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Legge

L.R. Lazio 23/2008

Istituzione della Riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 23/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce, nel Lazio e nel territorio del Comune di Viterbo, la Riserva naturale regionale Valle dell’Arcionello, ne definisce finalità, perimetro, affidamento gestionale alla Provincia di Viterbo, strumenti di piano e regolamento, misure di salvaguardia, divieto di caccia e regime sanzionatorio. Restano operative le misure di salvaguardia fino all’esecutività di piano e regolamento.

Istituzione della Riserva naturale regionale Valle dell'Arcionello

Istituzione della Riserva naturale regionale Valle dell’Arcionello

La legge istituisce, nell’ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio, la Riserva naturale regionale Valle dell’Arcionello, di interesse provinciale. Il provvedimento disciplina perimetro, gestione, pianificazione, tutele immediatamente applicabili e copertura finanziaria.

Finalità della riserva

L’istituzione è finalizzata alla conservazione e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell’area, alla tutela e al recupero degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali, nonché alla promozione di attività economiche compatibili con lo sviluppo delle popolazioni locali. La riserva è inoltre orientata a un uso educativo, didattico e ricreativo delle risorse naturali e alla tutela di elementi storico-culturali da valorizzare e rendere fruibili.

Ambito territoriale e perimetrazione

La riserva comprende il territorio del Comune di Viterbo, individuato dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000 allegata e nella relazione descrittiva allegata, entrambe parte integrante della legge. La disciplina si applica quindi esclusivamente all’area così delimitata nel Lazio.

Gestione dell’area protetta

La gestione della riserva è affidata alla Provincia di Viterbo, che vi provvede nelle forme previste dal testo unico degli enti locali e secondo i criteri della normativa regionale sulle aree naturali protette. I relativi provvedimenti organizzativi e gestionali devono essere adottati entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

La legge prevede inoltre un coinvolgimento degli enti locali interessati: prima dell’adozione, l’organismo di gestione sottopone al loro parere gli strumenti di pianificazione e programmazione, oltre ai bilanci preventivi e ai rendiconti generali della riserva.

Piano, regolamento e programma pluriennale di promozione economica e sociale

Il piano della riserva deve essere redatto secondo la disciplina regionale sulle aree naturali protette e in conformità alle linee guida predisposte dalla Giunta regionale, con l’obiettivo di assicurare omogeneità nella redazione dei piani.

Anche il regolamento e il programma pluriennale di promozione economica e sociale seguono le modalità previste dalla normativa regionale di settore. Tali strumenti costituiscono il quadro ordinario di gestione, disciplina delle attività e promozione socio-economica dell’area protetta.

Misure di salvaguardia e divieti immediatamente applicabili

Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento, alla riserva si applicano le misure di salvaguardia previste dalla normativa regionale generale sulle aree protette. In questa fase transitoria resta tuttavia fermo il divieto di attività venatoria all’interno del perimetro della riserva.

È ammessa solo l’eventuale attività di prelievo faunistico e di abbattimento selettivo necessaria a ricomporre squilibri ecologici, nel rispetto delle condizioni e procedure previste dalla normativa regionale richiamata.

Sorveglianza e sanzioni

Per la sorveglianza e per le sanzioni relative alle violazioni delle misure di salvaguardia, dei divieti, del piano e del regolamento, si applicano le disposizioni regionali sulla disciplina delle aree naturali protette. La tutela dell’area è quindi affidata al sistema sanzionatorio già previsto dalla legge quadro regionale di settore.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono coperti mediante gli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio compresi nelle UPB E21, E22, E23 ed E24, destinati al finanziamento dei parchi e delle aree protette.

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