 6, per lo stesso settore o gruppo e per la stessa fascia o per quella superiore.

Fino al termine previsto dall’articolo 24, comma 6, possono partecipare alle procedure ivi richiamate i soggetti in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale.

Clausola di invarianza finanziaria

L’attuazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Testo integrale

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