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Legge

L.R. Lazio 28/2008

Interventi regionali per la promozione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 28/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio promuove i mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, finanziandone l’avvio da parte di comuni e imprenditori agricoli professionali, con priorità a mercati biologici e regole per la distribuzione territoriale. Prevede inoltre contributi per l’uso di prodotti agricoli regionali nelle mense scolastiche e azioni promozionali. Riguarda i mercati agricoli istituiti ai sensi del DM 20 novembre 2007.

Promozione dei mercati agricoli a vendita diretta e contributi connessi

Promozione dei mercati agricoli a vendita diretta

La legge della Regione Lazio interviene per sostenere i mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni regionali, stagionali e locali, favorire il rapporto diretto tra produttori e consumatori e ridurre i costi di distribuzione e trasporto.

Contributi per l’avvio dei mercati agricoli

La Regione concede contributi per le spese di avvio dei mercati agricoli. Possono accedervi:

  • i comuni, comprese le loro forme di decentramento amministrativo, che intendano istituire mercati agricoli riservati agli imprenditori agricoli professionali;
  • gli imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, che presentino al comune richiesta di istituzione del mercato.

I contributi sono subordinati al rispetto di specifiche condizioni di accesso al mercato:

  • vendita esclusiva di prodotti propri da parte di aziende agricole ubicate nel territorio del comune in cui il mercato è istituito o autorizzato;
  • nei comuni con meno di 5.000 abitanti, possibilità di ammettere anche aziende dei comuni limitrofi, sempre per la sola vendita di prodotti propri;
  • nei capoluoghi di provincia, possibilità di ammettere anche aziende ubicate nell’ambito territoriale provinciale.

Una quota dei contributi annualmente disponibili è destinata all’avvio, nei capoluoghi di provincia, di mercati agricoli che vendano esclusivamente prodotti ottenuti da agricoltura biologica.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessorato competente e sentita la commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità per le domande, la valutazione e la graduatoria, gli importi massimi finanziabili, le modalità di erogazione, i controlli e le cause di revoca. Nei criteri di valutazione è previsto un maggior punteggio per i progetti relativi a mercati biologici e per quelli che prevedano riduzione degli imballaggi e uso di materiali riciclati o riciclabili.

Mappatura dei mercati e monitoraggio

La Giunta regionale effettua annualmente, anche sulla base delle comunicazioni dei comuni, una mappatura dei mercati agricoli presenti nel territorio regionale, con analisi comparativa rispetto all’anno precedente. Redige inoltre un rapporto sullo stato di attuazione delle iniziative finanziate e sulla loro efficacia, riferendo alla competente commissione consiliare. Se emergono rilevanti squilibri territoriali, la Regione attiva iniziative per favorire una distribuzione omogenea dei mercati.

Contributi per le mense scolastiche

Per favorire l’impiego di prodotti agricoli regionali nella preparazione dei pasti delle mense scolastiche, la Regione concede contributi ai comuni che, nella gestione del servizio, prevedano l’utilizzo di prodotti ortofrutticoli provenienti da imprenditori agricoli professionali operanti nei mercati della vendita diretta. Le modalità di accesso a questi contributi sono definite con la deliberazione della Giunta prevista per i contributi di avvio.

Azioni promozionali

La Regione promuove la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle qualità dei prodotti venduti attraverso:

  • campagne di informazione e comunicazione rivolte ai consumatori;
  • una sezione dedicata nel portale web regionale;
  • lo studio e la realizzazione di un logo da mettere a disposizione dei comuni che abbiano istituito mercati agricoli, per identificare i prodotti provenienti dalla vendita diretta.

Disciplina finanziaria

Per l’attuazione della legge sono stati istituiti, nel bilancio regionale 2008, specifici capitoli di spesa per il contributo all’avvio dei mercati agricoli, sia per la parte corrente sia per la parte capitale. La copertura degli oneri è demandata alla legge di bilancio; dal 1° gennaio 2012 gli oneri risultano imputati al capitolo B11900.

Attualità della disciplina

La legge resta rilevante per la disciplina dei contributi e delle misure di promozione dei mercati agricoli nella Regione Lazio; tuttavia il riferimento finanziario originario al solo esercizio 2008 è superato dalla successiva imputazione di spesa indicata nelle note. Non emergono elementi di abrogazione totale nel testo fornito.

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