LEGGE 23 luglio 2026, n. 135
Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge detta principi generali per promuovere attività educative e ricreative non formali per bambini e adolescenti, contrastare povertà educativa ed esclusione sociale e sostenere le famiglie. Delega il Governo ad adottare entro 9 mesi decreti legislativi su servizi e iniziative per minori, istituisce un tavolo tecnico e consente ai comuni convenzioni per l’uso di spazi scolastici, senza nuovi oneri salvo specifiche coperture dal 2026.
Sostegno alle attività educative e ricreative non formali per minori
Sostegno alle attività educative e ricreative non formali per minori
La legge definisce un quadro di principi generali per incentivare e sostenere, su tutto il territorio nazionale, attività educative e ricreative non formali rivolte a bambini e adolescenti. L’obiettivo è contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale, favorire la partecipazione dei minori ai processi decisionali che li riguardano e sostenere le famiglie con opportunità educative orientate al benessere dei figli dalla nascita alla maggiore età.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento si muove nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale e riguarda l’istituzione e la diffusione di attività educative e ricreative non formali. La finalità dichiarata è quella di ampliare le opportunità educative per i minori, valorizzando anche il protagonismo delle nuove generazioni e il coinvolgimento delle famiglie.
Delega al Governo per i servizi e le attività educative non formali
Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per promuovere la diffusione di opportunità educative non formali rivolte al benessere dei minori. La delega deve essere esercitata nel rispetto di criteri direttivi specifici, che orientano l’intervento normativo futuro.
Tra i principi fissati vi sono:
- l’aggiornamento delle disposizioni della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con misure a favore di iniziative comunali, prioritariamente destinate a nuclei familiari con figli portatori di bisogni speciali e a famiglie numerose;
- la possibilità di svolgere tali iniziative presso scuole, centri estivi, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa per minori, anche tramite accordi con comuni limitrofi;
- l’incentivo al coinvolgimento di enti del Terzo settore e di enti religiosi con attività di oratorio o similari, mediante co-programmazione e co-progettazione;
- l’adozione di modelli gestionali e strutturali flessibili, capaci di adattarsi alle esigenze amministrative, ottimizzare le risorse e coinvolgere utenti e comunità locale.
Procedura di adozione dei decreti legislativi
Gli schemi dei decreti legislativi devono essere adottati previa intesa in Conferenza unificata e trasmessi alle Camere per i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri devono essere resi entro 20 giorni e devono indicare le eventuali disposizioni non conformi ai principi e criteri direttivi. Dopo l’esame dei pareri, il Governo trasmette nuovamente il testo con le proprie osservazioni e le eventuali modifiche; il parere definitivo deve essere reso entro ulteriori 20 giorni. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
Copertura finanziaria della delega
Per l’attuazione della delega è autorizzata una spesa di 3,5 milioni di euro per il 2026, 4 milioni di euro per il 2027 e 1 milione di euro annui a decorrere dal 2028. La copertura è assicurata mediante riduzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali per gli anni 2026 e 2027 e, dal 2028, mediante riduzione del Fondo di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Utilizzo di spazi negli edifici scolastici
Per sostenere giovani e famiglie, i comuni possono stipulare convenzioni per utilizzare gli spazi disponibili negli edifici scolastici per le attività previste dalla legge, nel rispetto dell’autonomia scolastica. Le convenzioni non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli adempimenti sono svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.
Tavolo tecnico per l’educazione non formale
È istituito, con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, un tavolo tecnico per le attività di educazione non formale. Il decreto, adottato previo parere in Conferenza unificata, deve definire composizione, organizzazione e funzionamento del tavolo.
Il tavolo ha funzioni di coordinamento e supporto, in particolare per:
- condividere buone pratiche in materia di sostegno ai servizi e alle attività educative non formali;
- coadiuvare enti locali ed enti del Terzo settore nella diffusione di processi e modelli organizzativi utili alla co-programmazione e co-progettazione;
- favorire forme semplificate di affidamento dei servizi da parte degli enti locali.
La composizione deve tenere conto dei soggetti e delle istituzioni coinvolti dalla legge, comprese le associazioni rappresentative del mondo giovanile. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti.
Regime finanziario del tavolo tecnico e delle convenzioni
L’istituzione e il funzionamento del tavolo tecnico, così come l’attuazione delle convenzioni per l’uso degli spazi scolastici, non devono determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
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