L.R. Lazio 26/2008
Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare (1) (5)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Lazio la tutela dei minori nelle crisi familiari e promuove la mediazione familiare come strumento di sostegno alla genitorialità. Prevede coordinatori presso le ASL, possibili centri distrettuali, un elenco regionale dei mediatori e misure formative, con disciplina transitoria per l’istituzione dell’elenco. È però dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale (sent. n. 131/2010).
Tutela dei minori e mediazione familiare nella Regione Lazio
Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare
La legge regionale del Lazio disciplina interventi di sostegno alla famiglia nelle situazioni di crisi, con particolare attenzione alla tutela dei minori e alla promozione della mediazione familiare. Il provvedimento delinea finalità, strutture organizzative e requisiti professionali dei mediatori, ma risulta dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 15 aprile 2010.
Finalità e definizione della mediazione familiare
La mediazione familiare è intesa come un percorso che aiuta a riorganizzare la relazione genitoriale nell’ambito di una separazione, della crisi della coppia o di altre modifiche dei rapporti personali tra le parti. Il mediatore familiare opera con riservatezza e in autonomia dall’ambito giudiziario, su impulso delle parti oppure su invito del giudice, dei servizi sociali comunali, dei consultori o del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, per favorire un accordo sulla cura, educazione e responsabilità verso i figli minori.
Obiettivi della Regione
La Regione persegue una politica di tutela della famiglia e della coppia con prole come nucleo fondamentale di socializzazione. In particolare, intende:
- sostenere la genitorialità e l’assolvimento delle responsabilità parentali;
- mantenere la continuità della funzione genitoriale;
- salvaguardare l’equilibrio psico-fisico dei minori;
- favorire, in coerenza con la legge n. 54/2006, l’affidamento condiviso dei figli minori tramite accordi liberamente sottoscritti dalle parti, nel rispetto dell’interesse morale e materiale dei figli.
Coordinatore per la mediazione familiare presso le ASL
Per realizzare gli obiettivi della legge è prevista, presso ogni azienda unità sanitaria locale, la figura del coordinatore per la mediazione familiare, in possesso della qualifica di mediatore familiare. Tale figura svolge funzioni di analisi, raccordo e promozione delle politiche familiari, tra cui:
- raccolta di dati e ricerche sulla condizione familiare presso enti locali, tribunali, servizi sociali, associazioni, forze dell’ordine, scuole e consultori;
- supporto alla Regione, anche in collaborazione con il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, nella progettazione di politiche di tutela della famiglia, della genitorialità responsabile e dell’integrazione socio-sanitaria;
- riferimento per i tribunali nelle controversie di separazione con coinvolgimento di minori;
- dialogo con magistrati e operatori psicosociali per una corretta conoscenza e applicazione della mediazione familiare;
- coordinamento degli eventuali mediatori familiari presenti nei distretti socio-sanitari.
Funzioni e finalità operative del coordinatore
L’attività del coordinatore è orientata a dare risposta ai bisogni di ascolto e sostegno delle famiglie e delle coppie in conflitto, soprattutto quando la conflittualità incide sui soggetti più deboli. Le sue funzioni mirano anche a:
- offrire competenze specialistiche per la gestione dei conflitti nelle fasi di separazione, divorzio o cessazione della convivenza;
- raccordarsi con scuole, enti locali e istituzioni territoriali fornendo dati e informazioni sulle criticità rilevate;
- supportare la progettazione di interventi e servizi sul territorio;
- individuare le aree di rischio;
- promuovere pariteticità, pari opportunità, ricerca territoriale, formazione e informazione rivolta ad entrambi i genitori.
Centri di mediazione familiare nei distretti socio-sanitari
Il piano di zona dei distretti socio-sanitari, adottato dalla conferenza dei sindaci o dal consorzio dei comuni, può prevedere l’istituzione di un centro distrettuale per la mediazione familiare. Il centro può offrire:
- sostegno volontario alla costruzione di una genitorialità condivisa nelle fasi di separazione, divorzio o cessazione della convivenza;
- consulenza per la prevenzione e risoluzione delle crisi familiari, anche in presenza di emarginazione o disabilità;
- ascolto, sensibilizzazione e informazione per i minori su difficoltà relazionali, di gruppo, comportamentali e di autostima;
- ascolto, sensibilizzazione, formazione e informazione per i genitori, anche in funzione delle pari opportunità nei conflitti familiari;
- assistenza preventiva ed educativa per riequilibrare le relazioni genitoriali e prevenire disagio educativo, culturale e sociale;
- progetti formativi nelle scuole per prevenire il disagio evolutivo connesso alla conflittualità familiare.
Elenco regionale dei mediatori familiari
Presso l’assessorato regionale competente in materia di politiche sociali è istituito un elenco regionale dei mediatori familiari. Possono iscriversi i soggetti in possesso di:
- laurea specialistica in discipline pedagogiche, psicologiche, sociali o giuridiche;
- idoneo titolo universitario, come master, specializzazione o perfezionamento biennale in mediazione familiare, oppure specializzazione professionale conseguita tramite corso riconosciuto dalla Regione Lazio della durata minima di 500 ore.
Possono inoltre iscriversi coloro che, pur in possesso della laurea specialistica nelle medesime discipline, abbiano svolto attività di mediazione familiare per almeno due anni nel quinquennio precedente l’entrata in vigore della legge, con idonea documentazione.
Aggiornamento e formazione continua
Le province sono chiamate a promuovere, con destinazione specifica di fondi, l’aggiornamento e la formazione continua dei mediatori familiari iscritti o interessati agli interventi previsti dalla legge.
Disposizione transitoria
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’assessorato regionale competente in materia di politiche sociali deve istituire l’elenco regionale dei mediatori familiari.
Aspetti finanziari
L’attuazione della legge avviene nei limiti delle disponibilità del fondo per l’attuazione del piano socio-assistenziale regionale.
Efficacia attuale
La legge è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 15 aprile 2010; pertanto, non presenta utilità applicativa attuale.
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