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Risoluzione

Risoluzione n. 193 del 12/05/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione stabilisce che le domande presentate alla Regione Veneto per ottenere contributi una tantum collegati alla previdenza complementare non beneficiano dell’esenzione da bollo prevista per i sussidi, perché i richiedenti non versano in stato di indigenza. Le istanze restano quindi soggette all’imposta di bollo ordinaria di € 14,62.

Imposta di bollo sulle domande per contributi regionali Veneto

Imposta di bollo sulle domande per contributi regionali della Regione Veneto

La risoluzione esamina il regime fiscale applicabile alle domande con cui alcuni soggetti chiedono alla Regione Veneto un contributo una tantum previsto dalla normativa regionale in materia di previdenza complementare. L’Amministrazione finanziaria conclude che tali domande non rientrano tra quelle esenti da bollo come richieste di sussidi, ma costituiscono istanze soggette all’imposta ordinaria.

Quesito posto dalla Regione Veneto

La Regione Veneto, nell’ambito della promozione dello sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva, eroga contributi una tantum di importo variabile tra € 200 e € 400, in favore di talune categorie di soggetti in condizioni di oggettivo disagio previdenziale. Il dubbio riguardava la soggezione a imposta di bollo della domanda presentata per ottenere il beneficio.

Posizione interpretativa del contribuente

La Regione sosteneva che le domande dovessero essere esenti da bollo ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto rivolte non alla generalità dei lavoratori, ma solo a soggetti in condizioni di disagio previdenziale. Secondo tale tesi, la richiesta sarebbe assimilabile alle domande per ottenere sussidi.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama la legge regionale del Veneto 18 maggio 2007, n. 10, recante "Norme per la promozione della previdenza complementare nel Veneto". La legge autorizza la Giunta regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a concedere contributi a favore di lavoratori e lavoratrici residenti nel Veneto iscritti a fondi pensione di natura collettiva, con finalità di copertura contributiva per periodi limitati.

La disciplina generale dell’imposta di bollo è quella del DPR 26 ottobre 1972, n. 642. In particolare, viene in rilievo:

  • l’articolo 8, comma 3, della Tabella allegata B, che esenta dal bollo le domande dirette ad ottenere, tra l’altro, sussidi o l’ammissione in istituti di beneficenza;
  • l’articolo 3 della Tariffa, Parte Prima, che assoggetta a bollo le istanze non rientranti nelle ipotesi di esenzione.

Interpretazione dell’esenzione per sussidi

La risoluzione richiama il parere del Consiglio di Stato, sezione III, n. 656 del 13 maggio 1997, nel quale viene osservato che il termine "sussidio" potrebbe astrattamente comprendere anche sovvenzioni o finanziamenti agevolati. Tuttavia, lo stesso Consiglio di Stato ha valorizzato la prassi consolidata dell’Amministrazione finanziaria, che applica l’esenzione solo alle richieste di sussidi presentate da persone non abbienti.

Viene inoltre richiamata un’interpretazione logico-sistematica della norma agevolativa, collocata in una disposizione che riguarda anche domande per l’ammissione in istituti di beneficenza e documenti rilasciati nell’interesse di persone non abbienti. Da ciò si ricava che il beneficio è destinato a soggetti effettivamente indigenti.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia, la condizione di "oggettivo disagio previdenziale" non è assimilabile a uno stato di indigenza rilevante ai fini dell’esenzione dall’imposta di bollo. Di conseguenza:

  • le domande delle persone fisiche per ottenere i contributi regionali non sono esenti da bollo;
  • la medesima conclusione vale anche per le richieste presentate dalle imprese che si sono distinte nella diffusione della cultura previdenziale complementare.

L’Agenzia sottolinea inoltre che la legge regionale mira a incentivare l’adesione a forme pensionistiche complementari, cioè una scelta previdenziale facoltativa orientata alla sicurezza economica futura, e non un intervento destinato a soddisfare bisogni immediati di persone indigenti.

Conclusione e regime applicabile

Le domande oggetto del quesito non possono essere ricomprese tra le "domande per il conseguimento di sussidi" esenti ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della Tabella allegata B al DPR n. 642 del 1972. Esse rientrano invece tra le "istanze" di cui all’articolo 3 della Tariffa, Parte Prima, e sono pertanto soggette all’imposta di bollo nella misura di € 14,62.

Indicazioni finali

La risoluzione precisa che le Direzioni regionali devono vigilare affinché i principi enunciati siano applicati in modo uniforme.

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