L.R. Lazio 29/2008
Norme sull'organizzazione di produttori agricoli, sugli accordi regionali per l'integrazione delle filiere e sulle filiere corte (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Lazio disciplina il riconoscimento e il sostegno delle organizzazioni di produttori agricoli, gli accordi regionali di filiera e le filiere corte. Prevede contributi e finanziamenti, elenchi regionali, vigilanza e incentivi. Alcune disposizioni transitorie riguardano solo il passaggio dalle vecchie associazioni ex l.r. 60/1984 e i contributi sono subordinati alla normativa UE sugli aiuti di Stato.
Organizzazioni di produttori agricoli, accordi di filiera e filiere corte nel Lazio
Organizzazioni di produttori, accordi di filiera e filiere corte nel Lazio
La legge regionale del Lazio n. 29 del 24 dicembre 2008 disciplina tre ambiti collegati della politica agricola regionale: il riconoscimento e il sostegno delle organizzazioni di produttori, la promozione degli accordi regionali di filiera e lo sviluppo delle filiere corte. Il provvedimento si applica esclusivamente nel territorio della Regione Lazio.
Finalità e ambito di intervento
La Regione promuove la costituzione di organizzazioni di produttori agricoli per concentrare l’offerta e adeguare la produzione al mercato, anche mediante contributi per l’avviamento, la trasformazione di associazioni già riconosciute e l’ampliamento delle attività. Favorisce inoltre l’integrazione tra i soggetti della filiera tramite accordi regionali finalizzati alla valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Infine sostiene le filiere corte, anche attraverso gruppi di offerta e vendita diretta, con particolare attenzione ai modelli di produzione di qualità, biologici e biodinamici.
Definizioni rilevanti
La legge definisce i principali soggetti e strumenti operativi: produttori, imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione, filiera di produzione, accordo regionale di filiera, contratto in filiera, organismo gestore della filiera, contratto tipo, filiera corta, gruppo di offerta e tavolo regionale delle filiere. Le definizioni sono centrali perché delimitano i soggetti legittimati a partecipare agli accordi e ai benefici previsti.
Regolamenti attuativi
La Giunta regionale deve adottare regolamenti di attuazione e integrazione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. I regolamenti disciplinano, tra l’altro:
- riconoscimento e iscrizione delle organizzazioni di produttori;
- revoca del riconoscimento e cancellazione dagli elenchi;
- criteri di concessione di aiuti e finanziamenti;
- vigilanza e controlli;
- iscrizione e funzionamento degli elenchi degli accordi di filiera e dei gruppi di offerta;
- costituzione e funzionamento degli organismi di gestione;
- criteri di preferenza per l’accesso ai contributi;
- portale web e sportello regionale delle filiere corte.
Organizzazioni di produttori: requisiti e riconoscimento
Le organizzazioni di produttori devono essere costituite in una delle forme societarie previste dal d.lgs. 102/2005 e operare in riferimento a un settore produttivo o a un singolo prodotto indicato nell’allegato A. La Regione riconosce le organizzazioni che:
- sono composte da produttori agricoli singoli o associati;
- hanno sede legale nel Lazio;
- commercializzano almeno il 60% del valore della produzione proveniente da aziende agricole laziali;
- possiedono i requisiti del d.lgs. 102/2005.
La richiesta è presentata alla direzione regionale competente, previa deliberazione dell’assemblea dei soci. Il riconoscimento è concesso dopo verifica dei requisiti ed è comunicato all’Albo nazionale delle organizzazioni di produttori.
Requisiti minimi di produzione e casi particolari
I volumi minimi di produzione commercializzata sono quelli fissati nell’allegato A e vengono aggiornati ogni tre anni sulla base dei dati ISTAT o di altre fonti statistiche. Per l’agricoltura biologica, il requisito si calcola con riferimento alla sola produzione biologica certificata ottenuta nel Lazio.
La legge consente, ai fini del riconoscimento, di considerare anche la produzione direttamente commercializzata dai produttori aderenti nel triennio precedente, ma in tal caso l’organizzazione deve impegnarsi a commercializzare direttamente, entro i primi tre anni dal riconoscimento, almeno il 75% della produzione annuale degli aderenti, con rischio di revoca e restituzione degli aiuti in caso di mancato rispetto.
Il requisito minimo è ridotto del 50% se:
- almeno il 50% dei soci è ubicato in zone svantaggiate;
- più del 50% della produzione commercializzata è biologica, nei casi previsti dalla legge.
Per i vini di qualità prodotti in regioni determinate la soglia minima è pari almeno al 20% del volume di produzione regionale.
Elenco regionale delle organizzazioni e revoca
Presso la direzione regionale competente è istituito l’elenco regionale delle organizzazioni di produttori, al quale le organizzazioni riconosciute sono iscritte di diritto. La revoca del riconoscimento, previa diffida, interviene in caso di perdita dei requisiti, irregolarità gestionali tali da impedire il raggiungimento degli scopi, o gravi violazioni normative o statutarie. La revoca comporta la cancellazione dall’elenco.
Crisi di mercato
Le organizzazioni di produttori possono proporre alla Regione di intervenire presso il Ministro competente affinché sia dichiarato lo stato di crisi di mercato per determinate produzioni, sulla base della riduzione del reddito annuale rispetto al triennio precedente e dell’analisi tra previsioni produttive e sbocchi di mercato.
Aiuti per avviamento e ampliamento delle organizzazioni
La Regione concede aiuti temporanei e decrescenti per coprire i costi amministrativi sostenuti nei primi cinque anni successivi al riconoscimento. Le domande vanno presentate entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio cui il contributo si riferisce.
Gli aiuti sono riferiti a un periodo di attività di cinque anni, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno; non sono concessi per spese sostenute dopo il quinto anno e l’erogazione complessiva avviene entro il settimo anno dal riconoscimento.
L’importo è determinato in base al valore della produzione annua direttamente commercializzata, secondo l’allegato B. In ogni caso il contributo copre al massimo:
- 100% dei costi nel primo anno;
- 80% nel secondo;
- 60% nel terzo;
- 40% nel quarto;
- 20% nel quinto.
Sono previsti anche aiuti per l’ampliamento significativo delle attività, compresa l’estensione a nuovi prodotti. L’adesione di nuovi membri rileva come ampliamento significativo solo se determina un incremento del VPC di almeno il 30%. Se l’organizzazione ottiene per la prima volta il riconoscimento ma svolge già attività produttive e commerciali, può chiedere solo gli aiuti per l’ampliamento significativo.
Finanziamenti per programmi di attività
Alle organizzazioni di produttori riconosciute la Regione concede finanziamenti per programmi di attività diretti a:
- miglioramento qualitativo e valorizzazione commerciale dei prodotti, anche tramite contratti in filiera;
- promozione di certificazioni di qualità, tracciabilità e rintracciabilità;
- innovazione tecnologica dei sistemi di produzione.
Il programma è ammissibile entro il limite del 20% del valore della produzione commercializzata nell’anno precedente. Il finanziamento pubblico non può superare il 50% delle spese ammissibili; almeno il 30% della restante quota deve essere coperto dal fondo di esercizio previsto dal d.lgs. 102/2005, mentre l’eventuale residuo può essere finanziato con altre risorse, anche tramite credito.
Vigilanza, controlli e riduzioni dei contributi
La Regione esercita vigilanza e controllo sulle organizzazioni riconosciute per verificare il permanere dei requisiti e il conseguimento degli scopi. La direzione regionale competente accerta i requisiti e il funzionamento delle organizzazioni.
Se emergono inadempienze o omissioni non tali da giustificare la revoca, i contributi concedibili per l’annualità interessata possono essere ridotti fino al 10% dei contributi previsti.
Accordi regionali di filiera
La Regione promuove la sottoscrizione di accordi regionali di filiera per valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari del Lazio, tutelando sicurezza alimentare, qualità, redditività degli operatori e interessi dei consumatori. Gli accordi prevedono azioni per:
- migliorare qualità, tracciabilità e certificazione della sicurezza alimentare;
- valorizzare la provenienza laziale, anche tramite rintracciabilità, denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità;
- coordinare produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione;
- definire meccanismi di formazione dei prezzi.
Gli accordi stabiliscono anche i modelli dei contratti in filiera, i contratti tipo, l’organismo gestore della filiera e l’adozione di disciplinari di produzione e manuali delle procedure.
Sottoscrizione, elenco e limiti concorrenziali
Gli accordi possono essere sottoscritti dagli organismi di rappresentanza dei soggetti della filiera, o in mancanza da soggetti economicamente rappresentativi del rispettivo segmento, insieme alla Regione. Dopo la firma, sono iscritti nell’elenco regionale degli accordi di filiera.
Gli accordi non possono comportare restrizioni della concorrenza, salvo il contenimento delle produzioni necessario per l’analisi degli sbocchi di mercato o per programmi di miglioramento qualitativo. I firmatari che rappresentano trasformazione o commercializzazione devono consentire l’accesso ai contratti in filiera anche ad aziende non aderenti ad alcuna organizzazione o aderenti a organizzazioni non firmatarie.
Gli imprenditori agricoli non rappresentati dagli organismi firmatari possono chiedere che ai propri contratti di coltivazione, allevamento o fornitura si applichi la disciplina dei contratti in filiera.
Contratti in filiera: contenuti e disciplina
La sottoscrizione degli accordi comporta l’adozione di contratti in filiera, finalizzati a negoziare prezzi equi, garantire gli approvvigionamenti, sviluppare sbocchi commerciali e contenere la volatilità dei prezzi al consumo.
I contratti devono indicare prodotto, attività, area geografica, durata e condizioni di rinnovo. Devono fondarsi su principi di:
- confronto tra domanda di mercato e previsioni produttive;
- definizione di prescrizioni contrattuali per adeguare la qualità del prodotto e fissare prezzi di riferimento;
- individuazione dei servizi logistici rilevanti per il prezzo;
- criteri di differenziazione del prezzo;
- obbligo di sottoscrizione del contratto da parte delle componenti della filiera secondo gli schemi tipo;
- cause di risoluzione e diritto al risarcimento del danno.
Il contratto disciplina inoltre il disciplinare di produzione, il manuale delle procedure operative, l’assistenza tecnica, le analisi per la certificazione di qualità, la rintracciabilità di filiera e la gestione dei dati di processo. Deve prevedere forza maggiore, un collegio arbitrale terzo, eventuali contributi degli operatori per la gestione dell’accordo e il rispetto del CCNL e degli accordi provinciali.
Per cooperative e loro consorzi, nei rapporti con i soci conferenti, non si applicano i contratti e i contratti tipo; resta però possibile aderire agli accordi e ai relativi contratti in filiera.
Incentivi agli accordi di filiera
L’adesione agli accordi, la sottoscrizione dei contratti in filiera e l’adozione dei contratti tipo costituiscono criterio di preferenza per l’erogazione di contributi regionali e per l’accesso ad azioni e servizi regionali in favore delle imprese agricole, cooperative, consorzi e imprese di trasformazione e commercializzazione del Lazio.
Gli organismi di gestione delle filiere possono presentare progetti integrati di filiera, valutabili ai fini dell’eventuale concessione di benefici previsti dalla normativa vigente. I progetti devono indicare tutti i beneficiari finali per le singole fasi della filiera.
Tavolo regionale delle filiere
È istituito presso la direzione regionale competente il tavolo regionale delle filiere, composto da dirigenti regionali e da rappresentanti dei soggetti di cui alle definizioni di legge. Il tavolo funge da sede di confronto con il partenariato e svolge funzioni di impulso e coordinamento delle politiche di filiera.
Filiere corte, gruppi di offerta e gruppi di acquisto
La Regione promuove le filiere corte per avvicinare produttori e consumatori, valorizzare le produzioni regionali e rendere più trasparente la formazione del prezzo finale. A questo fine favorisce la costituzione di gruppi di offerta e concede contributi per investimenti delle imprese agricole destinati alla vendita diretta in spazi aziendali o extra aziendali gestiti direttamente dalle imprese.
Sono previsti:
- un portale web regionale per pubblicare prodotti, caratteristiche e prezzi dei gruppi di offerta iscritti nell’elenco regionale;
- uno sportello regionale delle filiere corte.
La legge promuove anche i gruppi di acquisto, costituiti da consumatori che acquistano collettivamente prodotti agricoli direttamente dalle imprese agricole o dai gruppi di offerta, e finanzia una rete informativa regionale ad accesso libero. Le disposizioni si applicano anche ai gruppi di acquisto solidale.
Gruppi di offerta ed elenco regionale
I gruppi di offerta sono insiemi di filiere di produzione agricole e agroalimentari che offrono un paniere di prodotti per il consumo umano. Devono individuare un centro di aggregazione dell’offerta, cioè il luogo fisico in cui sono concentrati i prodotti da confezionare per la distribuzione.
Presso la direzione regionale competente è istituito l’elenco regionale dei gruppi di offerta; iscrizione e tenuta sono disciplinate dal regolamento, sentita la commissione consiliare competente. La Regione promuove costituzione e avvio dei gruppi di offerta e concede finanziamenti per attrezzature e tecnologie informatiche a supporto della logistica locale e dei centri di aggregazione.
Vendita diretta e priorità negli incentivi
La Regione favorisce la vendita diretta dei prodotti agricoli e agroalimentari, freschi o trasformati, da parte delle imprese agricole singole o associate. Le imprese che aderiscono ai contratti in filiera, o che comunque adottano i disciplinari di produzione e i manuali qualità previsti, hanno priorità nell’accesso agli incentivi per punti vendita gestiti direttamente e per impianti di trasformazione destinati alla successiva vendita diretta.
È inoltre favorita la partecipazione delle imprese agricole del Lazio ad eventi promozionali per valorizzare i prodotti regionali.
Disposizioni finanziarie e transitorie
Per l’esercizio finanziario 2008 la copertura è assicurata mediante specifici capitoli di spesa, con stanziamenti di 500.000 euro per la parte corrente e 1.000.000 euro per il conto capitale; per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.
In fase transitoria:
- le organizzazioni già riconosciute ai sensi della l.r. 60/1984 che abbiano deliberato la trasformazione nelle forme previste dalla nuova legge sono iscritte di diritto all’elenco regionale e possono ottenere aiuti solo per le spese reali aggiuntive di costituzione e funzionamento;
- se non hanno deliberato la trasformazione, la Regione revoca il riconoscimento precedente;
- fino a tale trasformazione, la concentrazione dell’offerta e la commercializzazione possono avvenire sia direttamente sia in nome e per conto dei soci;
- le organizzazioni riconosciute entro il 31 dicembre 1999 conservano il diritto agli aiuti della vecchia legge fino a esaurimento degli impegni già assunti;
- l’albo regionale delle associazioni e unioni regionali è soppresso dopo gli atti di conferma o revoca;
- per la prima applicazione dei minimi di produzione regionale si usano i dati ISTAT dell’ultimo triennio disponibile.
Abrogazioni e rapporti con la disciplina sugli aiuti di Stato
Sono abrogate le precedenti leggi regionali del 1984, 1988, 1989 e 1990 in materia di associazionismo dei produttori agricoli.
Tutti i contributi previsti sono subordinati al rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Gli aiuti esentati da notifica sono concessi nel rispetto dei regolamenti UE applicabili; quelli soggetti a notifica sono concedibili solo dopo la decisione di autorizzazione della Commissione europea, con efficacia dalla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
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